Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30099 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30099 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 23683-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– ricorrente contro
ICONA S.R.L.;

– intimata avverso la sentenza n. 344/31/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA-MESTRE, depositata il
08/03/2016;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
N1ANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 15 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dalla Icona srl
avverso la sentenza n. 748/4/14 della Commissione tributaria
provinciale di Vicenza che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso
di accertamento IRAP, IRES, IVA 2008. La CFR osservava in
particolare che il gravame era fondato nel merito, non costituendo
presunzione ammissibile a fondamento dell’atto impositivo impugnato
quella costituita dal rinvenimento di contabilità “non ufficiale” presso
soggetto imprenditoriale terzo (Jesse spa) riferita ad operazioni passive
non contabilizzate (acquisti “in nero”) da parte della società
contribuente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
L’intimata non si è difesa.
Considerato che:
Con il primo ed il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4,
cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia di nullità la
sentenza impugnata per vizio motivazionale radicale (motivazione
apparente/assolutamente contraddittoria).
1,c censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono infondate.
Va ribadito che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.
Ric. 2016 n. 23683 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

Rilevato che:

in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei
canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in

risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella

mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni

inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata raggiunge senz’altro lo
standard del “minimo costituzionale”, sì come individuato e sostanziato
nel principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale, poiché
offre un suo percorso argomentativo di merito, traendone
conseguenze giuridiche che piuttosto possono essere criticate sotto il
profilo della corretta interpretazione/applicazione della legge, come
appunto è fatto dall’agenzia fiscale nella terza censura.
Con il terzo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione
degli artt. 39, d.P.R. 600/1973, 54, d.P.R. 633/1972, 2729, cod. civ.,
poiché la CTR ha affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento
impugnato e l’infondatezza delle pretese erariali dal medesimo portate
in quanto esclusivamente basate sulle risultanze presuntive derivanti
dalla contabilità “parallela” di un’ impresa terza, asserita fornitrice di
quella verificata.
Ric. 2016 n. 23683 sez. MT – ud. 23-11-2017
-3-

quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio

La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di accertamento tributario, la “contabilità in
nero”, costituita da appunti personali ed informazioni
dell’imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un
valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e

di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso
all’accertamento induttivo, incombendo al contribuente l’onere di
fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo
notificatogli» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14150 del 11/07/2016, Rv.
640561 – 01).
La sentenza impugnata è chiaramente contrastante con il principio di
diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale e pertanto, in accoglimento
del terzo motivo, rigettati il primo ed il secondo, merita dunque di
essere cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il
secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 23 novembre 2017

concordanza prescritti dall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e legittima

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