Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30099 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 19/11/2019), n.30099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11633-2018 proposto da:

B.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 8, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE CECI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELE CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1516/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Roma in sede di giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., recependo le risultanze della CTU che aveva ritenuto non sussistente il requisito sanitario, ha negato il diritto all’indennità di accompagnamento a B.M.G., la quale aveva contestato che l’accertamento peritale avesse sottovalutato il quadro clinico certificato dal medico curante;

il giudice del merito ha, in particolare, affermato che la parte opponente non aveva fornito alcun elemento medico legale utile a pervenire a una diversa valutazione;

ha condannato la soccombente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Inps, avendo accertato che questa non aveva prodotto la dichiarazione di esenzione ai sensi di legge;

la cassazione della sentenza è domandata da B.M.G. sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato da successiva memoria; l’Inps resiste con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.”; ritiene erronea la decisione gravata sul punto della condanna alle spese processuali, avendo la ricorrente autocertificato la sussistenza delle condizioni reddituali che le darebbero diritto all’esonero; richiamando la giurisprudenza di legittimità afferma che a tali fini la legge non richiede l’adozione di uno schema rigido e predeterminato ma ritiene sufficiente che nelle conclusioni dell’atto introduttivo venga dichiarato che la ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nel D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11;

nel caso in esame, la ricorrente contesta alla Corte territoriale di aver omesso di considerare le due dichiarazioni debitamente sottoscritte, relative ai redditi percepiti nell’anno 2016, allegate sia in sede di accertamento tecnico preventivo sia in sede di merito;

il motivo è fondato; come risulta dai documenti allegati al ricorso per cassazione, l’odierna ricorrente nel giudizio di merito aveva certificato la propria condizione patrimoniale relativa all’anno 2016, dalla quale risultava il possesso di un reddito comportante l’esonero dal pagamento delle spese processuali; tale dichiarazione reddituale è stata erroneamente considerata dalla Corte territoriale utile ai fini dell’esonero dal versamento del contributo unificato e non dal pagamento delle spese di lite;

in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e B.M.G. va dichiarata non tenuta al pagamento delle spese del giudizio di merito, che vanno poste definitivamente a carico dell’INPS;

le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, sono a carico dell’INPS;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e dichiara non tenuta B.M.G. al pagamento delle spese del giudizio di merito che pone definitivamente a carico dell’Inps.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di B.M.G., che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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