Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30089 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 21/11/2018), n.30089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2352-2012 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 68/14/2011, depositata il 30/6/2011

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/9/2018 dal consigliere Enrico Mengoni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/6/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della pronuncia n. 25/05/2009 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Como, accoglieva l’appello proposto da F.F.; a giudizio del Collegio, la richiesta di rimborso IVA – proposta dalla contribuente successivamente alla cessazione della propria attività – sarebbe stata soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale, non a quello di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, sì che l’Agenzia delle Entrate di Como non avrebbe dovuto negare il rimborso medesimo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la stessa Agenzia delle Entrare, affidato a due motivi, ai quali non vi è replica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta improcedibile.

Osserva il Collegio che la presente impugnazione è stata avanzata avverso una sentenza che – si legge nell’intestazione dell’atto – sarebbe stata notificata all’Agenzia delle Entrate il 14/11/2011; di tale circostanza, tuttavia, la stessa ricorrente non ha fornito prova, nè alcun riscontro di ciò si rinviene nel fascicolo d’ufficio.

Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la previsione – di cui all’art. art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della stessa senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare tale declaratoria soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Sez. U., n. 9005 del 16/4/2009, Rv. 607363-01). A mente, poi, di un successivo arresto dello stesso Supremo Collegio, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U., n. 10648 del 2/5/2017, Rv. 643945-01).

Ipotesi, queste ultime, che – come sopra richiamato – non trovano applicazione nel caso di specie (la ricorrente – si ribadisce – ha dichiarato che la sentenza della CTR è stata notificata in data 14 novembre 2011; tuttavia, ha prodotto unicamente copia conforme della predetta sentenza, senza che dalla stessa risulti la relazione di notificazione ovvero l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di spedizione dell’atto; nè tali elementi si ricavano dalla produzione dell’Agenzia delle entrate ovvero dal fascicolo d’ufficio), sì da diversi concludere per l’improcedibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA