Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30084 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo STUDIO

SEMINARA & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato LO

FASO

ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

I.M. (C.F. (OMISSIS)), I.C.

(C.F. (OMISSIS)), I.E. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

PORTA PIA 121, presso l’avvocato NAVARRA GIANCARLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALIQUO’ GIUSEPPE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 676/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato ALIQUO’ che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.D. agiva in giudizio nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo per ottenere il risarcimento del danno subito, pari al valore del bene irreversibilmente perduto per effetto dell’accessione invertita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, atteso che, disposta l’occupazione temporanea ed urgente del tratto di terreno in catasto al foglio 3, particella 38, costruita la strada e terminati i lavori, non era stato emesso il provvedimento ablativo definitivo. Il Comune deduceva la legittimità del procedimento espropriativo e contestava la richiesta di valutazione di L. 70.000 a metro quadro, formulata dall’attore. Veniva disposta C.T.U. Il Tribunale condannava il Comune al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione della porzione di fondo oggetto di causa per la complessiva somma di L. 45.650.000, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte d’appello, con sentenza depositata in data 28 giugno 2005, decidendo sull’appello principale proposto dal Comune e sull’appello incidentale proposto dagli I., eredi di I. D., in parziale riforma della pronuncia impugnata ha condannato il Comune al pagamento in favore degli I. della somma di Euro 42.865,92, oltre rivalutazione ed interessi come specificati in motivazione, nonchè alla rifusione delle spese processuali.

La Corte del merito, ritenuta la fondatezza della doglianza del Comune sulla non edificabilità del fondo occupato e quindi la sua destinazione agricola, ritenuto che il risarcimento doveva essere commisurato non al valore agricolo medio, ma al valore di mercato del suolo, ha ritenuto che la classificazione in zona E del fondo occupato imponeva di ritenere lo stesso agricolo o non edificabile, e “di determinare il risarcimento del danno da occupazione appropriativa in base ai criteri della piena reintegrazione patrimoniale, commisurata al prezzo di mercato del fondo”.

La Corte d’appello ha fatto riferimento alla valutazione del C.t.u.

come offerta nel supplemento, che aveva tenuto conto della “particolare situazione urbanistica del Comune (dotato di un piano di fabbricazione ma non ancora di un P.R.G., adottato ma non approvato e restituito dall’Assessorato Regionale territorio ed ambiente per la totale rielaborazione) e della potenzialità edificatoria alquanto elevata, del fondo occupato pur non realizzabile e di tutte le caratteristiche della zona pur agricola ove il fondo è ubicato e delle caratteristiche specifiche del terreno”.

Ricorre il Comune, sulla base di due motivi. Si difendono gli I. con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il Comune denuncia violazione ed errata applicazione di norme di diritto per l’erronea valutazione della edificabilità di fatto, dell’onere probatorio e della C.t.u., sostenendo che non vi era di prova del valore maggiore del terreno;

il C.T.U. ha richiamato il concetto di edificabilità di fatto, ed il Giudice, pur considerando il terreno come agricolo, ne ha riconosciuto la valenza edificatoria.

1.2.- Con il secondo motivo, il Comune denuncia difetto vizio di motivazione, in relazione alla supposta elevata potenzialità edificatoria della zona ed alla incoerente interpretazione delle C.t.u.

2.1.- I due motivi del ricorso, strettamente collegati, sono da ritenersi fondati.

Il Giudice del merito, partendo dal corretto principio della liquidazione del danno da occupazione appropriativa secondo il valore sul mercato del bene, ritenuta la natura non edificabile del terreno di cui si tratta, ha erroneamente applicato il principio più volte espresso da questa Corte e tra le ultime ribadito nella sentenza 797/2011,secondo cui “In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa di suoli di cui sia riconosciuta l’inedificabilità “ex lege” sulla base dello strumento urbanistico, l’area va qualificata come non edificabile, ma la valutazione non va fatta necessariamente in base all’utilizzazione agricola… il proprietario può dimostrare, avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo, in relazione alle utilizzazioni consentile dagli strumenti di pianificazione del territorio, che il valore agricolo del terreno, all’interno della categoria suoli inedificabili, è mutato in conseguenza di una diversa destinazione del bene ugualmente compatibile con la sua ormai accertata inedificabilità e che esso, di conseguenza, in quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, ha un’effettiva valutazione di mercato che rispecchi siffatte possibilità di utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria”.

La Corte catanese ha a riguardo fatto riferimento alla elevata “potenzialità edificatoria della zona… pur non realizzabile”, ed alla rielaborazione in corso del P.R.G., violando i principi sopra enunciati, segnatamente quello relativo al divieto di considerazione della potenzialità edificatoria ovvero degli indici di valutazione attinenti al concetto della edificabilità di fatto, ed ha adottato la stima del C.T.U., basata sul criterio del prezzo di trasformazione, del tutto incongruo rispetto alla accertata natura non edificabile del terreno.

Da ciò consegue la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, la quale dovrà provvedere alla valutazione di mercato del terreno non edificabile in oggetto, avuto riguardo alle obiettive caratteristiche ed attitudini del fondo, in relazione alle utilizzazioni consentite dallo strumento urbanistico, ma senza considerazione della potenzialità edificatoria, alla stregua del principio come sopra espresso.

Il Giudice del rinvio provvederà anche alla decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ala Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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