Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30086 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30086 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 9485-2012 proposto da:
MASI

GIUSEPPE

MSAGPP44M20A257S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA T. MONTICELLI 12, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente
contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante
2017
3757

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO
PUNGI’, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
NAIMO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 1201/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 30/11/2011 R.G.N.

328/2009.

RG 9485,2012

RILEVATO CHE
1. con sentenza in data 30 novembre 2011 la Corte di Appello di Catanzaro,
riformando la pronuncia del locale Tribunale di accoglimento del ricorso, ha
respinto la domanda proposta da Giuseppe Masi volta ad ottenere la condanna
della Regione Calabria al pagamento della somma di C 63.861,22, richiesta a
titolo di differenza correlata all’erronea modalità di computo dell’indennità di

liquidata dall’ente senza includere nella base di calcolo la indennità di struttura
speciale;
2. la Corte territoriale ha, in sintesi, osservato che ai sensi della L. n. 62 del
1953 la legge della Regione Calabria 13/5/1996 n. 7, istitutiva della indennità di
assegnazione a struttura speciale, doveva ritenersi abrogata dalla sopravvenuta
norma di derivazione statale, ossia dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 che ha
riservato alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del richiamato decreto;
3. il giudice di appello ha aggiunto che l’avvenuta erogazione della indennità, pur
in assenza di titolo, poteva avere rilievo ai sensi e per gli effetti indicati dall’art.
2126 cod. civ. ma non giustificava l’inclusione nella base di calcolo della
indennità di esodo incentivato;
4. avverso tale sentenza Giuseppe Masi ha proposto ricorso affidato ad un unico
motivo, al quale ha opposto difese la Regione Calabria;
5. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE

1. il motivo denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge regionale
della Calabria n. 8 del 2005, come interpretato dalla Corte di Appello di
Catanzaro, in relazione all’art. 117 Cost., all’art. 45 d.lgs n. 165 del 2001 ed
all’art. 2126 cod. civ.» innanzitutto perché l’art. 5 della legge regionale n. 24 del
2001, con il quale era stato modificato l’art. 8 della legge regionale n. 8 del
1996, non poteva ritenersi abrogato dall’art. 49 del d.lgs. n. 29 del 1993, ossia
da una norma preesistente;

incentivazione all’esodo ex art. 7, comma 1, della L.R. Calabria n. 8 del 2005,

1.1. evidenzia il ricorrente che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165
del 2001 le norme di legge che attribuiscono trattamenti retributivi cessano di
avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale
ma i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono conservati e devono
essere semplicemente riassorbiti con le modalità e nella misura prevista dalle
parti collettive;

1.2. sostiene, inoltre, la difesa del Masi che il legislatore regionale aveva
riprodotto nell’art. 7 della legge n. 8 del 2005 l’art. 2, comma 2, della I.r. n. 7 del

l’intera retribuzione spettante al dipendente, ivi compresa la indennità di
struttura speciale;

1.3.

richiama, infine, la sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del

21.10.2011, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 44, comma 2,
della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15, di interpretazione
autentica del richiamato art. 7 I.r. 8/2005;

2. il ricorso deve essere rigettato perché il Collegio intende dare continuità
all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza 25 gennaio 2017
n. 1914, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, che
ha escluso la computabilità dell’indennità di struttura nella base di calcolo della
indennità di esodo incentivato;

2.1 con la richiamata pronuncia si è osservato che « l’intero corpo di norme che
disciplina l’indennità di esodo incentivante…. conduce ad affermare che
l’esclusione dell’indennità di struttura dalla base di computo della indennità di
esodo consegue …. anche alla esplicita previsione contenuta nella delibera n. 532
del 2005 che, in conformità all’art. 8 comma 7 della L. R. n. 8 del 2005, stabilì…
che l’indennità in questione era composta da tutti quegli elementi che assumono i
connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di
quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare
gravosità delle mansioni richieste citando espressamente a titolo di esempio “I’
indennità di struttura. …. il riferimento della L.R. n. 8 del 2005 alla retribuzione
lorda induce a ritenere che il legislatore avesse inteso fare riferimento alla
retribuzione comprensiva delle componenti fisse dello stipendio a carattere
continuativo (lett. c) dell’art. 52 CCNL 14.9.2000, applicabile

ratione temporis,

tra le quali non si rinviene la indennità di struttura che, volta ad indennizzare le
mansioni, proprie degli addetti alle strutture speciali, assume la natura di

2002, pacificamente applicato dalla Regione includendo nella base di calcolo

,

compenso inerente allo specifico settore che viene erogato fintantochè
l’adibizione allo speciale settore permane.”

2.2. tanto basta per ritenere infondato il ricorso perché, una volta interpretata in
detti termini la norma istitutiva della indennità di esodo ed escluso che la
retribuzione ivi richiamata dovesse includere ogni compenso, anche se di
carattere non generale, diviene irrilevante ai fini di causa accertare se l’indennità
di struttura speciale fosse divenuta priva di valido titolo legittimante per non
essere stata prevista in sede di contrattazione collettiva;
3. né si può sostenere, come ipotizza il ricorrente nella memoria ex art. 380 bis 1
cod. proc. civ., che nel presente giudizio sarebbe preclusa a questa Corte la
interpretazione dell’art. 7 della L.R. Calabria n. 8 del 2005, essendosi formato
giudicato interno sul capo della sentenza che ha valorizzato il tenore letterale del
richiamato art. 7 per sostenere che evidentemente la volontà del legislatore
regionale era quella di includere nella base di calcolo ogni emolumento
corrisposto al dipendente;
4.

questa Corte ha già affermato, e va qui ribadito, che la locuzione

giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato
interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e
dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto
sussumibile sotto una norma, che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne
consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto
di singolo motivo di impugnazione, nondimeno la censura motivata anche in
ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché
impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la
norma applicabile e la sua corretta interpretazione ( Cass. 4.2.2016 n. 2217);

4.1. è parimenti consolidato il principio secondo cui nell’esercizio del potere di
qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata o
infondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da
quella specificamente prospettata dalle parti e della quale si è discusso nei gradi
di merito, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei
fatti esposti nel ricorso per cassazione, principale o incidentale, e nella stessa
sentenza impugnata e fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione
non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della
domanda e delle eccezioni in senso stretto ( in tal senso Cass. 14.2.2014 n.
3437; Cass. 17.4.2007 n. 9143; Cass. 29.9.2005 n. 19132):

3

s

4.2. nel caso di specie, quindi, non può essere in alcun modo contestato il potere
di questa Corte di interpretare l’art. 7 della I.r. n. 8 del 2005, ossia la norma
istitutiva dell’indennità di esodo che il ricorrente assume non correttamente
quantificata, tanto più che la Regione Calabria, totalmente vincitrice in appello,
nel controricorso ha riproposto le difese disattese o assorbite dalla Corte
territoriale e fra queste anche la questione della corretta esegesi dell’art. 7;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a
carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
ratione temporis le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater

d.P.R. n. 115 del 2002

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Regione
Calabria le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C
4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed
accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017

5.1. non sussistono

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