Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3009 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. II, 07/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 07/02/2011), n.3009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato ZAFFINA Vicolino, presso lo studio

del quale in Roma, Via I. Goiran, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

PREFETTURA DI COSENZA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Castrovllari, depositata

in data 24 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ordinanza depositata il 24 giugno 2008, il Giudice di pace di Castrovillari ha dichiarato la inammissibilità della opposizione proposta da B.G. avverso la cartella esattoriale emessa da Equitalia Gerit s.p.a. della Provincia di Roma per il pagamento di sanzioni dovute per violazioni del codice della strada;

che il Giudice di pace ha rilevato che la cartella esattoriale è stata notificata il 21 aprile 2008, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 19 giugno 2008, e quindi oltre il termine di trenta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22;

che la cassazione di questa ordinanza è richiesta da B. G. sulla base di un unico motivo, con ricorso notificato a Equitalia Gerit s.p.a. e alla Prefettura di Cosenza;

che il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e sostiene che, poichè l’opposizione era stata proposta sul rilievo che la cartella era priva di titolo abilitante, non avendo egli mai ricevuto notizia del verbale al quale si riferiva la cartella esattoriale, il termine per proporre l’opposizione era di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., e non di trenta come ritenuto dal Giudice di pace;

che, a conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Accerti la Corte la violazione dell’art. 204 bis C.d.S., nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto nell’interesse della legge, e quindi, nel caso de quo, che il termine per l’impugnazione della cartella esattoriale, in caso di mancata notifica del verbale di accertamento, è di sessanta giorni e non di trenta”;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 2 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il motivo è manifestamente fondato, avendo la Corte di cassazione affermato il principio secondo cui in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada (Cass., n. 3647 del 2007; Cass., n. 17312 del 2007).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera d consiglio”;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio ad altro Giudice di pace di Castrovillari per nuovo esame della opposizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Castrovillari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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