Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3008 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3008 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso 31373-2007 proposto da:
SECONDINO BRUNO SCNBRN49E19C545H, SECONDINO ALBERTO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PALESTRO 56,
presso lo studio dell’avvocato MARCHESE FAUSTA,
rappresentati e difesi dall’avvocato DE MAGISTRIS
ENRICO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
GAN

ITALIA

S.P.A.,

CIARAMELLO

LUIGI,

RAGOSTA

GIOVANNA;
– intimati –

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Data pubblicazione: 11/02/2014

avverso

la

sentenza n.

4477/2006 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2006, R.G.N.
8219/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;

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TRAVAGLINO;

I FATTI

Nell’ottobre del 1997 Bruno ed Alberto Secondino convennero in
giudizio, dinanzi al tribunale di Cassino, Giovanna Ragosta,
Luigi Ciaramella e la Gan Italia, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente

della Ragosta che, alla guida di un veicolo momentaneamente in
sosta sulle strisce pedonali poste a ridosso dell’ingresso di un
cimitero, con lo sportello destro aperto per consentire
1″ingresso nell’auto di un’altra persona, improvvisamente era
ripartita spostandosi verso il centro della strada, così
rendendo inevitabile l’impatto con il ciclomotore condotto da
Alberto Secondino.
Il giudice di primo grado respinse la domanda.
La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto
dagli attori in prime cure, lo rigettò.
Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina, i
germani Secondino hanno proposto ricorso illustrato da 5 motivi
di censura.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa
sede.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve

preliminarmente

rilevata

essere

e

dichiarata

la

inammissibilità del primo, secondo, terzo e quinto motivo del
ricorso.

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stradale del quale erano risultati vittime per colpa esclusiva

Con il primo motivo,

si denuncia

violazione e/o falsa

applicazione delle regola di cui agli artt. 2043, 2054 c.c.,
154, 157, 158 C.d.S..
La

censura

(preceduta

dall’enunciazione di

un astratto

“principio di diritto” del tutto irritualmente formulato,

regolatrice), è corredata dal seguente quesito di diritto (ai
sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Se, nella fattispecie, risulti o meno essere stata violata la
regola di cui all’art. 2043 c.c. e se risultino o meno essere
state violate quelle correlative e comunque collegate di cui
all’art. 154 C.d.S. in combinato disposto con l’art. 157 e 158
stesso codice (violazioni da ritenersi decisive e assorbenti ai
fini dell’accertamento e dell’affermazione della responsabilità
effettiva della sig. ra Ragosta nella causazione del sinistro de
quo), nonché, in ogni caso, se risulti o meno violata o elusa la
disposizione di cui all’art. 2054 c.c. non solo sulla
responsabilità esclusiva ma anche sulla presunzione di colpa a
carico di entrambi i conducenti in caso di scontro tra veicoli
anche in caso di accertata colpa di uno solo dei conducenti
coinvolti nel sinistro.
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione al caso di specie delle regole di cui agli artt.
incongruenza assoluta della

2727, 2729 c.c., 116 c.p.c.
motivazione resa sul punto.

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essendo tale formulazione compito istituzionale di questa Corte

La censura è corredata dal seguente quesito:
Se sia configurabile o meno la violazione delle disposizioni
sopra richiamate

allorquando,

in sede di valutazione della

prova, si prescinda dal presumere per legge elementi fondati su
fatti precisi, gravi e concordanti comunque acquisiti agli atti
deducibili

dai rilievi tecnici o dalle stesse

concrete modalità tecniche della dinamica di un sinistro
stradale.
Con 11 terzo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

al caso di specie della norma di cui all’art. 149 C.d.S..
La censura è corredata dal seguente quesito:
Se sussista o meno violazione dell’art. 149 C.d.S. in caso di
improvvisi, anomali ed

imprevedibili

ostacoli tali da alterare

il normale assetto di marcia.
Con

11 quinto motivo,

si

denuncia

violazione e falsa

applicazione della disposizione di cui all’art. 345 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
Se si possa o meno legittimamente prescindere, sia come
argomento di prova sia come elemento sulla cui base disporre
idonea CTU tecnico-modale, come nel caso di specie, da una
perizia tecnica allegata solo in secondo grado e comunque resa
nonché facente parte integrante a tutti gli effetti dell’atto di
impugnazione.
La patente inammissibilità dei quesiti così come formulati
discende dai principi che,

in subiecta materia,

questo giudice

di legittimità ha già avuto più volte modo di formulare,

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di causa o

evidenziando come il quesito di diritto debba essere formulato,
ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della
questione, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso
tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del

sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia
(Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a
risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella generica richiesta
(quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di
stabilire se sia stata o meno violata o disapplicata o
erroneamente applicata, in astratto, – una norma di legge. Il
quesito deve, di converso, investire ex

se la

ratio decidendi

della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno
opposto destinata ad una soluzione che, pur trascendendo la
fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice di
legittimità, ne dia specifico conto ed esaustiva esposizione: le
stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente
specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve
ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione
dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un
quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un
interrogativo circolare, che già presupponga la risposta senza
peraltro consentire un utile riferimento alla fattispecie in
esame.

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tutto inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla

Tali appaiono, nella specie, i quesiti illustrati poc’anzi.
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass.
19892/09), che il ricorrente
fattispecie concreta, poi
tipico, infine formuli,

dapprima indichi in esso la

la rapporti ad uno schema normativo

in forma interrogativa e non (sia pur

chiede l’affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007)
l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si
risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione
sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.
Con li quarto motivo,

si denuncia vizio motivazionale – omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia – omessa e in ogni caso incongrua
valutazione

delle

acquisizioni

istruttorie

violazione

dell’obbligo di motivazione specifica riguardo alla consulenza
tecnica.
La censura è corredata dalla indicazione dei seguenti vizi
motivazionali e dalla denuncia di incongrua valutazione delle
acquisizioni istruttorie:
/) La mancata e in ogni caso inadeguata e insufficiente
giustificazione della configurabilità della sola ipotesi del
tamponamento e quindi della ritenuta responsabilità da omessa
osservanza della prescritta distanza di sicurezza;
2) La pressoché totale mancanza di motivazione riguardo alla
valutazione delle acquisizioni istruttorie, di cui non si è
tenuto conto se non in modo parziale e frammentario, come

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implicitamente) assertiva, il principio giuridico di cui si

nell’atto di valutare le prove testimoniali di parte attriceappellante;
3) L’avere la corte di merito omesso di considerare ipotesi
ricostruttive della dinamica di un sinistro stradale che si
potevano e che effettivamente si possono quantomeno dedurre

esperienza.
La censura non può essere accolta.
Con motivazione ampia, esaustiva, coerente ed immune da vizi
logico-giuridici, la Corte territoriale ha confermato la
sentenza di primo grado evidenziando, con lettura congiunta di
tutte le risultanze del processo (vengono, all’uopo, indicate,
al folio

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della pronuncia oggi impugnata il rapporto della

Polizia stradale, le fotografie, le dichiarazioni testimoniali)
depongano nel senso di una esclusiva responsabilità del
conducente il ciclomotore, escludendo, in particolare, con
convincente argomentazione, la circostanza dell’arresto della
autovettura condotta da Giovanna Ragosta sul ciglio destro della
strada e quella della improvvisa ripartenza della stessa
autovettura per totale incompatibilità con la tipologia dei
danni riportati dai veicoli.
Il

motivo

è,

pertanto,

irrimediabilmente

destinati

ad

infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal
giudice d’appello dianzi descritto, dacché esso, nel complesso,
pur formalmente abbigliato sotto la veste di un di decisivo
difetto di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una,

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dagli elementi di prova comunque acquisiti o dai dati di comune

(ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di
fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di
merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa
Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui
all’art. 360 n. 5 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una

accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo
all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perché
la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta
di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via
esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento
del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, nel privilegiare una
ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur
astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non
incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad
affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale
ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio
di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 n. 5 del
codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun
aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il
merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo
controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a
diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello,

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diversa lettura delle risultanze procedimentali così come

quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti
del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa
significazione), controllandone la logica attendibilità e la
giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali
alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo í casi di

ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur
denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della
sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in
contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del
giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova
valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate
effectum)

quoad

sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del

procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia
trasformazione del giudizio dì legittimità in un nuovo, non
consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere
analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di
fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità
maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione
procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di
appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di
ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri
desiderata

-, quasi che nuove istanze di fungibilità nella

ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente
proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato.

IO

prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, li 20.9.2013

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