Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30089 del 14/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30089 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 1183-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2017

in atti;
– ricorrente –

3818

contro

LOMBARDI MARIO;
– intimato –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 1487/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 30/12/2011 R.G.N.
1355/2009;
ucHt.

la re1 ,a7Anne della eeuaa Cy2J-

udienza del 04/1U/2017 dal Conoigliaro Dott. ANTONRLLA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale
Avvocato GAETANO GRANOZZI.

PAGETTA;

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1487/2011 la Corte d’appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accertata la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra il
ricorrente Mario Lombardi, assunto da Ali s.p.a. ai sensi della legge n.

pagamento delle retribuzioni a partire dal 14.6.2005, data della messa in
mora.
1.1. Il giudice d’appello, per quel che ancora rileva, esclusa la estinzione
consensuale del rapporto per comportamento tacito delle parti, rilevato che

ratione temporis il rapporto in controversia era assoggettato alla disciplina
dettata dalla legge n. 196 del 1997 in tema di lavoro temporaneo, ha condiviso
la valutazione di prime cure in ordine alla insussistenza in concreto delle
ragioni del ricorso alla fornitura di manodopera individuate da Poste,
nell’ambito delle sette possibile causali previste dalla contrattazione collettiva e
genericamente richiamate nel contratto con la società fornitrice, nella necessità
di sostituire lavoratori assenti per ferie o malattia.
1.2. Ha ritenuto, in particolare, che gli elementi in atti persuadevano che il
ricorso alla fornitura di manodopera mirava a celare consistenti scoperture di
organico piuttosto che a fare fronte a sporadiche e fisiologiche assenze dal
posto di lavoro; come rilevato dal primo giudice, infatti, il lavoratore
somministrato, assunto con mansioni di sportellista, in almeno due periodi,
aveva sostituito un lavoratore che non era assente né per ferie né per malattia
ma temporaneamente distaccato presso altro ufficio postale per fare fronte ad
assenze ivi verificatesi; inoltre, la medesima società Poste aveva allegato che,
in alcuni periodi, il Lombardo aveva sostituito due lavoratori aventi qualifica di
Direttore, e, quindi, svolgenti mansioni superiori, e altro lavoratore svolgente
mansioni di addetto al recapito; vi erano stati, infine, alcuni distacchi, per
periodi prolungati, anche non coincidenti con quelli tipici di godimento delle
ferie, dalla sede di Scigliano, alla quale era formalmente addetto il lavoratore,
a quella di Rogliano.

196/1997, e la utilizzatrice Poste Italiane s.p.a. e quest’ultima condannata al

1.3. La accertata insussistenza delle ragioni alla base del ricorso alla
fornitura di manodopera comportava la nullità del contratto di prestazione di
lavoro temporaneo, la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con
la società utilizzatrice e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno,
come statuito in prime cure, attesa la condivisibile valutazione di
inammissibilità, formulata dal primo giudice, in relazione all’eccezione di

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a.
sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art.
378 cod. proc. civ.; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1372
comma primo, cod. civ., 1175 cod. civ., 1375 cod. civ. e 2697 cod.civ.,
censurandosi la decisione di appello per non avere accolto la eccezione di
estinzione del rapporto per mutuo consenso, eccezione che si assume fondata
oltre che sul dato temporale (decorso di circa due anni tra la cessazione del
rapporto e l’iniziativa giudiziale del lavoratore) anche su ulteriori elementi
quali la esistenza di un unico rapporto di lavoro; si assume violazione della
regola dell’onere probatorio in quanto – si sostiene – i giudici di appello
avrebbero posto a carico del datore di lavoro non solo la prova dei fatti
costitutivi della fattispecie risolutiva invocata ma anche la prova negativa della
sussistenza di circostanze impeditive al suo perfezionamento.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. . Si premette che con la memoria di
costituzione di primo grado la società Poste aveva specificamente allegato che,
come evincibile dai modelli di presenza, il Lombardo aveva sostituito i
dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla sportelleria presso l’Ufficio di
Scigliano e di Cosenza, assenti per ferie e malattia, “determinando in
successione una scopertura di organico via via coperta dal ricorrente medesimo
così come segue ….” ; si deduce, quindi, che l’originario ricorrente alla prima
udienza utile non aveva in alcun modo contestato “la legittimità della dedotta

aliunde perceptum avanzata dalla società convenuta.

correlazione tra la prestazione lavorativa resa dal ricorrente e le singole
indicate sostituzioni essendosi limitata a contestare la insufficienza a fini
probatori, della documentazione e la sua generica inidoneità in quanto prodotta
in fotocopia. Nemmeno con riguardo alla ritenuta (da parte della Corte
d’appello) illegittimità dell’operato impiego del ricorrente, in talune giornate,
per far fronte, presso l’ufficio di applicazione, alle assenze di taluni specifici

parte ricorrente ha dedotto alcunché.” e si osserva che in base al principio di
non contestazione doveva ritenersi ormai acquisita e, quindi, sottratta al thema

probandum la sussistenza della effettività delle esigenze sostitutive.
3. Con il terzo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia. Si assume la contraddittorietà del
ragionamento della Corte d’appello perché, nell’escludere che il distacco del
Lombardo ad altro ufficio costituisse ex se dimostrazione della insussistenza
delle ragioni alla base del ricorso alla fornitura, aveva da un lato riconosciuto
che anche nell’ufficio di distacco sarebbe andato a sostituire lavoratori in ferie
o in malattia e dall’altro aveva concluso che comunque gli elementi in atti
deponevano per l’assenza delle ragioni

alla base del ricorso al lavoro

temporaneo.
4. Con il quarto motivo, svolto in subordine, si deduce violazione dell’art.
10, commi 1 e 2,

e dell’art. 1 comma 2 L. n. 196 del 1997, violazione

dell’art. 1 L. n. 1369 del 1960; violazione e falsa applicazione artt. 1 e 4 d. Igs
n. 368 del 2001. Si censura che alla nullità del termine sia stata fatta
conseguire la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato con
la utilizzatrice, conversione ammessa dalla legge solo per l’ipotesi di mancanza
di forma scritta al contratto di prestazioni temporanee. Secondo parte
ricorrente la insussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto di
fornitura avrebbe comportato solo la sostituzione legale dell’utilizzatore
nell’originario contratto a termine, senza conversione in contratto a tempo
indeterminato.

dipendenti ( svolgenti mansioni di direttore e non di semplice sportellista),

5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 32, comma quinto, L.
n. 183 del 2010 e violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 cod.
civ., censurandosi la valutazione di genericità della eccezione relativa

all’aliunde perceptum formulata da essa società e si chiede, in tema di
conseguenze risarcitorie, l’applicazione dell’ indennità ex art. 32 cit. .

infatti, coerente con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il
quale, ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per
mutuo consenso – costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7/5/2009
n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccipiente, Cass.
1/2/ 2010 n. 2279 – non è di per sé sufficiente la mera inerzia del lavoratore,
essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative
circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr., tra le altre, Cass.
17/3/2015 n. 5240, Cass. 28/1/2014 n. 1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass.
4/8/2011 n. 16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057).
Al riguardo, infatti, non può condividersi il diverso indirizzo che, valorizzando
esclusivamente il “piano oggettivo” nel quadro di una presupposta valutazione
sociale “tipica” (v., tra le altre Cass.5/6/2013 n. 14209, Cass. 6/7/ 2007 n.
15264), prescinde del tutto dal presupposto che la risoluzione per mutuo
consenso costituisce pur sempre una manifestazione negoziale, anche se
tacita (Cass. 28/1/2014 n. 1780). Priva di significatività, nel senso preteso dal
ricorrente, è poi la circostanza della unicità del rapporto a termine

inter

partes, che attiene al momento genetico del rapporto e non a quello successivo
alla scadenza del termine.
7.

Il secondo motivo di ricorso è infondato. Si premette che la

giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il principio di non
contestazione riguarda i fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi od
estintivi del diritto azionato) e non quelli secondari, dedotti in funzione
probatoria (cfr. Cass. 13/09/2016 n.17966 e giurisprudenza ivi richiamata) .
Talune voci di dottrina hanno prospettato l’eventualità di estendere il principio
di non contestazione anche ai fatti secondari, in virtù del nuovo testo dell’art.

6. Il primo motivo di ricorso è infondato. La decisione impugnata risulta,

115 co.

10 cod. proc. civ. come sostituito dall’art. 45 legge n. 69/09;

nondimeno è dirimente osservare che si tratta di novella applicabile solo ai
giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/09 (v. relativo art.
58) mentre il presente giudizio è stato instaurato con ricorso di primo grado
depositato il 23 marzo 2006 . E’ stato inoltre precisato che l’onere di
contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né

riservata al giudice di merito.( Cass. 21/06/2016 n. 12748). Le censure
articolate dalla odierna ricorrente in punto di errata applicazione del principio di
non contestazione non colgono nel segno posto che da un lato le stesse
riguardano fatti addotti da Poste in funzione probatoria dell’assunto della
sussistenza della effettività delle esigenze sostitutive alla base del ricorso alla
fornitura di lavoro, dall’altro esse investono profili valutativi, espressione del
libero convincimento del giudice in punto di significatività probatoria delle
circostanze allegate e documentate da Poste, rispetto alle quali neppure è
giuridicamente configurabile una situazione di “non contestazione” rilevante ai
sensi dell’art. 115, comma primo, cod. proc. civ. . In altri termini, il principio
di non contestazione, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente ( v.
ricorso in particolare pag. 18), non poteva estendersi anche alla “legittimità
della dedotta correlazione tra la prestazione lavorativa resa dal ricorrente e le
singole indicate sostituzioni” proprio in quanto la verifica della legittimità
costituisce il frutto di un processo valutativo e non conseguenza automatica
della pacificità delle circostanze di fatto allegate e documentate da Poste.
8. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Alcuna contraddittorietà o deficit di
ragionamento è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata
laddove questa, discostandosi dall’accertamento del primo giudice il quale,
secondo quanto riportato dal giudice d’appello, aveva fatto conseguire, ex se,
dal distacco del Lombardo presso altri uffici, la dimostrazione della
insussistenza delle esigenze sostitutive presso la sede originaria, è pervenuta
alla medesima conclusione sulla base di una più articolata e complessiva
valutazione degli elementi in atti, valutazione che, in quanto sorretta da
argomentazioni coerenti sotto il profilo logico- formale, si sottrae il sindacato

la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è

di legittimità ( Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass.
21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357)
9. Il quarto motivo di ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di
questa Corte secondo la quale, quando il contratto di lavoro che accompagna il
contratto di fornitura, del quale

è accertata la illegittimità, è a tempo

conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo
indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 368 del
2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che
ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa
utilizzatrice e lavoratore ( Cass. 17/01/2013 n. 1148; Cass. 12/01/2012 n.
232 ). L’art. 10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art.
1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto
commerciale di fornitura), le conseguenze previste dalla legge 1369 del 1960,
consistenti nel fatto che “i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le
loro prestazioni”, in tal senso questa Corte espressasi, in modo univoco e
costante, con una pluralità di decisioni, a cominciare da Cass. 24/06/2011 n.
13960, Cass. 05/07/2011 n. 14174, Cass. 23/11/ 2010 n. 23684, alle cui
motivazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti.
10. Il quinto motivo, quanto all’applicabilità dell’art. 32 L. n. 183 del 2010
è fondato, con effetto di assorbimento della censura relativa

all’aliunde

perceptum . Si ritiene, infatti, di dare continuità alla giurisprudenza di questa
Corte la quale ha chiarito che in tema di lavoro interinale, l’indennità prevista
dall’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nel significato chiarito dal
comma 13 dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, trova applicazione con
riferimento a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in
origine termine illegittimo e si applica anche nel caso di condanna del datore di
lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità
di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai
sensi della lett. a) del primo comma, dell’art. 3 della legge 24 giugno 1997, n.
196, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore

determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la

della prestazione ( Cass. 26/04/2017 n. 10317; Cass., 23/04/2015 n. 8286;
Cass. 01/08/2014 n. 1740; Cass. 29/05/2013 n,. 13404).
11. A tanto consegue la cassazione della decisione in relazione al motivo
accolto ed il rinvio al giudice di secondo grado, che si indica nella Corte di
appello di Reggio Calabria, alla quale è demandato anche il regolamento delle

P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo e rigetta gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento
delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Roma, 4 ottobre 2017

spese del giudizio di legittimità.

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