Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30098 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30098 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 23505-2016 proposto da:
PILELLA SCA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato RAFFAELLA LEONE;

– ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE (CI’. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 485/10/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 25/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.

Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 11 dicembre 2014 la Commissione tributaria
regionale della Puglia respingeva l’appello proposto da Pilella Società
Cooperativa Agricola avverso la sentenza n. 85/10/14 della
Commissione tributaria provinciale di Bari, che ne aveva dichiarato
inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento per imposte
erariali varie annualità fiscale 2009. La CTR osservava in particolare
che la notifica della cartella esattoriale impugnata doveva considerarsi
ritualmente perfezionata presso la sede della società contribuente e
pertanto ne risultava l’inammissibilità, per tardività, del ricorso
introduttivo della lite, come correttamente sancito dal primo giudice.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 145,
156, 160, cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato la ritualità della
notifica della cartella di pagamento oggetto di lite e quindi
conseguentemente la tardività del ricorso introduttivo del processo.

Ric. 2016 n. 23505 sez. MT – ud. 23-11-2017
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Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ.- la ricorrente si duole dell’omesso esame del merito della causa,
quale conseguenza della sua definizione in via preliminare di rito.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono infondate.

confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma
1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo
perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta
con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro
adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non di curare che la
persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la
propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che
sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere,
stante l’alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata
dalla 1. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l’applicabilità delle
disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell’art.
145 c.p.c» (Sez. 5 – , Sentenza n. 23511 del 18/11/2016, Rv. 641871 01).
La CFR, avendo accertato in fatto che la notifica, diversamente da
quanto affermatosi nella censura, è avvenuta proprio alla sede legale
della società contribuente in Altamura, via G. Arimondi n. 6 e che la
consegna è stata fatta a mani della madre del legale rappresentante
della società medesima, qualificatasi addetta al ritiro come da
attestazione sull’ avviso di ricevimento, ha pronunciato in modo
conforme al principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale e
perciò di certo non merita cassazione.

Ric. 2016 n. 23505 sez. MT – ud. 23-11-2017
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Va ribadito che «Qualora la notifica della cartella di pagamento nei

Peraltro correttamente di conseguenza la CTR ha confermato la
pronuncia di inammissibilità, per tardività, del ricorso introduttivo
della lite, essendo la notifica della cartella esattoriale impugnata
avvenuta ritualmente secondo dette modalità il 19 aprile 2013 e,
pacificamente, essendo stato il ricorso originario spedito il 20 giugno

Stante dunque l’inammissibilità del ricorso originario, le questioni
meritali ne risultano ovviamente assorbite.
Ti ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 5.300 oltre
spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 23 novembre 2017

2013, quindi oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.

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