Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30088 del 14/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30088 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 968-2013 proposto da:
DE

GAETANO

FRANCESCO

C.F.

DGTFNC25D02A6380,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA
1, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO RAVA’, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3817

contro

UNICREDIT S.P.A. quale incorporante del BANCO DI
SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

Data pubblicazione: 14/12/2017

LOTTI,

che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1377/2011 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 25/11/2011 R.G.N. 994/2010;

udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per

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rigetto;

udito l’Avvocato ACHILLE BORRELLI per delega verbale
Avvocato MASSIMO LOTTI.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

t

Fatti di causa
1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado
con la quale era stata respinta la domanda di Francesco De Gaetano intesa al
riconoscimento del grado di quadro super a partire dal 1 agosto 1993 ed alla
condanna della convenuta Banco di Sicilia s.p.a. al pagamento delle connesse

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Francesco De
Gaetano sulla base di due motivi.
2.1. Unicredit s.p.a., quale incorporante il Banco di Sicilia s.p.a., ha
resistito con tempestivo controricorso;
2.2. Entrambe le parti hanno depositato memoria;
Ragioni della decisione
1. Il ricorso per cassazione è inammissibile in quanto tardivo.
1.1. La sentenza impugnata è stata depositata in data 25 novembre 2011
e il ricorso per cassazione, sottoscritto dal procuratore in data 18 dicembre
2012, spedito per la notifica a mezzo posta in data 24 dicembre 2012 e quindi
oltre il termine annuale di impugnazione, applicabile in ragione della data di
deposito del ricorso di primo grado – il 6 dicembre 2007 – (v. art. 58 comma
primo della legge n. 69 del 2009, in relazione alla modifica introdotta dall’art..
46, comma 17, 1. cit. che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione
delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ. ( Cass. ord. n. 19969 del 2015,
n. 17060 del 2012).
1.2. Alcun rilievo assume la sospensione feriale dei termini processuali, in
quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’esclusione delle
controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a
norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione
(cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 749 del 2007, Cass. n. 10452 del 2006, n.
820 del 2006, n. 20732 del 2004, n.5015 del 2002);

differenze retributive oltre accessori.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle
spese del ricorrente.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00per compensi

e accessori di legge.

Roma 4 ottobre 2017

professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%

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