Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30098 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 19/11/2019), n.30098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3912-2019 proposto da:

A.V., B.G., AG.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio

dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 3415/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 5/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/7/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO

ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I sigg. Ag.Gi., A.V. e B.G. hanno proposto ricorso per cassazione – basato su un unico motivo – avverso il decreto n. cronol. 3415/2018 della Corte di appello di Roma (in composizione collegiale), con il quale veniva respinta la loro opposizione formulata ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, contro il decreto emesso in virtù della stessa legge, art. 3, e con il quale era stata riconosciuta, in favore di ciascuno dei ricorrenti ed in parziale accoglimento dell’avanzato ricorso, la somma di Euro 2.400,00, a titolo di equo indennizzo in ordine alla durata irragionevole di un giudizio presupposto definito con sentenza di questa Corte.

Con il dedotto motivo i ricorrenti hanno denunciato la nullità dell’impugnato provvedimento ed il vizio di omessa pronuncia (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), poichè, con esso, malgrado con l’opposizione fosse stata formulata anche la censura riguardante la liquidazione delle spese del procedimento monitorio siccome operata al di sotto dei minimi tariffari, la Corte di appello non aveva pronunciato sulla stessa, ma aveva deciso solo sul motivo principale, respingendolo.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che il motivo di ricorso è effettivamente fondato nei termini in cui è stato proposto.

Per quanto desumibile dallo svolgimento complessivo del giudizio di equa riparazione avuto riguardo alle due fasi celebratesi (quella c.d. monitoria e quella di opposizione), come riportato specificamente nel ricorso, è emerso che, effettivamente, la Corte laziale, pronunciandosi sull’opposizione formulata dagli odierni ricorrenti, pur esaminando e decidendo in senso negativo il motivo principale di opposizione, ha omesso di adottare un’apposita decisione sull’ulteriore doglianza attinente alla contestazione della regolamentazione delle spese come disposta all’esito della prima fase, in cui era stata comunque riconosciuta la parziale fondatezza della domanda di equa riparazione. Pertanto, la Corte, quale giudice dell’opposizione, oltre a pronunciarsi sulla censura principale attinente al merito sulla quantificazione dell’equo indennizzo, avrebbe dovuto pronunciarsi anche sul motivo (prospettato autonomamente) riguardante la contestata entità delle spese liquidate con il decreto opposto, che, ove eventualmente ritenuto fondato, avrebbe condotto ad un parziale accoglimento dell’opposizione, con tutte le conseguenti statuizioni, ivi comprese quelle concernenti la regolazione delle complessive spese processuali all’esito del procedimento oppositivo svoltosi, per le quali -diversamente da quanto previsto – non si sarebbe potuto applicare il principio della soccombenza totale.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, previa cassazione del decreto impugnato, il procedimento deve essere rinviato alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sull’ulteriore motivo dedotto a fondamento dell’opposizione proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, riguardante il “quantum” delle spese come liquidate all’esito della fase monitoria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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