Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3009 del 03/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017), n. 3009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1025/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
C.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3198/39/2015 del 20/05/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA,
depositata il 08/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 20 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 78/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso di C.E. contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP 2007. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata meritava sicura conferma, essendo logicamente e giuridicamente ben basata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.
L’intimato non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 e art. 2697 c.c., in quanto la CTR non ha correttamente applicato le regole di distribuzione dell’onere probatorio da tali disposizioni previste.
Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la mera “apparenza” della motivazione della sentenza impugnata e ne individua una causa di nullità della medesima per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., n. 4.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
Va anzitutto ribadito che “In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638203).
Orbene, con una motivazione per relationem che rasenta l’evocato limite della nullità, recependo il giudizio di fatto del primo giudice la sentenza impugnata ha sicuramente violato le regole di distribuzione dell’onere probatorio in caso di accertamento c.d. “analitico-induttivo” quale quello in questione.
Infatti facendo “corpo unico” le due motivazioni di merito, appare evidente che, a fronte di presunzioni che si riconosce avere i requisiti legali della specie (praesumptio hominis) e peraltro rilevatosi che il contribuente non aveva dato elementi di prova contrari, particolarmente in ordine all’affermata vendita sottocosto, si è poi assolto il contribuente medesimo dalla domanda fiscale con il semplice riferimento a “fatti notori” sulla congiuntura economica che in quanto tali non possono certo considerarsi utili a tale fine.
Accolto il ricorso, la sentenza merita cassazione con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017