Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30087 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27978-2018 proposto da:

EVERGREEN TRADE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BARBARA

COMPARINI, GABRIELE DONA’, WILMA VISCARDINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– Resistente –

avverso la sentenza n. 234/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 21 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciando sull’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Venezia che aveva accolto il ricorso proposto dalla Evergreen Trade s.r.l. contro gli avvisi di accertamento emessi, ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, in relazione all’anno d’imposta 2011, dichiarava l’estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46. Rilevava la CTR che con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere depositata in data 15 gennaio 2018 l’Ufficio aveva evidenziato che gli avvisi impugnati erano stati definitivamente annullati nei confronti del condebitore in solido Duoccio s.r.l. con sentenza n. 836/26/2016 della medesima CTR, alla quale l’Amministrazione finanziaria aveva prestato acquiescenza.

Avverso la decisione, con atto del 21 settembre 2018, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, per avere la CTR, senza alcuna motivazione, compensato le spese processuali, in violazione del principio della soccombenza virtuale.

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, stabilisce che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Va, poi, rammentato che, in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo D.Lgs., purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo cit., quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio (Cass. n. 3950 del 2017).

Nel caso di specie, la CTR, in considerazione dell’avvenuto annullamento degli atti impositivi emessi nei confronti del condebitore solidale della società contribuente, con decisione della stessa CTR cui l’Amministrazione finanziaria aveva prestato acquiescenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, compensando le spese processuali.

Orbene, non ricorrendo, nella specie, alcuna delle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge che, ai sensi dell’art. 46 cit., comma 3, determinano la compensazione ope legis delle spese processuali, la CTR, secondo la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, applicabile ratione temporis, avrebbe dovuto, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, in difetto di soccombenza reciproca, valutare la ricorrenza nel caso in esame di gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare in motivazione.

Poichè la CTR si è limitata a statuire, in modo del tutto apodittico, la compensazione delle spese processuali, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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