Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30092 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 21/11/2018), n.30092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18424-2012 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende

Ricorrente

contro

I.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Morselli

e Marcello Bonotto, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, via Sistina n. 121, come da procura speciale

depositata il 15/5/2015;

Resistente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 38/68/2011, depositata il 3/6/2011

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/9/2018 dal consigliere Enrico Mengoni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/6/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia emessa il 22/9/2009 dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova, così riconoscendo – in favore di I.G. – il rimborso del credito IVA vantato ed oggetto di apposita domanda; a giudizio del Collegio, questa non richiederebbe l’impiego del modello VR, risultando sufficiente la chiara volontà del contribuente in tal senso, che si potrebbe avvalere della procedura ordinaria di rimborso di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in luogo di quella accelerata di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrare, deducendo un unico motivo al quale I. ha risposto con memoria ex art. 380-bis c.p.c., chiedendo la conferma della sentenza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Contrariamente all’assunto di cui alla sentenza impugnata, si afferma che la richiesta di rimborso IVA dovrebbe esser proposta mediante apposito modello VR – nella vicenda in esame pacificamente non presentato – nel quale il contribuente dovrebbe barrare la casella corrispondente alla causale del rimborso; presentazione che, dunque, costituirebbe un adempimento indispensabile, anche nel caso di cessazione di attività, e non una mera irregolarità formale (surrogabile con una mera indicazione del credito in dichiarazione), come da giurisprudenza di questa Corte.

La doglianza è infondata.

Ritiene opportuno il Collegio, innanzitutto, richiamare i parametri normativi della materia, invero emersi come del tutto pacifici in ragione dell’originaria domanda proposta dal contribuente; il riferimento, dunque, è al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, (Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza), nonchè all’art. 38-bis, stesso decreto (Esecuzione dei rimborsi), dai quali si ricavano i caratteri, le forme ed i contenuti della dichiarazione proponenda.

4. In particolare, l’art. 38-bis cit. stabilisce che i rimborsi previsti nell’art. 30 – ossia quelli dovuti per versamento di imposta in eccedenza sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione e che sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Tanto richiamato, questa Sezione ha ripetutamente sostenuto che per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR” (cfr. Cass. 9 ottobre 2015, n. 20255; Cass. 15 maggio 2015, n. 9941).

5. Siffatta impostazione è coerente con la giurisprudenza formatasi con riferimento alle imposte sui redditi, in base alla quale qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione (cfr. Cass. 30 settembre 2011, n. 20039).

6. Dalle considerazioni che precedono segue che l’esposizione di un credito d’imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l’ordinario termine prescrizionale.

7. L’Agenzia ricorrente muove dalla qualificazione della presentazione del modello “VR” quale presupposto di esigibilità del credito – ricorrente nella giurisprudenza di legittimità – per affermare che la sua mancata presentazione, rendendo il credito inesigibile, non consentirebbe la decorrenza degli interessi che, secondo il principio generale, richiede che il credito sia (anche) esigibile.

8. L’argomentazione non appare persuasiva: infatti, come rilevato in precedenza, l’orientamento è univoco nel ritenere che l’esposizione del credito sia idonea a far decorrere il termine prescrizionale e, pertanto, poichè tale termine presuppone che il diritto possa essere fatto valere, deve ritenersi che questo sia esigibile (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. 23 marzo 2017, n. 7471).

Il riferimento giurisprudenziale alla presentazione del modello “VR” quale “presupposto di esigibilità” deve intendersi nel senso che la stessa rappresenta un elemento fattuale, rimesso nella disponibilità del contribuente interessato, avente funzione sollecitatoria dell’attività di verifica dell’Amministrazione e idonea a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (Sez. 5, n. 17151 del 28/6/2018, Rv. 649400-01).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA