Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30083 del 14/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30083 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 9116-2012 proposto da:
PISTONE LAURA C.F. PSTLRA82H60C352T, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SALVATORE MAZZA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

3529

TRENITALIA

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio

Data pubblicazione: 14/12/2017

dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2973/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/04/2011 R.G.N. 9941/2008;

udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MAZZA SALVATORE;
udito l’Avvocato VESCI GERARDO.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 14 aprile 2011, la Corte d’Appello di Roma,
confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma in sede di
opposizione al decreto emesso dallo stesso Tribunale ex art. 38 d.lgs. n.
198/2006 e rigettava la domanda proposta da Laura Pistone nei
confronti di Trenitalia S.p.A., avente ad oggetto la rivalutazione

per la quale la Società aveva indetto apposita procedura selettiva, senza
tener conto del deficit staturale che, posto a fondamento della
certificazione di inidoneità resa nel corso di quella selezione, ne aveva
determinato l’esclusione.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
non imputabile alla Società alcun comportamento discriminatorio, anche
in considerazione della circostanza per cui la censura in tal senso mossa
dalla Pistone non afferiva alla ragionevolezza del requisito di altezza, del
resto posto a presidio di esigenze di sicurezza, bensì alla mancata
differenziazione del limite tra uomini e donne, la cui valenza
discriminatoria, a fronte della quale il rimedio sarebbe da individuarsi
nell’elevazione del requisito per gli uomini, mai sarebbe valso a fondare
il diritto soggettivo della ricorrente ad essere ritenuta idonea
all’espletamento del servizio.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Pistone, affidando
l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la
Società, che ha poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente nel denunciare la violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, 4 e 37 Cost. nonché della disciplina
antidiscriminatoria di cui al d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari
opportunità), imputa alla Corte territoriale di aver disatteso la
qualificazione in termini di discriminazione vietata della previsione di un
limite staturale indifferenziato tra uomini e donne espressamente
sancita dalla Corte costituzionale.

dell’idoneità fisica all’assunzione nella posizione di Capo servizio treno,

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione
dell’art. 5 della legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo del
1865, la ricorrente lamenta a carco della Corte territoriale la mancata
disapplicazione dell’atto amministrativo fonte dell’illegittima
discriminazione.
Nel terzo motivo si deduce il vizio di motivazione con riguardo al

impugnazione della certificazione di inidoneità sotto il profilo della non
ragionevolezza del previsto requisito di altezza.
La violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.lgs. n. 198/2006 è
prospettata nel quarto motivo a fronte di una lettura dell’impugnata
sentenza intesa a disconoscere l’assolvimento da parte della ricorrente
dell’onere della prova della discriminazione.
I quattro motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere
qui trattati congiuntamente, devono dirsi fondati, atteso che la dedotta
discriminazione, denunciata, contrariamente a quanto ritenuto dalla
Corte territoriale, sin dal ricorso introduttivo, anche sotto il profilo della
ragionevolezza del previsto limite staturale quale requisito di idoneità
all’esercizio delle mansioni di Capo servizio treno – ciò implicando, ai
sensi dell’art. 40 d.lgs. n. 198/2006, l’inversione dell’onere della prova
sul punto, erroneamente ritenuto assolto per difetto di contestazione da
parte dell’odierna ricorrente dalla Società, che, viceversa, nulla ha
opposto ai rilievi della stessa ricorrente, incentrati, in particolare, sul più
ridotto requisito di altezza dei macchinisti, in relazione alle cui funzioni,
che il capo servizio treno è tra l’altro chiamato a supportare, è
sostenuta la necessità del possesso da parte di quest’ultima figura
professionale del previsto requisito staturale – non trova limiti quanto al
sindacato giudiziale negli atti amministrativi che quel requisito
prevedono, essendo gli stessi suscettibili di disapplicazione (cfr. Cass.
sez. lav., n. 23562/2007 e n. 25734/2013), a fronte dell’illegittimità,
desumibile dalla richiamata pronunzia della Corte costituzionale n.
163/1993, di disposizioni che ingiustificatamente non tengano conto

convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la mancata

della identità o diversità delle situazioni soggettive implicate dalla
regolamentazione dettata.
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con
rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che
provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle
spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2017.

P.Q.M.

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