Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30080 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30080 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA
sul ricorso 3864-2012 proposto da:
ROMAGNOLI BEPARDINO ANTONIO C.F. RMGBRD83E25H9261,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE DONNO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
2396

POSTE ITALIANE S.P.P. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dellavvpcato SALVATORE TRIFIRO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 14/12/2017

controricorrente
avverso la sentenza n. 1166/2011 della CORTE D’APPELLO

di

MILANO,

depositata

il

10/11/2011,

R.

N.

1910/2009.

adunanza 24 05-17 rg. 3864-12

LA CORTE
esaminati gli atti e RILEVATO che ROMAGNOLI Berardino Antonio con ricorso del 20/23
gennaio 2012 impugnava la sentenza n. 1166 in data 21 ottobre – 10 novembre 2011,
notificata il successivo giorno 21, con la quale la Corte d’Appello di MILANO aveva respinto
il gravame interposto dal medesimo ricorrente avverso la pronuncia emessa dal locale
giudice del lavoro, di rigetto della domanda di conversione a tempo indeterminato dei
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il primo stipulato ex art. 2 comma 1

dell’art. 1 dello stesso dl.vo n. 368 per esigenze di carattere organizzativo, dal 22 ottobre
2007 al 29 febbraio 2008, entrambi con la S.p.a. POSTE ITALIANE, non risultando per altro,
secondo la Corte di merito, nella specie violata la c.d. clausola di contingentamento in base
alle acquisite emergenze probatorie, mentre per il secondo la specifica causale, che aveva
coinvolto anche l’ufficio di Treviglio, cui era stato addetto l’attore (adibito ad operazioni di
sportello) aveva trovato riscontro nell’acquisita testimonianza (inoltre, ad avviso dei giudici
di appello, l’indennità di cassa risultava corrisposta a tutti i dipendenti addetti allo sportello,
quali che fossero le loro specifiche mansioni, laddove d’altro canto il c.d. servizio postale
universale comprendeva tutti i servizi riservati, tra i quali figuravano non solo il recapito in
senso stretto, ma anche le operazioni di pagamento espletate allo sportello, che soddisfano
a loro volta l’esigenza di trasferimento di beni nello spazio);
RILEVATO che il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi, variamente articolati:
1) violazione / falsa applicazione dell’art. 2, co. 1 bis, dl.vo n. 368/01, introdotto dalla L.
finanziaria 2005 (art. 1, co. 558, L. n. 266/2005);
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 1 bis cit., in relazione alla c.d. clausola di
contingentamento;
3) violazione e/o falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 1 DI.vo n. 368/2001, in
relazione al secondo contratto;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., relativamente alla
valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte di Appello;
VISTO che la S.p.a. POSTE ITALIANE ha resistito all’impugnazione avversaria mediante
controricorso in data 29 feb. – 2 mar. 2012;
che risultano comunicati rituali e tempestivi avvisi alle parti della fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio al 24-05-2017 ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che soltanto la società
controricorrente ha depositato memoria;
FDG

bis dl.vo n. 368/2001 per il periodo due aprile / 29 settembre 2007, ed il secondo ai sensi

adurianza 24-05-17 rg. 3864-12

CONSIDERATO
che il ricorso è infondato poiché rappresenta doglianze già disattese in varie occasioni da
questa Corte con numerose pronunce emesse in casi analoghi, cui il collegio intende dare
continuità, condividendone le argomentazioni, in assenza altresì di convincenti e pertinenti
argomentazioni di segno contrario [v. Cass. lav. sentenza n. 21013 del 2015 che rigettava
analogo ricorso contro POSTE ITALIANE S.P.A. avverso la sentenza n. 198/2009 della CORTE
d’APPELLO di MILANO, osservando in particolare che azhal le leggi di adeguamento

escludono che sulla materia da esse regolata possano incidere altre leggi di pari livello, senza
che tutto ciò dia luogo a questioni di legittimità costituzionale o ad altre questioni diverse da
quelle attinenti alla successione di leggi nel tempo. Cfr. parimenti Cass. lav. sentenza n.
20858 del 09/07 – 15/10/2015 e n. 2324 del 22/10/2015 – 05/02/2016, nonché Cass. lav.
n. 11659 -11/07/2012];
che, inoltre, vanno ricordati l’insegnamento ed i chiarimenti delle Sezioni unite civili di questa
Corte, come da sentenza n. 11374 del 5/04 – 31/05/2016, alla quale integralmente si
rimanda per ogni ulteriore riferimento e approfondimento, secondo cui, in sintesi, le
assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore
delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis dell’art. 2 del d.lgs. n. 368
del 2001, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del medesimo d.lgs.,
trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata
operata

“ex ante” direttamente dal legislatore (v. ancora Cass. lav. n. 13221 del

26/07/2012: l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunto dall’art. 1, comma
558, della legge n. 266 del 2005, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale,
un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma rispetto a quelle stabilite dall’art. 1,
comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti
temporali, percentuali -sull’organico aziendale- e di comunicazione alle organizzazioni
sindacali provinciali e non anche l’indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del
termine, dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole – come positivamente
valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 – o contrasti con il divieto
di regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE,
trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale,
con la quale il legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze
oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i relativi contratti
F.DG

all’ordinamento comunitario, previste dalla L. n. 11 del 2005, sono di livello ordinario e non

adunanza 24-05 17

,”

rg, 3864 12

di lavoro non opera l’onere di indicare sotto il profilo formale, e di rispettare sul piano
sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell’apposizione di
un termine al rapporto. Conforme Cass. civ. Sez. 6 – L, ordinanza n. 24240 del 27/11/2015.
Cfr. pure Cass. lav. n. 13609 del 2/07/2015, secondo cui il citato art. 2, comma 1 bis, fa
riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle
concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore
assunto, in coerenza con la

“ratio” della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte

meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il
riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo
determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal
legislatore. Di conseguenza, al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla
prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali e di
comunicazione previsti dall’art. 2, comma 1 bis);
che, similmente, risultano infondate le ulteriori censure mosse da parte ricorrente, tenuto
conto ancora dei principi affermati dalle Sezioni unite con la pronuncia n. 11374 del
31/05/2016, soprattutto laddove è stato chiarito che la stipula in successione tra loro di
contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, e
successive integrazioni, applicabile “ratione temporis”, è legittima, dovendosi ritenere la
normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro,
recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l’Ordinamento italiano e, in ispecie, l’art.
5 del d.lgs. n. 368 cit., come integrato dall’art. 1, commi 40 e 43, della I. n. 247 del 2007,
impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi
di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima di 36
mesi, la cui violazione comporta, invece, la trasformazione a tempo indeterminato del
rapporto [in senso conforme Cass. lav. n. 19998 del 23/09/2014, nonché n. 7333 del
6/12/2016 – 22/03/2017];
che le altre doglianze, specie quelle formulate con il terzo ed quarto motivo del ricorso,
appaiono in effetti inammissibili, poiché volte a sovvertire, in questa sede di legittimità,
quanto motivatamente acclarato e valutato in punto di fatto dalla Corte di merito, secondo
cui, non soltanto non risultava specificamente contestato il contenimento del limite del 15%,
comprovato dalla prodotta documentazione, confermata dal teste escusso in primo grado,
ma anche il secondo contratto, contenente una specifica causale con l’indicazione delle
PDG

costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al

adunanza 24 05-17 rg. 3864 12

mansioni e dei motivi organizzativi, doveva considerarsi legittimo, trattandosi di far fronte
ad una situazione transitoria, che aveva formato oggetto di accordo sindacale, in attuazione
della procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale per la copertura temporanea
dei posti di sporte/Iena, in cui era stato con volto anche l’ufficio cui era stato assegnato
l’appellante, nel cui posto era poi effettivamente subentrato una risorsa a tempo
indeterminato proveniente da altra struttura, come confermato dal secondo teste assunto in
prime cure, sicché non si era in presenza di una mera vacanza di personale, secondo quanto

violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 116, contestando altresì

la mancata

ammissione di prove sul primo contratto, ma omette di indicare con precisione quali
sarebbero i mezzi istruttori non ammessi, peraltro indubbiamente irrilevanti alla luce dei
succitati principi di diritto circa la portata dell’art. 2, co. 1 bis, dl.vo n. 368/01);
che, pertanto, il ricorso va disatteso, con conseguente condanna della parte rimasta
soccombente alle spese;
che, infine, non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115/2002, ratione
temporis inapplicabile nella specie, trattandosi di ricorso risalente all’anno 2012;
P. Q. M.
la corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che
liquida a favore della controricorrente in euro #4000,00# per compensi professionali ed
in euro #200,00# per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per
legge.

invece sostenuto dall’appellante (peraltro, il 4° motivo in modo inconferente denuncia

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