Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3009 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3009 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 4769-2016 proposto da:
PORTO DI CARRARA SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66,
presso lo studio DLA PIPER, rappresentata e difesa dagli avvocati
ANTONIO TOMASSINI, GIUSEPPE FERRARA;

– ricorrente contro
COMUNE di CARRARA, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
FARLA, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

Cu

Data pubblicazione: 07/02/2018

avverso la sentenza n. 1282/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
13/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Toscana, con sentenza n. 1282/1/2015, depositata il 13
luglio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto dal Comune di
Carrara nei confronti della società Porto di Carrara S.p.A. (di seguito
società) avverso la sentenza della CTP di Massa Carrara, che aveva
invece accolto il ricorso proposto dalla società, avverso avviso di
accertamento per TARSU per l’anno 2008, relativamente ad area di
circa mq 6150 antistante il porto di levante.
Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi. Il Comune di Carrara resiste con
controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 507/1993, in relazione
all’art. 2729 c.c., al principio di ripartizione dell’onere della prova di cui
all’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che gli elementi valutati
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N APOLITAN O .

dal giudice tributario d’appello per affermare in via presuntiva la
sussistenza del presupposto impositivo, sarebbero privi dei requisiti di
cui all’art. 2729 c.c., ciò rendendo viziata altresì la decisione in punto di
riparto dell’onere della prova, incombendo la dimostrazione della
sussistenza del presupposto impositivo all’Amministrazione comunale.

fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le
parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., precisamente: la
circostanza relativa all’essere l’area in oggetto priva di recinzione;
l’ubicazione, sulla medesima area, di un Luna Park; il libero accesso
all’area da parte degli autotrasportatori e delle Agenzia marittime senza
previa autorizzazione da parte della società Porto di Carrara S.p.A e
senza pagamento di alcuna tariffa; la comunicazione effettuata dalla
società al Comune relativamente alla presenza di situazioni (come la
necessità d’imbarco di un macchinario della D Nuovo Pignone S.p.A.),
che avrebbero comportato per un determinato periodo di tempo
l’inaccessibilità del parcheggio pubblico; il disconoscimento da parte
della società del fondamento della pretesa del Comune di esigere la c.d.
indennità di occupazione per l’area in questione; circostanze tutte che
— secondo la ricorrente — ove debitamente esaminate, avrebbero
certamente determinato un diverso esito del giudizio.
In subordine la ricorrente ha articolato altri due motivi, con il primo
dei quali (terzo motivo) ha denunciato la violazione e falsa
applicazione del disposto degli artt. 58, 59, 61 e 62 del d. lgs. n.
507/1993, anche in relazione agli arti. 3 e 53 Cost. (art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c.) per non aver riconosciuto la sentenza impugnata che la
società non poteva essere gravata dalla relativa imposizione, non
avendo beneficiato del servizio di smaltimento, siccome non svolto
dall’Amministrazione, seppur istituito, sollevando, al riguardo,
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Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta omesso esame di

questione di legittimità costituzionale degli artt. 58, 59, comma 4 e 62
del d. lgs. n. 507/1993, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
Infine con il quarto motivo, riproponendo analoga questione di
legittimità costituzionale, la ricorrente denuncia l’omesso esame, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c., di fatto decisivo per il giudizio

del servizio per gli anni in contestazione da parte del Comune di
Carrara.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in
quanto tra loro connessi.
Appare fondata in proposito l’eccezione d’inammissibilità degli stessi
da parte del controricorrente, seppure in virtù di considerazioni in
parte diverse da quelle esposte dal Comune controricorrente, che ha
dedotto che, pur nella forma del vizio di violazione o falsa applicazione
di norme di diritto per erroneità del ragionamento inferenziale e del
vizio di omesso esame di fatti decisivi nel contesto della nuova
formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., parte ricorrente abbia
in realtà inteso sollecitare alla Corte una diversa valutazione del
materiale istruttorio rispetto a quella operata dal giudice di merito,
tanto nel primo grado di giudizio quanto in grado d’appello.
Invero non appare oggetto, pur nel quadro di una valutazione
sistematica di ciascun motivo, di specifica censura la statuizione in
virtù della quale la CTR ha affermato che esiste una presunzione legale
di produzione dei rifiuti che può tuttavia essere superata se il
contribuente riesce a provare l’inidoneità del locale a produrre i rifiuti
stessi, e non semplicemente la non utilizzazione, di fatto, dei locali, per
decisioni soggettive dell’occupante stesso.
Tale statuizione va raccordata alla valutazione, da parte del giudice di
merito, da un lato, della documentazione offerta dal Comune,
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oggetto di discussione tra le parti, inerente al mancato espletamento

comprovante, secondo la CTR, l’occupazione del bene da parte della
contribuente; dall’altro al rinvio, nella parte relativa allo svolgimento
del processo, alle circostanze che, secondo la contribuente, rendevano

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