Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30096 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 19/11/2019), n.30096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 723-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE DONATO 10,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI COMITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA PARILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 2105/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/7/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il sig. F.M. ha proposto ricorso per cassazione – riferito a quattro motivi – avverso il decreto n. 2105/2018 E.R. della Corte di appello di Perugia, con il quale veniva dichiarata l’improponibilità del ricorso per di equa riparazione relativo alla durata irragionevole di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Lazio dall’ottobre 2002 al giugno 2010, siccome non risultava essere stata depositata l’istanza di prelievo.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 104 del 2010.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti avuto riguardo alla mancata rilevazione che nel suddetto giudizio amministrativo presupposto erano state depositate, il 27 novembre 2002 e l’11 novembre 2009, due istanze di fissazione di udienza.

Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione e/o falsa applicazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, e dell’art. 738 c.p.c., in relazione all’omessa – ancorchè richiesta – acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio amministrativo presupposto per la verificazione della circostanza dell’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente ha eccepito l’incostituzionalità al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito, con modif., nella L. n. 138 del 2008, nella parte in cui tale norma (come modificata dall’art. 3, comma 23, dell’all. A al d. lgs. n. 104/2010) prevedeva l’improponibilità della domanda per equo indennizzo – in mancanza della proposizione dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto pendente alla data del 25 giugno 2008 – per la sua intera durata irragionevole.

L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i primi due motivi potessero essere dichiarati manifestamente fondati (con assorbimento del terzo), donde la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che le prime due censure – riferite alla denuncia della illegittimità della dichiarazione di improponibilità della domanda di equo indennizzo per l’asserita mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto – sono da accogliersi per l’assorbente ragione che, come rilevato nella proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c., è intervenuta nelle more la sentenza n. 34 del 2019 della Corte costituzionale (che ha accolto la questione di legittimità costituzionale eccepita dallo stesso ricorrente con l’ultima doglianza).

In particolare, con detta sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6, (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4).

Con tale pronuncia è stata specificamente ritenuta l’illegittimità costituzionale della censurata norma, nella parte in cui, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 25 giugno 2008 (quando ancora era in vigore il R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51) e a quella del 16 settembre 2010 (in cui è entrato in vigore il D. Lgs. n. 104 del 2010, con la previsione del nuovo regime dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2) e per la loro intera durata, subordinava la proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata dei giudizi amministrativi alla previa presentazione dell’istanza di prelievo.

Da ciò è derivata la conseguenza (per effetto dell’efficacia generalizzata ed “ex tunc” della richiamata sentenza di incostituzionalità, ai sensi dell’art. 136 Cost.) che, essendo venuta meno la suddetta condizione di proponibilità riconducibile alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo, nel caso di specie avrebbe dovuto essere riconosciuto l’invocato indennizzo per l’intera durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto (naturalmente previo scomputo dell’intervallo temporale da ricondurre alla sua durata ragionevole come stabilita per legge).

E’ stata, dunque, eliminata – con la richiamata sentenza di illegittimità costituzionale – la previsione normativa impositiva della preventiva condizione di proponibilità correlata alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo nei giudizi amministrativi.

Rimangono assorbiti il terzo motivo, siccome riguardante un’assunta violazione di un aspetto del procedimento di equa riparazione superato per effetto della ravvisata fondatezza delle prime due censure, e il quarto motivo, in quanto relativo alla eccezione di illegittimità costituzionale di questione già accolta con la suddetta sentenza n. 34/2019 del Giudice delle leggi.

In definitiva, vanno accolti il primo e secondo motivo del ricorso, dichiarati assorbiti gli altri, con conseguente cassazione dell’impugnato decreto e il rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che si conformerà al principio statuito con riferimento all’applicazione degli effetti derivanti dalla sopravvenuta sentenza di incostituzionalità n. 34/2019.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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