Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30082 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30082 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso 9201-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO FESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3330

TOFANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo studio dell’avvocato
VITO SOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controrícorrente

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 420/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 05/04/2012 R.G.N. 378/08;

n. r.g. 9201/2013

RILEVATO CHE
pronuncia resa dal giudice di prima istanza con cui era stata accolta la
domanda proposta da Alessandro Tofani nei confronti di Poste Italiane
s.p.a., volte a conseguire declaratoria di nullità del termine apposto ai
contratti stipulati tra le parti ai sensi dell’art.1 del D.Igs. n.368 del 2001 in
relazione al periodo 17/1-13/3/04, e di condanna della società alla
riammissione in servizio del lavoratore; parzialmente riformava detta
pronuncia in relazione alla domanda risarcitoria, liquidando a tale titolo la
somma di cinque mensilità ai sensi dell’art.32 1.183/2010, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali;
il contratto era stato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, correlate
alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale
inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito,
smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Toscana, assente
con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
la Corte di merito riteneva la formulazione del contratto a termine non
rispondente al canone di trasparenza previsto dall’articolo 1 co. 2 del d. 1gs.
n.368/2001, in quanto la clausola non solo difettava del nominativo dei
lavoratori sostituiti, ma altresì di qualsiasi cenno alle ragioni dell’assenza;
aggiungeva che la pattuizione della immediata, automatica ed anticipata
risoluzione del pur breve rapporto precario, ove si verificasse il rientro in
servizio del non meglio individuato personale assente, sfociava “in
connotati meramente potestativi”; inoltre dalle prove testimoniali raccolte
era emerso che i lavoratori assunti a tempo determinato erano in numero
superiore rispetto ai lavoratori assenti;
avverso la suddetta sentenza, la s.p.a. Poste Italiane propone ricorso per
cassazione fondato su quattro motivi;
resiste con controricorso l’intimato;
CONSIDERATO CHE
1.con il primo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 co.1 nr. 3 c.p.c.violazione e falsa applicazione dell’art.1 D.Lgs. 368/2001, nonché nullità del
procedimento ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. per aver la Corte di merito
ritenuto generica la clausola appositiva del termine, giacchè l’obbligo di
specificità era stato assolto con la indicazione della ragione sostitutiva, delle
mansioni, della durata del contratto e dell’ufficio di applicazione del
dipendente;
2. la censura non è meritevole di accoglimento;
come fatto cenno nello storico di lite, la Corte di merito, nel proprio iter
motivazionale, ha evidenziato il connotato meramente potestativo della
clausola laddove prevedeva la anticipata risoluzione del rapporto in caso di
rientro in servizio del personale assente; ha quindi rimarcato come,
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con sentenza in data 5/4/2012 la Corte d’appello di Firenze confermava la

secondo la deposizione testimoniale assunta in primo grado, fosse emersa
l’insussistenza delle suddette esigenze sostitutive, per avere le assunzioni
con contratto a termine nel periodo considerato, superato le assenze del
personale da sostituire;
al riguardo, non può tralasciarsi di considerare che la doglianza non investe
in alcun modo la statuizione con la quale la Corte ha qualificato la clausola
come meramente potestativa, che rimane pertanto, cristallizzata; sotto
altro versante, deve ritenersi che i giudici del gravame abbiano scrutinato
la effettività della ricorrenza dei presupposti di legittimità della causale,
secondo l’ambito di valutazione che competeva loro, reputando inadeguata
la relativa prova; ‘
tale apprezzamento, congruo sotto il profilo logico e corretto sul versante
giuridico, rientra nella sfera discrezionale devoluta al giudice di merito,
esulando dall’ambito della facoltà di controllo consentita in questa sede di
legittimità;
3. con il secondo motivo si denunzia – ai sensi dell’articolo 360 co. 1 n. 5
c.p.c. – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia nonché – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli articoli 12 disp. prel. c.c. 1419 cc., 1
D.Lvo 368/2001, 115 c.p.c. reputandosi erronea la statuizione di
conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo
indeterminato;
4. il motivo è privo di fondamento;
secondo l’insegnamento di questa Corte, “l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del
2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39 della legge
n.247 del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto
di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo
l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto
nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione
del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative
del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la
mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di
nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina
contrattuale, nonché alla stregua dell’interpretazione dello stesso art.1
citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE
(recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili
sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost.
n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla
nullità della clausola di apposizione dello stesso, consegue l’invalidità
parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a
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tempo indeterminato” ( in questi sensi, vedi Cass. 27/3/2014 n.7244,
Cass.21/5/2008 n.12985);
5. con il terzo motivo si denunzia – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e n.5
c.p.c.- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio nonché l’erronea applicazione
dell’articolo 8 1.604/66 e dell’art.32 c.6 1.183/2010 in ordine alla
quantificazione del danno scaturito dalla illegittimità del termine apposto al
contratto con specifico riferimento alla omessa applicazione del comma 6
della citata disposizione secondo cui “In presenza di contratti ovvero
accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di
lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche
graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 (dodici
mesi) è ridotto alla metà”;
6. il motivo è infondato;
ed invero, secondo i dicta di questa Corte ai quali si intende dare continuità
(vedi Cass.14/2/2014 n.3027), quel che rileva non è la circostanza che la
società Poste abbia, in assoluto, stipulato accordi di stabilizzazione, quanto
la loro effettiva esistenza ed applicabilità al lavoratore al momento della
cessazione del rapporto (circostanza esclusa dalla medesima società), la cui
possibilità di aderirvi deve ritenersi il presupposto per la riduzione della
misura dell’indennità di cui al citato;
onde, anche sotto tale profilo la pronuncia impugnata non resta scalfita;
7. con il quarto motivo si denunzia – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 c.p.c.l’erronea applicazione dell’articolo 32 c.5 L. 183/2010 e dell’art. 429 c.p.c.,
dolendosi della decorrenza degli accessori sulla detta indennità;
jl motivo è fondato, posto che dalla natura di liquidazione “forfettaria” e
“onnicomprensiva” del danno relativo al periodo che va dalla scadenza del
termine alla data della sentenza di conversione del rapporto (ex art. 32 L.
n. 183/10) deriva che gli accessori ex art. 429, terzo comma, c.p.c. sono
dovuti soltanto a decorrere dalla data della detta sentenza (Cass. ord. n.
27279/14), conseguendone la cassazione della sentenza impugnata sul
punto, con decisione nel merito direttamente da parte di questa Corte, non
essendo necessari ulteriori accertamenti;
le spese di lite, considerato il principio della soccombenza prevalente,
vanno poste per 3/4 a carico di Poste Italiane s.p.a., compensato il residuo
quarto, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie l’ultimo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione,
rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente al pagamento di interessi e
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rivalutazione monetaria sull’indennità dovuta ex art. 32 L. n. 183/10, a far
data dalla sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del contratto in esame.
Conferma le statuizioni sulle spese contenute nella fase di merito.
Condanna la ricorrente al pagamento dei tre quarti delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida per l’intero in €.200,00 per esborsi,
€.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 19 luglio 2017

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