Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30083 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASTELLARANO (p.i. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVASTANO 20,

presso l’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato COLI PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N.18,

presso il dott. GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GNONI SANTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

CONSORZIO AGAC – SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 699/2003 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/05/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DE STEFANO MAURIZIO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Reggio nell’Emilia conveniva in giudizio il Comune di Castellarano per sentire accertare le giuste indennità di espropriazione e di occupazione, dovute dal convenuto in conseguenza dell’occupazione, decretata il 3 settembre 1990 ed avvenuta il 25 ottobre 1990, e dell’espropriazione, deliberata il 18 settembre 1995, di un’area di proprietà di esso attore al fine di realizzare l’opera di pubblica utilità consistente nella discarica per rifiuti solidi urbani, atteso che l’indennità era stata determinata dell’ente espropriante in modo non legale ed in misura incongrua per difetto.

Il Comune convenuto si costituiva e si opponeva alla domanda attorea.

In corso di causa veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Successivamente, il Comune di Castellarano, con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1998 al Comune di Reggio nell’Emilia, al consorzio AGAC, Servizi Energetici ed ambientali, già AGIA, Azienda consorziale Igiene Ambientale, a C.G., G. G., Lu. e M.L., chiedeva accertarsi la giusta indennità di espropriazione, in opposizione alla stima operaia dalla apposita commissione provinciale. Le due cause venivano riunite. Veniva disposto ed espletato supplemento di consulenza tecnica d’ufficio.

La Corte d’appello, con sentenza in data 21 maggio 2003, ha determinato l’indennità di espropriazione e di occupazione a favore del Comune di Reggio nell’Emilia, del Consorzio AGAC, di C. G., di G.G. e Lu. rispettivamente in Euro 128.287,92 ed Euro 52374,47 oltre interessi legali a far data dal 18 settembre 1995 sulla differenza tra quanto riconosciuto e quanto depositato; in Euro 21691,17 ed Euro 8855,58; in Euro 673,00 ed Euro 274,75, in Euro 90,66 ed Euro 37,01, ed ha compensato interamente le spese di causa tra il Comune di Castellarano, il Consorzio AGAC, C. e G., mentre ha condannato il Comune di Reggio nell’Emilia alla rifusione dei due terzi delle spese di causa, compensato il resto, in favore del comune di Castellarano.

La Corte d’appello, per quanto qui interessa, ha respinto l’eccezione di litispendenza, formulata dal Comune di Castellarano in relazione alla causa proposta avanti al Tribunale dal comune di Reggio nei confronti dello stesso ed avente quale domanda subordinata la richiesta di condanna del comune convenuto al pagamento della giusta indennità di espropriazione, ritenendo che non trovava applicazione l’art. 39 c.p.c., non sussistendo la competenza del Tribunale.

Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto la natura non edificabile delle aree ed ha applicato la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, pervenendo alle determinazioni indicate. Ricorre per cassazione il Comune di Castellarano sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso il comune di Reggio nell’Emilia. Non ha svolto difese il Consorzio AGAC. Il comune di Reggio Emilia ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il ricorrente fa presente, ai fini della ammissibilità del ricorso, che per oltre un anno, l’originale della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna non era stato reperibile nè presso l’Ufficio del registro nè presso la Cancelleria del giudice, per poi riapparire nel giugno dell’anno 2004, consentendo l’estrazione di copia, per cui,secondo la parte,deve ritenersi sospeso il termine di cui all’art. 327 c.p.c., per tutto il periodo indicato; in subordine, il comune ricorrente solleva la questione di costituzionalità dell’art. 327 e se del caso artt. 152, 153 c.p.c., per contrasto con l’art. 21 Cost..

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Anche a volere in tesi aderire alla prospettazione del ricorrente, e quindi ritenere che il dies a quo dell’impugnazione possa nel caso fissarsi al 30 giugno 2004, il termine per l’impugnazione, considerato il periodo feriale, è spirato in data 30 settembre 2005, da cui la tardività della notifica del ricorso, spedito per la notifica il 6/2/2006.

Ne consegue l’irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata, attesa la tardività del ricorso anche ad accedere alla tesi del ricorrente. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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