Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30097 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 19/11/2019), n.30097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3910-2019 proposto da:

A.E., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA

FERRIOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 3402/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 5/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/7/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO

ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I soggetti riportati come ricorrenti in intestazione hanno proposto ricorso per cassazione – basato su un unico complesso motivo – avverso il decreto n. cronol. 3402/2018 della Corte di appello di Roma, con il quale venivano accolte le loro domande di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 (poi riunite, siccome riguardanti lo stesso giudizio presupposto svoltosi introdotto dinanzi al TAR Campania – Napoli nel giugno 1995 e definito con sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2013) ed il soccombente Ministero dell’Economia e delle Finanze era condannato al pagamento dell’equo indennizzo di Euro 6.000,00 in favore di ciascuno degli stessi ricorrenti, oltre che delle spese processuali della prima fase del giudizio di merito, quantificate nella misura di Euro 1.888,00 (oltre accessori di legge), delle spese del giudizio di rinvio, liquidate anch’esse in Euro 1.888,00 (oltre al contributo per il rimborso delle spese generali, iva e cap come per legge), nonchè al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, per Euro 1.496,34, oltre spese generali, iva e cap come per legge.

Con il formulato motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, e dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018, sostenendo che la quantificazione delle spese delle due fasi di merito (rispettivamente, quella originaria, instaurata dinanzi alla Corte di appello di Roma nel luglio 2013, e quella di riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. per l’introduzione del giudizio di rinvio) – come disposta nell’impugnato decreto era stata computata al di sotto del minimo tabellare (avuto riguardo alla fascia di valore in concreto applicabile, compresa tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00), poichè, pur applicando i parametri minimi (con le massime riduzioni possibili) per le voci da riconoscere con riguardo alla fase di studio, a quella introduttiva, alla fase istruttoria e a quella decisionale di ciascuna delle anzidette due fasi di merito, il totale minimo da liquidare avrebbe dovuto essere corrispondente all’importo di Euro 2.415,00 (anzichè di Euro 1888,00) per ognuna di dette fasi, per un totale complessivo di Euro 4.830,00 (in sostituzione di quello riconosciuto per Euro 3.776,00).

I ricorrenti hanno, altresì, dedotto che con l’impugnato decreto non è stato applicato nemmeno il rimborso per spese generali del 15% in relazione al procedimento originario di merito.

L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che il motivo di ricorso è effettivamente fondato nei termini in cui è stato proposto.

In primo luogo va ribadito che – per costante giurisprudenza di questa Corte – gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 vanno liquidati tenendosi conto delle tariffe previste per il procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. n. 25352/2008 e Cass. n. 23187/2016).

Sulla base di questa premessa il collegio rileva che, effettivamente, l’importo complessivo di detti compensi riferiti alle due fasi di merito come liquidato dalla Corte laziale risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, anche applicando l’aumento massimo della riduzione dei singoli importi spettanti per ciascuna voce (ai sensi del citato D.M., art. 4, comma 1), come richiesto nell’interesse dei ricorrenti (aventi la medesima posizione processuale ed assistiti dallo stesso avvocato).

Pertanto, in virtù dei conseguenti computi rapportati al valore di ciascuna delle due fasi di merito (di cui la seconda svoltasi in sede di giudizio di rinvio a seguito dell’ordinanza di annullamento di questa Corte n. 30727/2017) della causa, compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, deve essere rivalutata e rilevata l’esattezza della determinazione dei compensi – come invocata dai medesimi ricorrenti – in riferimento alle singole voci riconoscibili per le prestazioni professionali compiute (con riferimento al procedimento originario, instaurato dinanzi alla Corte di appello di Roma nel luglio 2013, e a quello di riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. in sede di giudizio di rinvio), in ordine alla fase di studio della controversia (per Euro 540,00), alla fase di introduzione del giudizio (per Euro 438,50,00), alla fase istruttoria (per Euro 526,50) e alla fase decisionale (per Euro 910,00).

Il motivo è fondato anche nella parte in cui non risulta essere stato liquidato anche l’importo – spettante per legge – relativo al rimborso per spese generali del 15% con riferimento al procedimento originario di merito, siccome non riconosciuto con l’impugnato decreto (per come traspare dall’inerente dispositivo, laddove risulta prevista la spettanza di detto rimborso solo con riguardo alle spese del procedimento di rinvio).

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, previa cassazione del decreto impugnato, il procedimento deve essere rinviato alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà riliquidare i compensi spettanti ai ricorrenti alla stregua degli indicati parametri minimi tabellari in relazione alle singole prestazioni professionali espletate riferite alle due anzidette due fasi di merito e statuire sulla spettanza del rimborso per spese generali del 15% avuto riguardo al procedimento originario di merito, oltre a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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