Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30084 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30084 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 13996-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3599

MACCARONE MICHELE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 14/12/2017

bAVIDE TARSITANO, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

C.F.

80415740580;

avverso la sentenza n. 83/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 09/02/2012 R.G.N.
1835/2009;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

– intimato –

RG. 13996/2012

RITENUTO
che con sentenza n.83/2012 la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto il gravame
proposto da Maccarone Michele avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto

che la Corte al contrario della sentenza appellata affermava che, ai fini del
riconoscimento del requisito reddituale richiesto per la concessione del beneficio
nell’anno 2005, non si dovesse tener conto del reddito del coniuge;
che avverso l’anzidetta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su
un motivo, illustrato da memoria, col quale deduce la violazione e l’errata
applicazione dell’art.12 1.118/1971, art.26 1.153/1969 mod. dall’art.3 d.I.30/1974
conv. in I. 114/74, art. 14 septies I. 33/1980 di conversione del d.l. 663/79; vizio di
motivazione, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per avere riconosciuto il diritto
alla pensione di inabilità affermando che ai fini del relativo requisito reddituale non
dovesse computarsi il reddito del coniuge ma solo quello personale dell’invalido;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO
che il ricorso è infondato alla luce dell’orientamento consolidato motivatamente
espresso da questa Corte (Cass. nn. 697/2014, 4677/2011, 5003/2011, 10658/2012)
la quale, con riferimento alla disciplina anteriore alla novella di cui al D.L. n. 76 del
2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, ha enunciato il principio
secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per
l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118
del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma
anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato
quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite
determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata;
che tale orientamento giurisprudenziale nel ricostruire il percorso normativo in materia
muove dal principio di sistema per cui il limite reddituale va determinato tenendosi
conto del cumulo del reddito dei coniugi sia ai fini della pensione che per l’assegno di
i

la sua domanda intesa ad ottenere la pensione di inabilità civile;

R.G. 13996/2012

invalidità civile; la cui disciplina uniforme era però mutata alla luce della specifica
noi.a ,t,iva dettata con il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. con la L. 29 febbraio
1486n. 33 che aveva elevato il limite di reddito per la pensione di inabilità civile
rispetto a quello dell’assegno mensile, nel contempo però stabilendo solo per
quest’ultimo – in funzione riequilibratrice – che nel computo del requisito reddituale
non entrassero i redditi di altri componenti del nucleo familiare;

conseguenza, non esprimeva un principio estensibile fuori dall’ambito suo proprio;
che anche la formulazione letterale, che faceva menzione del solo assegno – fino a
quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i
redditi del coniuge – non poteva che far concludere nel senso che la prestazione
prevista per gli invalidi civili assoluti era rimasta assoggettata alla ridetta regola del
cumulo;
che la stessa disciplina si sottrae a qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale, posto
che al contrario essa è conforme all’orientamento generale della legislazione in tema
di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va
determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi (cfr. Corte Cost., sent.
nn. 769/1988 e 75/1991; cfr, altresì, Corte Cost., n. 454/1992, in tema di insorgenza
dello stato di invalidità dopo il compimento del 65^ anno); mentre non può rilevare, ai
fini d’interpretazione della normativa, l’asserita prassi difforme osservata dall’INPS in
situazioni analoghe a quella in cui versa il ricorrente;
che in conclusione il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza
impugnata e rigetto della domanda nel merito, non essendo richiesti altri accertamenti
in ordine al pacifico superamento della soglia di reddito per l’anno 2005 da parte del
ricorrente, una volta tenuto conto nel relativo computo di quello percepito dal
coniuge;
le spese dell’intero processo possono essere compensate, considerato che la
pronuncia impugnata è stata resa prima del consolidamento dell’indirizzo di legittimità
posto a base di questa sentenza.
P.Q.M.

2

che tale norma rappresentava perciò una deroga al principio generale e, di

R.G. 13996/2012
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rig9a domanda di pensione di inabilità civile di Maccarone Michele. Compensa le
sp(dell’intero processo.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 21.9.2017
Il Presidente

IL CANC LIERE
Maria
Giacoia

Dott. En a D’Antonio

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