Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30081 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FIORENZA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso

l’avvocato MEREU PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DE STEFANO NICOLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 727/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAOLO MEREU che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 30 aprile 1991 il sig. M.A. citò la Fiorenza s.r.l. dinanzi al Tribunale di Pordenone imputandole di aver violato un suo diritto di brevetto per invenzione industriale avente ad oggetto una macchina aggraffatrice. Chiese perciò che, previa convalida del sequestro già disposto ante causam, gli fossero assegnati i macchinari e gli stampi sequestrati, che fosse inibita l’ulteriore prosecuzione dell’attività illecita e che la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni. La Fiorenza s.r.l., dopo essersi costituita eccependo l’inefficacia del sequestro, perchè richiesto dalla Brevetti MA s.r.l. e non dal sig. M., e dopo aver proposto domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del brevetto fatto valere dall’attore, spiccò a propria volta un atto di citazione per far dichiarare la legittimità del proprio comportamento commerciale e far condannare il sig. M. al risarcimento dei danni.

Riunite le cause, il tribunale, all’esito di un’articolata istruttoria, emise due sentenze: con la prima, non definitiva, convalidò il sequestro disposto a favore del sig. M.; poi, con la successiva sentenza definitiva, accolse tutte le ulteriori domande di quest’ultimo, fatta eccezione per quella di risarcimento dei danni, senza peraltro pronunciarsi sulla domanda di nullità del brevetto proposta dalla Fiorenza s.r.l., che ritenne abbandonata perchè non più reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

La Corte d’appello di Trieste, investita dai contrapposti gravami delle parti, con sentenza resa pubblica il 22 novembre 2004, confermò integralmente entrambe le pronunce di primo grado.

Detta corte ritenne infatti – per quanto in questa sede ancora interessa – che l’apparente divergenza tra il soggetto giuridico che aveva proposto il ricorso per sequestro ante causam e quello che aveva poi agito per la convalida fosse dipeso da un semplice, e riconoscibile, errore materiale, già peraltro corretto dal presidente del tribunale nello stesso provvedimento di sequestro.

Reputò poi che giustamente il tribunale avesse considerato rinunciata la domanda di nullità del brevetto non riproposta dalla Fiorenza in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi tale rinuncia presumere in presenza di conclusioni rassegnate in modo analitico su un apposito foglio predisposto dalla parte ed allegato al verbale. Infine, la medesima corte negò che il passaggio in giudicato della sentenza con cui, in un precedente diverso giudizio, era stata esclusa la nullità di un autonomo brevetto del quale era titolare la società Fiorenza s.a.s., la cui azienda era stata poi ceduta alla Fiorenza s.r.l., implicasse la legittimità della produzione, da parte di quest’ultima, dei macchinari dei quali si discute nella presente causa.

Per la cassazione di tale sentenza la Fiorenza s.r.l. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.

Nessuna difesa ha spiegato in questa sede il sig. M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso, in cui si denuncia la violazione degli artt. 189, 345 e 352 c.p.c., nonchè vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, viene censurata l’affermazione secondo cui la mancata riproduzione ad opera della difesa della Fiorenza s.r.l., in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, della domanda di accertamento della nullità del brevetto di controparte avrebbe implicato la rinuncia a tale domanda. Secondo la ricorrente, invece, si sarebbe dovuto indagare sull’atteggiamento complessivo da essa tenuto in giudizio, alla luce del quale ogni volontà di rinunciare all’anzidetta domanda avrebbe dovuto essere esclusa.

Comunque, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto esimersi dal pronunciare sull’eccezione di nullità del medesimo brevetto, che del pari era stata sollevata. La doglianza non è accoglibile.

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorchè queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse.

E’ vero che detta presunzione, fondandosi sull’interpretazione della volontà della parte, dev’essere esclusa qualora sia possibile ravvisare elementi sufficienti, o dalla complessiva condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle specificamente formulate, per ritenere che, nonostante la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nelle istanze già avanzate (si vedano in tal senso, tra le altre, Cass. 6 marzo 2006, n. 4794, Cass. 28 giugno 2006, n. 14964, Cass. 28 maggio 2008, n. 14104, e Cass. 16 febbraio 2010, n. 3593). Ma la salutazione del comportamento della parte, al fine di escludere la suddetta presunzione di rinuncia, è rimessa al giudice del merito, cui spetta il compito d’interpretare nella loro esatta portata le conclusioni, le richieste e le deduzioni delle parti (cfr. Cass. n. 4794/06, cit.).

Non è dunque ravvisabile alcun errore di diritto nell’avere la corte d’appello ritenuto che, nel caso in esame, la mancata riproposizione nelle conclusioni rassegnate all’esito dell’istruttoria della domanda riconvenzionale di nullità del brevetto originariamente proposta dalla difesa della Fiorenza s.r.l. lasciasse presumere l’intenzione di abbandonare detta domanda; ed è ovvio che tale valutazione sia riferibile anche all’eccezione di tenore analogo a quello della domanda riconvenzionale.

Siffatta valutazione potrebbe esser censurata, in sede di legittimità, solo sotto il profilo di eventuali vizi di motivazione.

Ma, perchè la censura in tal senso formulata dalla ricorrente abbia l’indispensabile requisito della decisività, occorrerebbe fossero indicati elementi significativi di comportamento della parte, trascurati dalla corte d’appello, il cui esame avrebbe comportato una conclusione diversa da quella cui detta corte è pervenuta.

Gli elementi a tal riguardo evidenziati nel ricorso non sono invece affatto decisivi. Alcuni di essi si riferiscono a comportamenti ed attività difensive risalenti alla fase istruttoria, e quindi non tali da far ragionevolmente escludere che, al momento della successiva precisazione delle conclusioni, la parte abbia deciso di non insistere su domande o eccezioni precedentemente formulate. Altri attengono alla ribadita richiesta di condanna della controparte al risarcimento dei danni ed alla richiesta di pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza su quotidiani locali, ma si tratta di domande idonee a conservare significato anche in difetto di quella di nullità del brevetto. Altri ancora, infine, riguardano il successivo giudizio d’appello, vertente tra l’altro proprio sull’interpretazione del comportamento anteriore: essendo quindi già ispirati dall’intento di ribaltare la decisione adottata sul punto dal primo giudice non possono essere addotti come dimostrazione dell’erroneità di quella decisione.

2. Del pari non accoglibile è il secondo motivo del ricorso, col quale la Fiorenza s.r.l. insiste nel contestare la legittimazione del sig. M.A., titolare dell’impresa individuale Brevetti M.A., a proporre domanda di convalida di un sequestro che sarebbe stato invece richiesto dalla società Brevetti M.A. s.r.l., di cui era legale rappresentante il sig. M.B..

Non è però censurabile in questa sede l’interpretazione del contenuto del ricorso per sequestro, in base alla quale, facendo leva sia su quanto esposto in tale atto sia sulla circostanza che la procura al difensore in margine allo stesso era stata rilasciata dal sig. M.A. (e non M.B.), il giudice di merito ha concluso per l’attribuzione a quest’ultimo della paternità del suaccennato ricorso. Conclusione logica e plausibile, adeguatamente motivata, e priva di errori giuridici, essendo fuori dubbio che l’esistenza di un mero errore materiale, riconoscibile come tale, non impedisce al giudicante d’individuare l’effettiva identità del soggetto che agisce in giudizio, quando dall’atto in esame la si possa ricavare senza margini di dubbio.

3. Inammissibile si prospetta, infine, il terzo motivo di ricorso, che censura l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui l’ormai indiscussa validità di un brevetto intestato ad una società dante causa della Fiorenza s.r.l. non è di ostacolo a che nelle macchine di cui si discute in questa causa possano essere ravvisati gli estremi della contraffazione del diverso ed autonomo brevetto del quale è titolare il sig. M..

Le critiche rivolte dalla ricorrente a tale statuizione, non soltanto appaiono a tal punto sintetiche da risultare di non agevole comprensione, ma soprattutto presuppongono, per essere apprezzabili nel loro contenuto, l’individuazione dei dati qualificanti dei diversi brevetti ai quali si fa riferimento. L’assenza nel ricorso di ogni specifica indicazione in proposito e l’impossibilità per questa corte di procedere ad un esame diretto del materiale istruttorio raccolto nei gradi di merito, rendono dunque la doglianza inammissibile.

4. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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