Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30087 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIO Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23064/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.L.C., in proprio, con l’avv. Carmine Farace e

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Machetta, in Roma,

alla via degli Scipioni, n. 110;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia, – Sez. 35 n. 79/35/10 depositata in data 08 giugno 2010 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio

2018 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che con distinti ricorsi parte ricorrente reagiva agli avvisi di accertamento per rettifica del reddito dichiarato nell’anno 2003 e recupero a tassazione a seguito disconoscimento di costi deducibili, contestando le modalità di accertamento, l’assenza di indizi consistenti e tali da assurgere a presunzioni, nonchè la carenza di motivazione;

che, nel merito, da un lato affermava la deducibilità dei propri costi fatturati ad omonima srl (non accertata per decadenza dai termini) sull’acquisto di medicinali veterinari, mentre dall’altro sosteneva che il canone di locazione ripreso a tassazione fosse stato correttamente dedotto in forza di speculare contratto di sub locazione;

che la CTP respingeva integralmente le tesi di parte contribuente rigettando i ricorsi, avverso i quali veniva interposto gravame, sfociato in tre distinte sentenze favorevoli a parte contribuente;

che ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, avvisando della contestuale pendenza degli altri due analoghi procedimenti, scaturiti dal medesimo accertamento: l’uno avverso la sentenza resa in pari data n. 76/35/10, per il recupero a tassazione degli altri associati; l’altro avverso la coeva sentenza n. 77/35/10 relativa all’accertamento presupposto per il recupero reddito da partecipazione dell’odierno controricorrente in proprio e dell’associazione professionale;

che il ricorso è affidato ad unico motivo di gravame;

che si è costituito il contribuente con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente occorre dare atto dell’intervenuta ordinanza di questa Corte n. 352, pubblicata il 10 gennaio 2014, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 76/35/10;

che tale ordinanza esplica gli effetti propri del giudicato riflesso in considerazione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con la presente controversia;

che con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale lamenta nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che, nello specifico, viene contestata la genericità dell’appello ove non contiene specifici capi di impugnazione avverso i capi di sentenza o di questione, sicchè sarebbe nulla la sentenza che lo ha accolto;

che il motivo è infondato e va disatteso;

che, infatti, identico motivo sostiene il ricorso erariale definito con la citata ordinanza di questa Corte n. 352/2014 che lo ha dichiarato manifestamente infondato;

che, nello specifico, questa Corte ha già conosciuto del medesimo accertamento fattuale che sta alla base delle tre sentenze della CTR Lombardia (76/35/19; 77/35/10 e 79/35/10 qui in esame);

che l’identità di fatti dedotti in giudizio si traduce in connessione oggettiva (e parzialmente soggettiva) fra le tre sentenze;

che questa Corte -con la richiamata pronuncia n. 352/2014 – ha già ritenuto infondato il gravame interposto dall’Ufficio;

che, per l’effetto, è passata in giudicato la parallela sentenza della CTR e consolidato l’annullamento ivi disposto dei relativi provvedimenti amministrativi;

che, infatti, i(processo tributario ha componente oggettiva, vertendosi sulla domanda di annullamento (o di conferma) di provvedimenti amministrativi impositivi o ad essi collegati;

che l’annullamento dei provvedimenti disposto dal primo giudice, produce effetti sugli altri giudizi che quegli stessi provvedimenti hanno ad oggetto, secondo la formula del giudicato esterno vincolante;

che, nella specie, questo collegio prende atto della parallela pronuncia su sentenza connessa, che ha definitivamente annullato i provvedimenti che stanno alla base della controversia qui in esame;

che il ricorso deve quindi essere rigettato, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione della peculiarità della vicenda processuale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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