Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30094 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30094 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 24773-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CT. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– ricorrente contro
SURIANO GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 712/1/2016 della COMMISSIONI’,
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
11/04/2016;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 23 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
4132/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che
aveva accolto il ricorso di Suriano Giuseppe contro l’avviso di
accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2007. La CFR osservava in
particolare che il gravame agenziale non era ammissibile, poiché il
mancato deposito della ricevuta di spedizione dello stesso a mezzo del
servizio postale universale impediva di verificarne la tempestività
nonché la tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante,
non essendovi atti equipollenti a tal fine.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa
applicazione degli artt. 53, secondo comma, 22, primo comma, d.lgs.
546/1992, poiché la CTR ha affermato l’inammissibilità del suo
appello in quanto non depositata contestualmente allo stesso la
ricevuta della sua spedizione postale.
La censura è fondata.

Ric. 2016 n. 24773 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

Rilevato che:

Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del

di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datano. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; che «Nel
processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in
giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte
del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02).
1,a sentenza impugnata si discosta radicalmente dai principi di diritto
espressi in tali arresti giurisprudenziali.
Nel caso di specie risulta infatti documentalmente comprovato che
l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante ha depositato l’elenco
Ric. 2016 n. 24773 sez. MT – ud. 23-11-2017
-3-

destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta

-con il timbro dell’ufficio postale ricevente- delle raccomandate
spedite il 5 febbraio 2015 nel quale è inclusa quella contenente il
gravame de gli°, che pertanto risulta tempestivo (sentenza della CTP
depositata il 24 giugno 2014, non notificata, termine semestrale per
l’appello con l’aggiunta di giorni 46 per la sospensione feriale, secondo

Risulta inoltre tempestiva la costituzione dell’appellante avvenuta il 19
febbraio 2015.
1,a sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 23 novembre 2017
11 PrOdetite

la norma vigente ratione temporL).

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