Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30097 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30097 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 23233-2016 proposto da:
SEVERINO PAOLA, in qualità di titolare dell’omonima Ditta
corrente in Enna, Attivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO
90, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO MINACAPILLI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del
Direttore pro tempore Attivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERA) i DELLO

sT:vro, che la rappresenta e difende ope legis;
– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 3728/21/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARLX REG ION Al E di P AI _,ERMO SEZIONE
DISTACCATA di CALTANISSITTA, depositata il 04/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 23 marzo 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, respingeva gli
appelli proposti da Severino Paola (principale) e dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale (incidentale), avverso la sentenza n. 418/1/11
della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva
parzialmente accolto della Severino contro l’avviso di accertamento per
II.DD. ed IVA 2002. La Commissione tributaria regionale, nella parte
che qui rileva, osservava in particolare che il gravame della
contribuente era infondato, essendo la metodologia accertativa
prescelta dall’Ente impositore conforme alla previsione legale nel caso,
quale quello di specie, di dichiarazione annuale omessa ai fini di dette
imposte, che pertanto, trattandosi di accertamento c.d. “induttivo
puro”, ben potevasi basare su prove presuntive anche prive dei
requisiti di “gravità, precisione, concordanza”.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:

Ric. 2016 n. 23233 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

MANZON.

In via preliminare si deve rilevare l’infondatezza dell’eccezione di
nullità, inammissibilità, improcedibilità del controricorso per difetto di
procura alle liti, in quanto proposto da soggetto pubblico, Agenzia
delle dogane, diverso da quello intimato, Agenzia delle entrate.
Trattasi infatti all’evidenza di un errore materiale nelle parti dell’atto

l’atto medesimo è stato iscritto a ruolo per conto dell’Agenzia delle
entrate, la quale peraltro è espressamente indicata quale
controricorreme alla pagina 9 dell’atto stesso ed in ogni caso
emergendo dal contenuto dell’atto di costituzione agenziale il chiaro
riferimento al. contenzioso de Ti/o, nel quale 1,a0fiUlniennt
delle dogane non ha avuto parte alcuna.
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per il
contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla identificazione
della sentenza appellata, essendone indicate due con date e numeri
diversi.
La censura è infondata.
Va ribadito che «Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e
motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il
provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del
concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene
riconosciuto» (Sez. 5, Sentenza n. 26077 del 30/12/2015, Rv. 638110 01).
cA«.i di ,,ìpeeie non tienint

uiv:–thaità A 3,:-W 5353 t-” ,1 r3

pl-OVVCallentS) giudiziale configurai() nel pinciphi di diritto di cui a

tale arresto giurisprudenziale.
Non può infatti aversi dubbio circa l’esatta identificazione della
sentenza appellata quale oggetto, formale e sostanziale, della decisione
Ric. 2016 n. 23233 sez. MT – ud. 23-11-2017
-3-

indicate dalla ricorrente (intestazione, relata di notifica), posto che

della CTR, per un verso, poiché i dati identificativi della medesima
riportati nell’intestazione (CTP Enna n. 418/1/11) sono ribaditi
nell’esordio della parte motiva della sentenza impugnata, con l’aggiunta
della data della pronuncia gravata e del suo, esatto, oggetto decisorio;
per altro verso, perché la parte argomentativa della sentenza di appello

contribuente al giudice tributario di appello.
Ne deriva inequivocabilmente che i diversi estremi della sentenza
appellata (n. 371/03/2011 del 9.2/5.10/2011) scritti nel dispositivo
della sentenza impugnata non possono essere considerati altro che
frutto di un mero errore materiale, al più oggetto di procedura di
correzione.
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ.- la ricorrente lamenta omessa/insufficiente motivazione su fatti
decisivi e controversi.
La censura è inammissibile.
Trattandosi all’evidenza di una “doppia conforme” il mezzo de co non
è proponibile ai sensi dell’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod.
proc. civ.
Peraltro la ricorrente non ha assolto all’onere processuale che le
incombeva secondo il principio di diritto che «Nell’ipotesi di “doppia
conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il
ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto
poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della
sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro
diverse» (Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03).
Il ricorso va dunque rigettato.

Ric. 2016 n. 23233 sez. MT – ud. 23-11-2017
-4-

si sviluppa, pur sinteticamente, sui motivi di gravame sottoposti dalla

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.300 oltre spese

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 23 novembre 2017
Il Pre

te

prenotate a debito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA