Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30096 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30096 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 22451-2016 proposto da:
TRE S S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato AUGUSTO IMONDI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 1616/18/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.

Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 27 ottobre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia
delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 5983/14/14 della
Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il
ricorso della TRE S srl contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed
IVA 2010. La CTR osservava in particolare che la società contribuente
non aveva compiutamente assolto all’onere probatorio asseverativo
della certezza/inerenza dei costi/passività oggetto delle riprese fiscali

de quibus.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 109,
quinto comma, TUIR, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha affermato la
non inerenza/deducibilità del costo inerente le fatture emesse nei suoi
confronti dalla Autotrasporti Aruta Giuseppina.
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc.
civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art.
112, cod. proc. civ., poiché la

c-TR ha pronunciato oltre la domanda

Ric. 2016 n. 22451 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

proposta in lite dall’agenzia fiscale in relazione alla ripresa delle
sopravvenienze attive relative a crediti non azionati da fornitoti.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono inammissibili.
Va ribadito che:

rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli
elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che
l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di
legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è
conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di
merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01);
-«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge
consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento
impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge
implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione
del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità,
attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Ric. 2016 n. 22451 sez. MT – ud. 23-11-2017
-3-

-«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può

Lo sviluppo delle censure collidono radicalmente con le indicazioni sui
limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi
in tali arresti giurisprudenziali.
Infatti, —quanto al primo motivo- va rilevato che la C1’& campana ha
puntualmente osservato in fatto/nel merito che «La società, a fronte di

contribuente, neanche in sede giudiziale, della natura del costo
sostenuto e della sua conseguente deducibilità, limitandosi ad esibire
solo le fatture ricevute dal fornitore Autotrasporti Aruta».
E’ dunque evidente che il giudice tributario di appello ha accertato in
fatto il mancato assolvimento dell’onere probatorio spettante alla
società contribuente, sicche le controdeduzioni sviluppate dalla stessa
nel mezzo in esame circa la sussistenza di ulteriori e complessivamente
adeguate prove documentali della certezza/inerenza del costo oggetto
della ripresa fiscale de qua non possono certo formare materia di
ulteriore sindacato da parte di questa Corte.
Va in ogni caso notato che :così decidendo, il giudice tributario di
appello ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente
affermati da questa Corte sulla spettanza (al contribuente) dell’onere
probatorio della certezza/inerenza dei costi ai fini della determinazione
del reddito di impresa e del correlativo volume d’affari ai fini IVA (cfr.
in tal senso, da ultimo, Sez. 5 – , Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017,
Sez. 5 – , Sentenza n. 10269 del 26/04/2017).
Ugualmente, va poi osservato in relazione al secondo motivo che
sempre nel merito/in fatto la CTR ha risposto sulla questione della
sussistenza delle sopravvenienze attive oggetto di ripresa fiscale, sia
pure a contrario ossia rilevando che, a fronte della contestazione sulla
mancata movimentazione contabile dei debiti de quibus, la società
contribuente non aveva dimostrato adeguatamente la persistenza dei
Ric. 2016 n. 22451 sez. MT – ud. 23-11-2017
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specifica richiesta dell’ufficio, non ha dato prova, incombente sul

debiti stessi, da cui appunto la fondatezza della contestazione in esame
da parte dell’Ente impositore.
Sicchè il secondo profilo della censura ossia l’eccepita ultrapetizione

ne

risulta comunque manifestamente infondato.
11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 5.300 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 23 novembre 2017

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in

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