Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30086 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3204-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO VALENTE;

– ricorrente –

contro

BEAUMONT ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ODERICO

DA PORDENONE 1, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO PIRRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CALDARELLI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 3636/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03 giugno 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 luglio 2018 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (in seguito: CTR) n. 3636/20/14, emessa il 28 aprile 2014 e depositata il 3 giugno 2014, con la quale è stato accolto l’appello proposto dalla Beaumont Italia S.r.l. (in seguito: Beaumont) relativamente alla impugnativa dell’iscrizione a ruolo contenuta nell’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) in relazione ad IVA dovuta per l’anno 1997.

Beaumont resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. E) e all’art. 140 c.p.c., nonchè per violazione falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.”.

Deduce che la CTR ha errato nel ritenere nulla la notificazione eseguita mediante deposito dell’atto presso la casa comunale con affissione dell’avviso al relativo albo, in quanto non preceduta da regolari tentativi di notifica presso il domicilio fiscale eletto della società.

Rileva che nel caso si verte in ipotesi di irreperibilità assoluta, per cui correttamente l’Ufficiale notificatore, in data 10 marzo 2004, procedeva alla notificazione con le forme previste dall’art. 140 c.p.c..

Eccepisce che il giudice di merito ha violato il dettato di cui all’art. 2697 c.c., atteso che, in assenza di prova contraria, ha ritenuto la relata di notificazione priva di qualsivoglia efficacia probatoria.

1.1. Il motivo è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata evidenzia una non corretta applicazione della disciplina che attiene al contenuto della relazione di notificazione di cui all’art. 148 c.p.c..

La CTR ha sostanzialmente ritenuto carenti le attestazioni del messo notificatore sul piano della esaustività delle ricerche, ritenute inidonee a dimostrare la condizione di irreperibilità della società contribuente e a dare legittimo ingresso alla notificazione ai sensi del citato art. 60.

Tuttavia, la stessa sentenza non spiega quanti e quali altri accertamenti avrebbe dovuto compiere il messo notificatore, tanto più che si trattava di una notifica ad una società commerciale la cui sede risultava pacificamente all’indirizzo di Roma, Via della Stazione di Ciampino n. 10.

La circostanza delle sede della società a quell’indirizzo non è contestata, pertanto il messo notificatore non aveva alcun obbligo di svolgere ulteriori ricerche nel medesimo Comune, non trattandosi di una persona fisica la cui nuova residenza nel Comune poteva essere accertata dall’esame dei registri anagrafici; nè la mancata indicazione di quali e quanti fossero stati gli inquilini compulsati costituisce circostanza richiesta dal citato art. 148 ai fini della regolarità della attestazione contenuta nella relata di mancata notifica.

Sotto questo profilo si può affermare che l’interpretazione adottata dalla CTR viola il disposto dell’art. 148 c.p.c., che non prescrive in alcun modo che le ricerche debbano essere documentate in maniera talmente dettagliata. Di contro, il passaggio alla notificazione con il rito degli irreperibili “assoluti” del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e) appare giustificato dalla attestata impossibilità di notifica presso la sede della società e dalla accertata impossibilità di notifica presso il domicilio del legale rappresentante.

2. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per esame delle questioni di merito, alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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