Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30080 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso l’avvocato

STADERINI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE PAOLA

AMALIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

30/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CARMELO SCALFARI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.D., Dirigente generale del Ministero dell’Interno, chiedeva l’equo indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2 in relazione all’eccessiva durata del processo penale per abuso in atti d’ufficio, iniziato con iscrizione nel registro degli indagati nel 1990 e conclusosi con sentenza assolutoria nel maggio 2003, in conseguenza del quale lamentava, tra l’altro, di essere stato escluso dagli scrutini per l’avanzamento di carriera che gli avrebbe consentito di assumere sin dal 1997 la qualifica apicale di Prefetto.

La Corte d’appello di Catanzaro, con decreto depositato il 18/1/05, ha respinto la domanda, ritenendo la durata non eccessiva del procedimento, computando il termine iniziale dalla data del 5/12/2002, di notifica del rinvio a giudizio, avuto riguardo alla definizione del maggio 2003. Ricorreva il M..

Il S.C., con sentenza 7/12/06, ha accolto il ricorso per quanto di ragione, ha cassato il decreto impugnato e rinviato, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione. Il S.C. ha ritenuto che la Corte d’appello, pur avendo esattamente affermato che il termine iniziale è quello segnato dal momento in cui l’inchiesta ha una ripercussione importante nella sfera del soggetto, aveva errato nel desumere che tale momento si identifichi sempre nella comunicazione all’indagato dell’informazione di garanzia o atto equipollente, atteso che nella specie, in ragione della qualità di pubblico dipendente dell’indagato, il P.M. procedente, prima ed indipendentemente da qualsiasi informazione all’interessato, informa l’Amministrazione da cui quegli dipende, ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.p.; in tale ipotesi non può escludersi che da detta informazione, per comportamenti conseguenti della stessa Amministrazione, derivino importanti ripercussioni nella sfera del soggetto, che egli percepisca nella loro oggettività, ancorchè non sia inizialmente consapevole della correlativa dipendenza dall’indagine in corso. La Corte ha quindi demandato al giudice del rinvio di accertare se e da quale momento il M. avesse psicologicamente iniziato a risentire di siffatta perdita di credibilità nell’ambiente di lavoro, come manifestata da comportamenti, non altrimenti spiegabili, dell’Amministrazione di provenienza (all’uopo, il M. aveva fatto riferimento,tra l’altro, al mancato rinnovo dell’autorizzazione al NOS ed alla mancata inclusione in scrutini di avanzamento, a cui per prassi, avrebbe dovuto partecipare in ragione di precedente trasferimento in altra sede).

Il giudizio veniva riassunto dal M.; si costituiva il Ministero della Giustizia.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 30/4/2009, ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese. La Corte del merito, premesso che le circostanze segnalate dal M., peraltro richiamate dalla S.C. nella sentenza 26201/2006, sono il mancato rinnovo dell’autorizzazione al NOS e la mancata inclusione negli scrutini di avanzamento, quanto al primo profilo, ha rilevato che dal fascicolo processuale risulta che per la prima volta vengono richieste l’8 luglio 2000 informazioni sul M. in relazione al procedimento penale, da parte del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Locri all’A.G. procedente; il contenuto della missiva rende evidente, continua la Corte del merito, che sino all’epoca della richiesta da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio (rif. F.n. 263/2.18.1991 del 14/6/00), per quel Comando e per i servizi ai quali lo stesso è preposto, non aveva alcun rilievo lo status del M. di sottoposto ad indagini, essendosi ravvisata l’urgenza solo a far data dal 14/6/00.

E da tale data alla sentenza di definizione del processo penale non è stato superato l’arco temporale dei tre anni di ragionevole durata.

Quanto alla mancata inclusione negli scrutini per la progressione in carriera, che il M. fa risalire al 1997, facendo valere come, divenuta irrevocabile la sentenza penale il 24/6/03, lo stesso sia stato il 19/12/03 nominato Prefetto della Provincia di Massa Carrara, con decorrenza dal 30/12/03, la Corte del merito conclude nel senso che nulla risultava provato.

Premesso che l’informazione all’Amministrazione dell’esercizio dell’azione penale, non presente in atti,doveva essere coeva alla data della richiesta di rinvio a giudizio, 1993, la Corte del merito ha ritenuto non sussistere agli atti indici rivelatori della mancata inclusione del M. negli scrutini di promozione del 1997, piuttosto che nell’anno successivo o successivo ancora: l’affermata paralisi della carriera del funzionario pubblico non può farsi dipendere dal processo penale, in mancanza della prova certa della conoscenza da parte dell’Amministrazione dello stato di imputato del dipendente e della rilevanza “solo” di tale stato ai fini della carriera; la progressione in carriera dipende invero, oltre che dall’anzianità di servizio e dal merito, anche dalla presenza di posti disponibili nel grado superiore; nella specie, l’unico dato certo che prova l’interesse dell’Amministrazione ad appurare la pendenza dei procedimento penale è la missiva spedita ai fini del rilascio del NOS. Ricorre il M., sulla base di un unico articolato motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., ed in riferimento alle medesime norme, lamenta l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto. Secondo il M., è erronea la prospettazione della Corte d’appello, atteso che il S.C. ha statuito che le importanti ripercussioni nella sfera del soggetto indagato derivano dall’informazione che il P.M. deve dare ed ha dato alla P.A. in relazione all’indagine nei confronti del pubblico funzionario e tale informativa non è coeva al rinvio a giudizio, ma all’iscrizione nel registro degli indagati, che nella specie, è del 13/10/1990; il riferimento nella sentenza del S.C. al mancato rinnovo del NOS ed al mancato inserimento negli scrutini di nomina è esemplificativo, non esaustivo nè vincolante, per l’indagine rimessa alla Corte del merito.

Il ricorrente sostiene di avere assolto all’onere di prospettazione ed allegazione, facendo valere la nomina alla carica apicale della carriera prefettizia, già nella prima riunione del Consiglio dei Ministri con all’ordine del giorno le nuove nomine, successiva alla definitività della sentenza di proscioglimento; nel resto, spettava al Giudice del merito valutare le prove acquisite, le norme di diritto, fare ricorso alle presunzioni, partendo dal fatto noto che la pendenza del procedimento per reati contro la P.A. non può non essere ostativa alla progressione in carriera del pubblico funzionario, per di più dell’Amministrazione dell’Interno, che non avrebbe potuto neppure essere autorizzato a conoscere fatti inerenti alla sicurezza dello Stato.

2.1.- Il motivo è infondato, sotto tutti i profili fatti valere. La Corte d’appello, partendo dall’indagine alla stessa demandata da questa Corte nella pronuncia 26201/2006 (“accertare se e da quale momento l’odierno ricorrente abbia psicologicamente iniziato a risentire di una siffatta sua perdita di credibilità nell’ambiente di lavoro, come manifestata nei suoi confronti da comportamenti, non altrimenti spiegabili, dell’Amministrazione di provenienza”) ed avuto riguardo ai due fatti evidenziati dalla parte (mancato rilascio dell’autorizzazione al NOS e mancata progressione in carriera), quanto alla prima circostanza ha ritenuto che solo a far data dal 14 giugno 2000 (data della richiesta d’urgenza del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio) aveva avuto rilievo per l’Amministrazione lo status di indagato del M.; quanto alla seconda circostanza, ha escluso che il M. avesse dato la prova del nesso causale tra il fatto dannoso e lo status di indagato, rilevando che, a fronte dell’informazione ex art. 129 disp. att. c.p.c., coeva alla richiesta di rinvio a giudizio, non poteva ritenersi provato il nesso causale, in mancanza della prova che l’Amministrazione conoscesse lo stato di imputato del funzionario e solo per questo non l’avesse incluso negli scrutini di avanzamento.

La Corte d’appello, nella valutazione del merito a sè spettante, e con argomentazione congruente, invero neppure censurata dal ricorrente, ha altresì rilevato che la progressione in carriera dipende, oltre che dall’anzianità di servizio e dal merito, anche da posti disponibili nel grado superiore.

A fronte di dette specifiche argomentazioni e valutazioni, il ricorrente si è limitato genericamente a far valere il ricorso al notorio e ad elementi presuntivi, postulando peraltro che l’informativa ex art. 129 disp. att. c.p.p. sia avvenuta alla data di iscrizione nel registro degli indagati e non alla data di rinvio a giudizio,come dispone la norma e come ritenuto dalla Corte del merito, peraltro senza censura da parte del ricorrente (art. cit, comma 1, recita:” Quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione.”).

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Considerata la particolarità della situazione di specie, si reputa di compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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