Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30091 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 21/11/2018), n.30091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17698-2012 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

P.R., nella qualità di liquidatore e legale

rappresentante della Spes s.r.l. in liquidazione, elettivamente

domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo

studio dell’Avv. Emanuele Coglitore, che lo rappresenta e difende,

unitamente all’Avv. Cinzia Zanaboni, come da procura speciale in

calce al ricorso

Controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 32/21/2012, depositata il 30/3/2012

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/9/2018 dal consigliere Enrico Mengoni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/3/2012, la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia emessa il 29/1/2010 dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, così riconoscendo – in favore di P.R. – il rimborso del credito IVA vantato ed oggetto di apposita domanda; a giudizio del Collegio, la richiesta medesima – avanzata in fase di liquidazione della Soc. Spes s.r.l., poi cessata il 30/12/2004 – sarebbe stata soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale, non a quello di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, sì che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe dovuto provvedere in senso negativo. Quanto, poi, alla modalità di presentazione della istanza, non decisivo sarebbe risultato il mancato utilizzo del modello VR, emergendo comunque una sufficiente volontà del contribuente in tal senso.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrare, affidato ad un motivo. Roberto Paradisi, nella qualità indicata, ha proposto rituale controricorso e successiva memoria, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell’impugnata sentenza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Con la prima parte dell’unico motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Contrariamente all’assunto di cui alla sentenza impugnata, si sostiene che la richiesta di rimborso IVA dovrebbe esser proposta mediante apposito modello VR – nella vicenda in esame pacificamente non presentato – nel quale il contribuente dovrebbe barrare la casella corrispondente alla causale del rimborso; presentazione che, dunque, costituirebbe un adempimento indispensabile, anche nel caso di cessazione di attività, e non una mera irregolarità formale (surrogabile con una mera indicazione del credito in dichiarazione), come da giurisprudenza di questa Corte.

La doglianza è infondata.

Ritiene opportuno il Collegio, innanzitutto, richiamare i parametri normativi della materia, invero emersi come del tutto pacifici in ragione dell’originaria domanda proposta dal contribuente; il riferimento, dunque, è al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, (Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza), nonchè all’art. 38-bis, stesso decreto (Esecuzione dei rimborsi), dai quali si ricavano i caratteri, le forme ed i contenuti della dichiarazione proponenda.

4. In particolare, l’art. 38-bis cit. stabilisce che i rimborsi previsti nell’art. 30 – ossia quelli dovuti per versamento dì imposta in eccedenza sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione e che sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Tanto richiamato, questa Sezione ha ripetutamente sostenuto che per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR” (cfr. Cass. 9 ottobre 2015, n. 20255; Cass. 15 maggio 2015, n. 9941).

5. Siffatta impostazione è coerente con la giurisprudenza formatasi con riferimento alle imposte sui redditi, in base alla quale qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione (cfr. Cass. 30 settembre 2011, n. 20039).

6. Dalle considerazioni che precedono segue che l’esposizione di un credito d’imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l’ordinario termine prescrizionale.

7. L’Agenzia ricorrente muove dalla qualificazione della presentazione del modello “VR” quale presupposto di esigibilità del credito – ricorrente nella giurisprudenza di legittimità – per affermare che la sua mancata presentazione, rendendo il credito inesigibile, non consentirebbe la decorrenza degli interessi che, secondo il principio generale, richiede che il credito sia (anche) esigibile.

8. L’argomentazione non appare persuasiva: infatti, come rilevato in precedenza, l’orientamento è univoco nel ritenere che l’esposizione del credito sia idonea a far decorrere il termine prescrizionale e, pertanto, poichè tale termine presuppone che il diritto possa essere fatto valere, deve ritenersi che questo sia esigibile (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. 23 marzo 2017, n. 7471).

Il riferimento giurisprudenziale alla presentazione del modello “VR” quale “presupposto di esigibilità” deve intendersi nel senso che la stessa rappresenta un elemento fattuale, rimesso nella disponibilità del contribuente interessato, avente funzione sollecitatoria dell’attività di verifica dell’Amministrazione e idonea a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (Sez. 5, n. 17151 del 28/6/2018, Rv. 649400-01).

La prima parte del motivo di ricorso, pertanto, risulta infondato.

9. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte quanto alla seconda, con la quale si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si assume, in particolare, che il mancato rispetto del modello legale, nei termini appena richiamati, comporterebbe l’attrazione della fattispecie nella norma di carattere residuale, quale il D.Lgs. n. 546 cit., art. 21, comma 2; con la conseguenza che – non realizzandosi, da parte del contribuente, alcuna “normale” istanza di rimborso – troverebbe applicazione la norma da ultimo citata e, dunque, il termine di decadenza biennale ivi previsto per la presentazione dell’istanza.

La doglianza risulta infondata.

Come sopra accennato, infatti, questa Sezione ha sostenuto – con indirizzo condiviso e qui da ribadire – che, in tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorchè non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR”, ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, comma 2, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (tra le altre, Sez. 5, n. 9941 del 15/5/2015, Rv. 635471).

10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00, per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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