Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30085 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30085 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 14982-2012 proposto da:
ADAMO ERNESTO C.F. DMARST45E18F636T, elettivamente
domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIERMARINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE
BRAGONI,che lo rappresentano e difendono giusta
delega in attiche lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3618

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
WNTRO GLI INFOKYUNI SOT, LAVORO C.F,

0115100509 in

persona del legale rappresentante prú turipbt

Data pubblicazione: 14/12/2017

elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE
presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI,
LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– controricorrente

di FIRENZE, depositata il 14/05/2012 R.G.N. 453/2011;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

avverso la sentenza n. 558/2012 della CORTE D’APPELLO

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 14.5.2012, la Corte d’appello di Firenze,
in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di
Ernesto Adamo volta a conseguire le prestazioni previdenziali dovutegli
per l’infortunio in itinere occorsogli il 12.9.2008, allorché, nel far ritorno

coinvolto in un sinistro stradale;
che avverso tale statuizione Ernesto Adamo ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’INAIL ha resistito con controricorso;
che

il

Pubblico

ministero

ha

concluso

per

l’accoglimento

dell’impugnazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza
per violazione degli artt. 112, 342 e 436 c.p.c. e del principio tantum
devolutum quantum appellatum, per avere la Corte di merito fondato la
propria decisione su di una circostanza (segnatamente, la ritenuta
carenza di prova in ordine alla disponibilità di mezzi pubblici compatibili
con le sue esigenze lavorative) che non aveva formato oggetto di
gravame da parte dell’INAIL;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per
avere la Corte territoriale ritenuto che, anche a voler concedere che non
vi fosse disponibilità di mezzi pubblici idonei a consentirgli il rientro a
casa durante la pausa pranzo, non si poteva escludere l’uso del mezzo
pubblico per gli spostamenti mattutini e serali e di quello privato per
quelli pomeridiani;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 437
e 421 c.p.c. per non avere la Corte di merito comunque esercitato i
propri poteri ufficiosi per accertare l’incompatibilità del servizio pubblico
con le sue esigenze lavorative;
che, con riguardo al primo motivo, il principio secondo cui
l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà
luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova
applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia
determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di

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a casa con il proprio scooter alla fine dell’orario di lavoro, era rimasto

corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o a quello
del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 342 e 437 c.p.c.),
trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che
attribuisce a questa Corte di legittimità il potere-dovere di procedere
direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in

nn. 17109 del 2009 e 21421 del 2014);
che, nella specie, l’INAIL ha appellato la sentenza di primo grado sul
rilievo che la mancanza di un servizio di mensa aziendale non poteva in
specie giustificare l’uso del mezzo privato per far rientro a casa durante
la pausa pranzo, in quanto il ricorrente, essendo dipendente di un
istituto di credito, poteva fruire dei buoni pasto utilizzabili presso esercizi
convenzionati presenti nelle vicinanze del luogo di lavoro e non erano
state in alcun modo dimostrate altre motivazioni di tipo personale
(accudimento della prole, condizioni di salute, ecc.) che potessero
giustificarlo (cfr. ricorso in appello, riprodotto a pagg. 7 ss. del ricorso
per cassazione);
che, pertanto, non avendo formato oggetto di gravame l’accertamento
relativo all’impossibilità del ricorrente di avvalersi dei mezzi pubblici per
far rientro a casa durante la pausa pranzo (motivata dal primo giudice
sul rilievo che, disponendo egli di una pausa pranzo di 55 minuti, «non
ne poteva impiegare 25 a spostamento»: cfr. ricorso per cassazione,
pag. 5), l’affermazione della Corte di appello secondo cui «sarebbe stato
onere dello stesso appellato dimostrare con la dovuta precisione la
disponibilità o meno dei mezzi pubblici e il relativo orario di servizio,
onde evidenziarne l’affermata incompatibilità con le sue esigenze
lavorative» (così la sentenza impugnata, pag. 3) ha certamente violato il
principio secondo cui

tantum devolutum quantum appellatum,

non

potendo ritenersi che la questione della possibilità o meno di avvalersi
dei mezzi pubblici per far rientro a casa durante la pausa pranzo fosse in
rapporto di diretta connessione con quella della giustificabilità o meno
del rientro a casa durante detta pausa per un lavoratore che fruisca di
buoni pasto;
che parimenti fondato è il secondo motivo, risultando palesemente
illogica l’affermazione dei giudici di merito secondo cui, anche a voler
concedere che non vi fosse disponibilità di mezzi pubblici idonei a

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particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr., fra le tante, Cass.

./.4″
…….. …../
consentire all’odierno ricorrente il rientro a casa durante la pausa
pranzo, non si poteva escludere l’uso del mezzo pubblico per gli
spostamenti mattutini e serali e di quello privato per quelli pomeridiani,
dal momento che – come evidenziato anche dal Pubblico ministero nella
sua requisitoria – implica necessariamente che il ricorrente dovesse

dell’istituto di credito e servirsene unicamente per rientrare a casa per la
pausa pranzo e ritornare in ufficio subito dopo;
che, pertanto, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va
cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di
Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.9.2017.
IL PRESIDENTE
Enrica Antoni

IL CAN

Maria

/Giaccia

lasciare il proprio scooter costantemente parcheggiato nei pressi

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