Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30084 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1676-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI

142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MISIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO DE BENEDICTIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348;2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SIRACUSA, depositata il 23/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa (in seguito: CTR) n. 348/16/10, emessa il 26.10.2010 e depositata il 23.11.2010, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Pietro Latino avverso l’avviso di accertamento, notificato il 30.4.2008, per plusvalenza realizzata e non dichiarata nell’anno di imposta 2001, a seguito di cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile.

Secondo la CTR, la mancata apposizione della relata di notifica sia sulla copia dell’avviso di accertamento consegnata al destinatario dell’atto, sia sull’originale dell’atto notificato, determina l’inesistenza giuridica della notificazione, e la conseguente nullità dell’atto impugnato.

L.P. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Deduce che su un fatto decisivo per il giudizio (avvenuta conoscenza da parte del contribuente dell’atto impositivo impugnato) la CTR ha svolto scarne e sintetiche argomentazioni, omettendo di considerare che l’Agenzia aveva all’uopo depositato copia dell’avviso di accertamento originale completa della relata di notifica e che la prova dell’avvenuta notifica poteva desumersi anche dall’istanza di accertamento con adesione presentata e sottoscritta dal contribuente in data 10.6.2008.

2. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 148,156, e 160 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”).

Deduce che dagli atti di causa risulta pacificamente che il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla CTP per l’annullamento dell’avviso di accertamento in questione. Controversa è invece l’apposizione della relata di notifica sull’originale dell’avviso di accertamento, a fronte della mancanza della relata sulla copia dell’avviso esibita da controparte.

Rileva che tale situazione configura una mera irregolarità della procedura di notificazione, atteso che controparte non ha contestato l’avvenuta notificazione e anzi ha dichiarato di avere ricevuto notifica dell’avviso in data 30.4.2008, come si evince dalla istanza di accertamento con adesione presentata dallo stesso contribuente il 10.6.2008. La stessa proposizione del ricorso dinanzi alla CTP ha prodotto l’effetto di sanare la nullità della notificazione ex art. 156 c.p.c..

3. E’ prioritario trattare il secondo motivo, che è fondato, in esso rimanendo assorbito il primo motivo.

3.1. E’ infatti ormai prevalente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60,delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.. (Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011, Rv. 616401 – 01). E’ stato, inoltre, ribadito che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo (Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014, Rv. 629235 – 01). Ancora, sul punto: in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Sez. 5, Sentenza n. 8374 del 24/04/2015, Rv. 635171 – 01).

3.2. Nel caso in disamina è pacifico che il contribuente abbia avuto conoscenza effettiva dell’avviso di accertamento, avendo proposto tempestivo ricorso contro lo stesso atto impositivo dinanzi alla CTP. Pertanto la eventuale nullità della notifica risulta comunque sanata ex art. 156 c.p.c..

4. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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