Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30097 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 26/10/2021), n.30097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22602-2020 proposto da:

B.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli

avvocati ORESTE CARDILLO, FRANCESCO MASI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8864/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 22/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI

PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione d’imposta emesso in seguito all’omessa registrazione della sentenza resa dal Tribunale di Napoli, sez. fallimentare, n. 11788/2014, che, su domanda della curatela del fallimento (OMISSIS), società cooperativa a responsabilità limitata, condannava i convenuti al pagamento di somme di diverso importo e a vario titolo per azione di responsabilità, indebito arricchimento e simulazione. L’azione verso il ricorrente, componente il collegio sindacale, aveva portato alla sua condanna al pagamento di Euro 66.052,57 per omesso controllo e vigilanza; l’Ufficio, assumendo la solidarietà passiva di tutte le parti in causa nel pagamento della tassa (e quindi anche dell’odierno contribuente) ne chiedeva a tale titolo nel 2014 la condanna al pagamento della somma di Euro 57.116,75 per imposta di registro.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che la responsabilità solidale sussiste solo tra le parti di un unico rapporto giuridico dedotto e non anche, come nel caso di specie, quando trattasi di rapporti giuridici diversi;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che la solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta di registro sussista anche tra soggetti dei quali alcuni abbiano realizzato la fattispecie principale e altri quella secondaria rispetto a quella che manifesta la capacità contributiva: nella specie il fatto è unitario pur con soggetti che avevano ruoli amministrativi e responsabilità a titolo diverso all’interno della stessa società e dunque tali attività, tutte svolte nell’unico contesto societario, sono riconducibili ad una operazione causalmente unitaria in ragione del danno complessivamente patito.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, e art. 53 Cost., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che esistesse una solidarietà passiva fra tutti i soggetti condannati dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sez. fallimentare, n. 11788/2014, dovendosi invece distinguere tra litisconsorzio necessario e quindi coloro che sono parti del rapporto al quale la pronuncia oggetto dell’imposizione si riferisce e, come avvenuto nel caso di specie, coloro che sono stati evocati in giudizio con distinti atti di citazione che avrebbero dovuto dare luogo a cause separate, poi riunite per motivi di opportunità.

Il motivo è infondato.

Infatti, secondo il D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 57 (Soggetti obbligati al pagamento), comma 1, (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro):

“Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19, e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633,796,800 e 825 c.p.c.”.

Secondo questa Corte inoltre:

in tema di imposta di registro, l’obbligazione solidale prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, nell’ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale (nella specie, la Cassazione ha cassato la decisione che aveva ritenuto obbligata in solido la ricorrente convenuta nel giudizio civile, parte di un accordo simulatorio rimasto irrilevante rispetto al thema decidendum, nei cui confronti la domanda era stata rigettata per accertata estraneità al rapporto sostanziale: Cass. n. 12009 del 2020);

in tema di imposta di registro, l’obbligazione solidale prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, nell’ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale, atteso che una differente soluzione avrebbe l’irragionevole effetto di far corrispondere l’imposta di registro in misura diversa a due soggetti, responsabili di una stessa condotta e condannati al pagamento di una medesima somma di denaro, per il solo fatto di essere condannati, il primo, mediante una sentenza contenente anche un altro capo avente natura condannatoria a carico di un altro soggetto, ed il secondo no (Cass. n. 1710 del 2018).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che la solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta di registro sussiste anche tra soggetti dei quali alcuni abbiano realizzato la fattispecie principale e altri quella secondaria rispetto a quella che manifesta la capacità contributiva:

nella specie il fatto è unitario pur con soggetti che avevano ruoli amministrativi e responsabilità a titolo diverso all’interno della stessa società e dunque tali attività, tutte svolte nell’unico contesto societario, sono riconducibili ad una operazione causalmente unitaria in ragione del danno complessivamente patito – ha correttamente ritenuto che la parte contribuente condannata in solido facesse parte di un unico rapporto sostanziale oggetto del giudizio in ragione dell’essere tutti i soggetti coinvolti in responsabilità di amministrazione o controllo in unico contesto societario e per avere gli stessi, in ragione della loro condotta, cagionato un danno alla stessa società, condotte quindi tutte riconducibili ad una operazione causalmente unitaria in ragione del danno complessivamente patito, non essendo invece indispensabile, al fine della individuazione dell’unico rapporto sostanziale oggetto del giudizio, la sussistenza di un litisconsorzio necessario fra tutti i condebitori solidali e del resto la parte ricorrente non ha evidenziato alcun elemento fattuale o giuridico che smentisse questa ricostruzione effettuata dalla sentenza impugnata. In ogni caso il ricorrente, il quale insiste anche nella memoria quanto alla sua asserita estraneità relativamente al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, avrebbe dovuto comunque nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, essere più specifico e analitico al fine di dimostrare tale sua estraneità, proprio in conformità all’insegnamento di Cass. n. 1710 del 2018 riportata dalla parte contribuente nella sua memoria, sentenza che in un caso apparentemente analogo ha cassato con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale affinché questa procedesse alle necessarie verifiche relative ai capi di sentenza in merito ai quali il ricorrente è stato effettivamente condannato mentre nel caso di specie la sentenza impugnata afferma chiaramente che l’azione verso il ricorrente, componente il collegio sindacale, aveva portato alla sua condanna per omesso controllo e vigilanza.

Pertanto, infondato l’unico motivo di impugnazione, il ricorso va dunque respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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