Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30095 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30095 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 24793-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l ‘AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opeleg,is;

– ricorrente contro
POLLINO MARCO e

AGENTE RISCOSSIONE CATANIA-

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;

– intimati –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 4047/18/2015 della COMMISSIONI
TRIBUTARIA REGIONALE DI P AI ,F,RMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata 11 25/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 30 luglio 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, nella parte che qui
rileva, dichiarava inammissibile /rigettava l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
46/9/11 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva
accolto il ricorso di Pollino Marco contro le cartelle di pagamento
IRAP, IRPEF IVA 1996. La CTR osservava in particolare che,
,

essendo oggetto principale della lite la notifica delle cartelle esattoriali
impugnate e la prova correlativa, non potevasi considerare rituale la
produzione delle relative relate nel grado d’appello da parte dell’Ente
impositore appellante, ciò derivando dalla corretta interpretazione
dell’art. 58, d.lgs. 546/1992.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Gli intimati contribuente ed Agente della riscossione non si sono
difesi.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa
applicazione degli arti. 58, d.lgs. 546/1992, 345, cod. proc. civ., poiché
Ric. 2016 n. 24793 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

MANZON.

la CTR ha denegato la ritualità della produzione di prove documentali
in appello, da ci() derivando le proprie statuizioni di
inammissibilità/rigetto del suo gravame.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs.

appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza»
(Sez. 6-5, Ordipanzap. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175- 01); co,,,f
‘2

I 9 ot

La sentenza impugnata collide radicalmente con il principio di diritto
fissato in tale consolidato arresto giurisprudenziale e merita pertanto
cassazione con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQN1
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di
Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, 23 novembre 2017
Il Presi

31 dicembre 1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di

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