Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30091 del 14/12/2017
Civile Sent. Sez. L Num. 30091 Anno 2017
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE MARINIS NICOLA
SENTENZA
sul ricorso 8835-2014 proposto da:
DE FILIPPIS MARIA FILOMENA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G. SAVONAROLA 39, presso lo studio
dell’avvocato
dife5;
PIER
PAOLO POLESE, rappresentata
dall’avvocato CARLO ZAULI, giusta
delega
e
in
atti;
– ricorrente –
2017
contro
3896
ISTITUTO NAZIONALE
I.N.P.S.
SOCIALE,
C.F.
80078750587,
in
DELLA PREVIDENZA
persona
del
suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
Data pubblicazione: 14/12/2017
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, giusta delega in
atti;
– controricorrenti nonchè contro
COPPOLA LINA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1539/2013 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 14/01/2014 R.G.N. 417/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per
cessata materia del contendere.
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, DE ROSE EMANUELE,
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Bologna, in
riforma della decisione resa dal Tribunale di Forlì, rigettava la domanda
proposta da Maria Filomena De Filippis, con adesione dell’INPS, nei
confronti della Castiglioni S.n.c., avente ad oggetto il riconoscimento
della natura subordinata dell’attività dalla medesima svolta quale
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
non provata, stante l’onere relativo gravante sulla lavoratrice, la
ricorrenza nella specie della subordinazione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la De Filippis, affidando
l’impugnazione a trentasette motivi, cui si è associato l’INPS. La Società
è rimasta intimata.
Tuttavia nelle more dell’udienza di discussione la ricorrente provvedeva
a depositare un verbale di conciliazione della controversia cui peraltro
non faceva seguire un formale atto di rinuncia al ricorso, di tanto
dandosi atto all’udienza predetta da parte del Collegio, che, altresì,
riteneva di estendere gli effetti processuali della conciliazione all’INPS,
costituitosi in giudizio confermando la propria posizione adesiva a quella
della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le
parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017
addetta alle pulizie e al bar di un circolo ricreativo.