Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30080 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M. G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2244-2012 proposto da:

D.V.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BERTOLONI ANTONIO 55, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA

D’AGATA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

NAVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 1 in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 146/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 25/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2018 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 61/59/09, accolse il ricorso proposto da D.V.F. avverso cartella di pagamento derivante da controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e ciò per nullità della notifica. Proposto appello dall’Ufficio, la C.T.R. di Roma, con sentenza del 25.5.2011, l’accolse, respingendo l’appello incidentale condizionato del contribuente e conseguentemente rigettando l’impugnazione della cartella.

D.V.F. ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi; l’Agenzia non ha svolto difese scritte, costituendosi tardivamente al solo fine di eventualmente partecipare alla discussione in udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2. Osserva il ricorrente che la C.T.R. di Roma ha accolto l’appello dell’Ufficio, rilevando anzitutto la validità della notificazione. Scrutinando l’appello incidentale condizionato del contribuente, per quel che qui interessa, ha quindi rigettato la doglianza concernente la pretesa tardiva notificazione della cartella, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. a. La C.T.R. ha infatti ritenuto che la modifica apportata al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36,comma 2, dal D.L. n. 106 del 2005, conv. in L. n. 156 del 2005 – nel senso che, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a, – la cartella di pagamento, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2001, deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo – sia direttamente applicabile anche ai giudizi in corso, non già in via retroattiva, bensì disciplinando transitoriamente situazioni non soggette a termini decadenziali, ma solo a termini di prescrizione.

Il ricorrente censura tale percorso motivazionale, ritenendo che esso implichi l’applicazione retroattiva della citata normativa, che a suo avviso non può che concernere solo le cartelle non ancora notificate, non anche quelle già notificate.

1.2 – Con il secondo motivo, ai sensi del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce omessa motivazione su punto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente lamenta il vizio motivazionale sotto il profilo dell’omessa pronuncia sulla contestazione della violazione della procedura di cui all’art. 6 dello Statuto del contribuente, già oggetto di appello incidentale condizionato, ma su cui la C.T.R. non s’è affatto espressa.

2.1 – Deve preliminarmente rilevarsi che, dalla sentenza impugnata, risulta che il concessionario per la riscossione era stato evocato dal De Vincenti nel giudizio d’appello, seppur senza (apparentemente) costituirsi. Il ricorso in esame è stato però notificato soltanto all’Agenzia delle Entrate. Non sussistendo litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, occorrerebbe ordinare la notificazione ex art. 332 c.p.c. nei confronti di quest’ultimo, ma a tanto non deve procedersi giacchè, stante l’infondatezza del ricorso (come si dirà), l’espletamento dell’incombente “si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento del termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti” (così, ex multis, Cass. 23901/2017).

3.1 – Ciò posto, il primo motivo è infondato.

Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato principio affermato da ultimo da Cass. n. 29845/2017, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005 – dando seguito alla sentenza della Corte. Cost. n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis – ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, che, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di carattere transitorio, trova applicazione non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle che (come nel caso di specie) siano ancora “sub iudice”.

Nessuna applicazione retroattiva della citata normativa può quindi configurarsi nella specie, ma solo la corretta applicazione della disciplina transitoria anche in relazione alle cartelle già notificate alla data della sua entrata in vigore.

4.1. – Il secondo motivo è inammissibile.

Dalla motivazione della sentenza impugnata, non risulta che la questione della pretesa violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, sia stata posta dal ricorrente in primo grado. Pur a prescindere da ciò, sarebbe stato comunque onere del ricorrente indicare dove e quando la questione è stata sollevata, anche con la necessaria specificità, ma ciò non risulta dal ricorso. Il D.V. è quindi incorso nella violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

5.1 – Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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