Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30085 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2196-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LUMA ASFALTI DI M.F. E C. SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (in seguito: CTR) n. 111/1/10, emessa il 8.11.2010 e depositata il 22.11.2010, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarata la nullità della cartella di pagamento notificata a Luma Asfalti di M.F. & C. S.a.s. (in seguito: Luma Asfalti), emessa in seguito a controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, sul modello unico 2004 per la dichiarazione dei redditi delle società di persone, relativo all’anno di imposta 2003.

La CTR ha accolto l’appello proposto da Luma Asfalti, ritenendo fondato il motivo attinente alla carenza di motivazione della cartella di pagamento.

La ricorrente affida il ricorso a due motivi.

L’Agenzia ha anche presentato una istanza di rimessione in termini, in quanto il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c..

Luma Asfalti resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo la decisione impugnata non condivisibile ed intimamente contraddittoria.

2. Con il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la CTR ritenuto la motivazione della cartella esattoriale “succinta”, ma comprensibile nella sua sostanza, però anche “incoerente con l’effettiva pretesa tributaria”, al punto da essere qualificata come “motivazione inesistente”.

3. In via preliminare va affrontata la questione relativa alla corretta introduzione del giudizio di cassazione.

3.1. La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini in quanto la prima notificazione al domicilio eletto dalla Luma Asfalti, presso lo studio del dott. comm. S.G.P. in (OMISSIS), non si concludeva positivamente, stante il decesso del domiciliatario, come certificato nella cartolina della raccomandata in data (OMISSIS) (restituita all’Avvocatura il (OMISSIS)). Veniva quindi accertato che il dott. S. era deceduto il (OMISSIS) e cancellato dall’Albo professionale il (OMISSIS); tuttavia, alla data di notificazione del ricorso, lo stesso risultava ancora presente nell’archivio informatico consultato dalla ricorrente in via telematica. L’Avvocatura dello Stato, quindi, riattivava il procedimento di notifica in data 23.2.2012, mediante nuova notifica del ricorso per cassazione all’indirizzo esatto. Deduce di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile.

4. L’istanza di rimessione in termini avanzata dalla Agenzia delle Entrate non può essere accolta, per due ordini di ragioni.

4.1. In primo luogo, nella specie non è possibile affermare che la decadenza intervenuta non sia imputabile alla ricorrente, se si considera che il ricorso risulta notificato l’ultimo giorno utile del termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., e cioè il 9.1.2012 (il 7.1.2012 era sabato, per cui il termine era prorogato ex lege a lunedì 9) e che il decesso del soggetto domiciliatario – secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente – era avvenuto il (OMISSIS), quindi ben oltre due mesi prima della data di scadenza della notifica. La circostanza che la cancellazione del dottore commercialista (avvenuta il (OMISSIS)) non risultasse dall’archivio informatico del relativo Albo professionale risulta meramente allegata dalla parte istante ma non documentalmente dimostrata; nè la stessa appare comunque dirimente, visto che la ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto svolgere una verifica più accurata, ed in tempo utile, in ordine alla persistente validità della domiciliazione in questione, non potendo poi lamentarsi dell’esito negativo di una notifica imputabile quantomeno ad imprudenza della ricorrente (per averla eseguita l’ultimo giorno utile).

4.2. In secondo luogo, anche a voler ritenere la decadenza non imputabile al notificante, si deve qui richiamare l’arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14594 del 2016, Rv. 640441), secondo le quali “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

L’attività del richiedente, quindi, consiste in un vero e proprio “dovere”, che deve essere compiuto nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni, salva la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato.

5. Nella concreta vicenda risulta che la ricorrente, appreso dell’esito negativo della notifica in data (OMISSIS), abbia riattivato la procedura notificatoria soltanto in data 23.2.2012 (vedi avviso di ricevimento allegato all’istanza), ben oltre il termine consentito e senza neppure allegare le eccezionali ragioni del ritardo; tanto più che il decesso del precedente domiciliatario risultava già attestato dall’ufficiale postale, per cui si trattava soltanto di rinnovare prontamente la notifica presso la sede della società contribuente.

6. Conseguentemente, la parte ricorrente va dichiarata decaduta dall’impugnazione in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito.

7. Ciò esonera la Corte dalla trattazione dei motivi dedotti, stante l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente Luma Asfalti delle spese processuali, liquidate in Euro 2.300,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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