Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3008 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. II, 10/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv. De Martino Luigi ed Enrico

Stassano, presso il primo elettivamente domiciliato in Roma (studio

Avv. Giuseppe Martano), via Adolfo Consolini, n. 15;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona dell’amministratore

pro tempore; + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 26 aprile

2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 1986, F. S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il condominio del fabbricato in (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, perche’ fosse accertato che lo stesso deteneva abusivamente un’area di mq. 36, prospiciente via (OMISSIS), di forma triangolare, e fosse dichiarata l’inesistenza di qualsivoglia servitu’ di passaggio e sosta di autoveicoli, sul viale di accesso allo stabile.

Premetteva il F. che con atto notaio Francesco @Salvo di Napoli (rep. 22327 del 20 maggio 1982) aveva acquistato da C. C. e D.G., rispettivamente eredi di C. P. e D.P.P., l’immobile di tre vani ed accessori, sito nel fabbricato di via (OMISSIS), anche con accesso da via (OMISSIS), e particolarmente “l’area a giardino, a forma di triangolo di circa mq. 36, ben recintata con muretto e cancellata in ferro, posta dal lato di via (OMISSIS), compresa tra il marciapiede ed uno degli angoli del fabbricato in catasto al foglio (OMISSIS) (che ha preso il n. (OMISSIS))”, nonche’ “l’intero viale di accesso al fabbricato a partire da via (OMISSIS) fino al muro opposto, a confine con la proprieta’ aliena”, in catasto al foglio (OMISSIS) (oggi numero (OMISSIS)).

Esponeva, ancora, l’attore che il condominio e per esso alcune persone, all’uopo autorizzate da questo, occupavano illegittimamente sia l’area giardino che il viale di accesso, utilizzando, soprattutto, quest’ultimo per parcheggio auto; che tale comportamento costituiva violazione del suo diritto di proprieta’ ed aggravamento della costituita servitu’ di passaggio pedonale attraverso l’utilizzazione per sosta autoveicoli.

Si costitui’ il condominio, eccependo l’avvenuta usucapione delle aree gia’ nella titolarita’ di C.C. e D. G..

Autorizzato dal Tribunale, il F. chiamo’ in causa questi ultimi, al fine di essere garantito da molestie e turbative del condominio e in ogni caso per sentirli condannare alla riduzione del prezzo della compravendita, oltre che al risarcimento del danno ex art. 1480 c.c..

Con ordinanza collegiale in data 31 dicembre 1992, il Tribunale ordino’ all’attore di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.

Questi vi provvide, integrando il contraddittorio nei confronti dei condomini risultanti tali in base alle tabelle millesimali.

Soltanto alcuni di essi si costituirono, resistendo alle domande proposte dall’attore e agendo in via riconvenzionale.

Con sentenza non definitiva depositata il 17 gennaio 2003, il Tribunale di Napoli ritenne l’attore proprietario per titolo, dichiaro’ privo di legittimazione passiva il condominio e inesistenti i diritti affermati dai singoli proprietari condomini, ordino’ la cessazione delle turbative e molestie e la restituzione all’attore del viale e del giardino come indicati nel titolo; rimise la causa in istruttoria limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall’attore in ordine alla mancata utilizzazione del viale e del giardino; riservo’ alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese processuali.

2. – Avverso tale decisione proposero gravame il condominio di via (OMISSIS), nonche’ + ALTRI OMESSI ; ed appello incidentale G.A. e, separatamente, S.M..

Nella resistenza del F., la Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 26 aprile 2005, in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello principale, ha dichiarato la nullita’ della sentenza impugnata e rimesso le parti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria Co.Ca., ritenendo detta questione (riguardante, appunto, la valida instaurazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di una parte potenzialmente litisconsorte necessaria) assorbente rispetto al problema – sollevato dal F. – della necessita’ di integrare il contraddittorio in fase di gravame nei riguardi delle parti chiamate al giudizio di primo grado ma non citate dinanzi alla Corte territoriale.

Co.Ca. – ha rilevato la Corte territoriale – risulta, in virtu’ di atto per notaio Salvo del 19 settembre 1983, acquirente e proprietaria del terraneo con accesso da via (OMISSIS), sito nel fabbricato avente accesso principale dalla via (OMISSIS).

Secondo i giudici del gravame, poiche’ si tratta di accertare se i beni immobili indicati dall’attore (l’area a giardino e il viale di accesso al fabbricato a partire dalla via (OMISSIS)) siano sottratti alla proprieta’ comune (nonostante la previsione del regolamento di condominio secondo la quale delle parti comuni sono esclusi soltanto il cortile e l’intercapedine) e siano invece di proprieta’ esclusiva di colui che ne rivendica la proprieta’ esclusiva in forza di un titolo derivativo, e’ indispensabile che all’accertamento partecipino tutti i condomini, ossia tutti coloro che, in quanto proprietari di singole porzioni dell’edificio, risultano dal regolamento essere anche comproprietari dei beni comuni e, quindi, nella specie, di quell’area a giardino e di quel viale che, al contrario, l’attore assume fare parte della sua esclusiva proprieta’ e dei quali il medesimo attore reclama la restituzione.

Non rileva – ha precisato la Corte partenopea – che i beni rivendicati siano “interni” al complesso e quindi oggetto di disputa prevalentemente nell’interesse di quei condomini che, essendo proprietari di unita’ site all’interno del parco, sono quelli maggiormente interessati all’utilizzo: anche la Co. potrebbe vantare, in astratto, analoga pretesa quanto meno all’accesso e alla sosta nel viale oggetto della disputa.

Ne’ vale accertare – ha sottolineato infine la Corte d’appello – se l’unita’ della Co. sia o meno compresa nelle tabelle millesimali o se sia o meno censita in catasto, perche’ le eventuali verifiche negative non priverebbero comunque la Co. di quella veste di condomina assunta nel momento in cui ha acquistato una porzione del fabbricato: il condominio sorge con il frazionamento della proprieta’ dell’edificio in virtu’ di negozi giuridici atti a trasformare una situazione di dominio esclusivo e solitario in una situazione di dominio plurimo, indipendentemente dalla formazione di un regolamento disciplinante i beni comuni e delle tabelle millesimali.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il F. ha proposto ricorso con atto notificato il 29 ed il 30 novembre 2005, il 14 dicembre 2005 e – a seguito di ordine di rinnovazione di questa Corte del 4 aprile 2008 – il 13 giugno 2008.

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il ricorrente ha anche depositato una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione delle norme di cui all’art. 102 c.p.c., all’art. 350 – vecchio rito – c.p.c.. e all’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si duole che, nonostante la tempestiva eccezione, la Corte d’appello abbia deciso il gravame senza disporre l’integrazione del contraddittorio, benche’ la sentenza appellata fosse stata pronunciata tra piu’ parti e non impugnata nei confronti di tutte.

Il secondo mezzo e’ rubricato “erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Con esso si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe “accertato e valutato il contenuto sostanziale della pretesa” del F., “quale risulta dal tenore letterale dell’atto introduttivo, dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate nel corso del giudizio, nonche’ del provvedimento richiesto in concreto”. L’attore in primo grado “aveva esperito un’azione reale di rivendicazione, per quanto attiene all’area giardino, e un’ actio negatoria servitutis”. Di contro, la Corte territoriale sarebbe andata “oltre l’oggetto del contendere, aprendo un nuovo tema d’indagine, non compreso, neanche virtualmente, nelle domande”, attraverso l’introduzione di una differente causa petendi, “per giustificare la necessita’ della integrazione del contraddittorio nei confronti di tal Co.Ca.”. Semmai, il processo avrebbe potuto essere rimesso al primo giudice solo per l’eventuale perfezionamento del contraddittorio in ordine alla richiesta di restituzione dell’area giardino, mentre la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi su quella diretta a far accertare l’inesistenza di oneri pregiudizievoli al libero utilizzo del viale di accesso al portone dello stabile di via (OMISSIS), atteso che la emananda sentenza sul punto non sarebbe stata inutiliter data, esplicando i suoi effetti nei confronti di coloro che avevano partecipato al giudizio.

Con il terzo motivo si deduce “erronea applicazione degli artt. 1117 c.c., dell’art. 934 c.c. e dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene il ricorrente che la Corte di Napoli, per giustificare una necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di Co.Ca., ha ritenuto che il locale da questa acquistato fosse situato nel fabbricato di via (OMISSIS), “senza rilevare che dagli atti pubblici, comunque presenti nelle produzioni delle parti costituite ed in particolare del ricorrente, sussistesse la prova che il bene non insisteva sul suolo su cui venne realizzato l’edificio, ma su quella superficie esterna allo stesso a nord, di cui i primitivi costruttori si erano riservata la proprieta’, empiricamente indicata nel regolamento contrattuale come intercapedine e nelle diverse compravendite come suolo libero dalla costruzione del fabbricato”.

Ad avviso del ricorrente, l’errore della Corte d’appello risiederebbe nell’avere stabilito una presunzione di comunione. Se quella Corte avesse effettuato l’indagine sui titoli, si sarebbe accorta che il suolo su cui venne poi realizzato il terraneo, alienato a Co.

C., non era di proprieta’ comune ma esclusiva dei costruttori D.P. e C.P., giacche’ nell’atto costitutivo del condominio, vale a dire nella prima vendita da costoro effettuata il (OMISSIS), essi si erano riservati la proprieta’ esclusiva del suolo.

Con il quarto mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e dell’art. 1350 c.c., nonche’ omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte d’appello interpretato, ai fini della individuazione dei luoghi, il regolamento di condominio e gli atti pubblici di compravendita, comunque acquisiti al processo, a partire dal primo del (OMISSIS) (atto Salvatore Mele). Siccome gli originari costruttori ebbero a riservarsi l’esclusiva proprieta’ di tutto il suolo libero dalla costruzione, essi inteso sottrarlo al novero dei beni comuni ex art. 1117 c.c. e, comunque, a qualsiasi relazione di pertinenzialita’ con le porzioni in cui avevano suddiviso il fabbricato.

2. – Il primo motivo e’ fondato.

L’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti deve essere disposta nella fase dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti gia’ parti del giudizio: se la sentenza ha deciso una causa inscindibile o cause tra loro dipendenti, il principio di unita’ del procedimento, nella sua accezione soggettiva, non ammette che al giudizio di impugnazione partecipino soltanto alcune delle parti del precedente giudizio, perche’ cio’ avrebbe per conseguenza che la sentenza rimarrebbe ferma per alcune di esse, mentre per le altre si aprirebbe una nuova fase del processo suscettibile di condurre ad una riforma della stessa sentenza.

Questa Corte ha precisato, con orientamento consolidato (tra le tante, Cass., Sez. 3^, 16 novembre 2001, n. 13695 ; Cass., Sez. 3^, 5 maggio 2004, n. 8519; Cass. Sez. lav., 16 aprile 2008, n. 9977), che l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilita’ o sulla tempestivita’ del gravame, che conserva, cosi, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, iussu iudicis, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., con la conseguenza che, quando il giudice d’appello non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado che non siano state citate nella fase di gravame, la sentenza deve essere cassata con rinvio, perche’ il giudice d’appello provveda all’applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito.

Poiche’ nella specie il Tribunale aveva ritenuto che si versasse in un’ipotesi di causa inscindibilmente comune a tutti i condomini e poiche’ risulta pacificamente dagli atti che la sentenza di primo grado non e’ stata impugnata nei confronti di tutti i condomini partecipanti al giudizio di primo grado, la Corte territoriale, prima di decidere sulla rimessione della causa, ex art. 354 c.p.c., al giudice di primo grado in ragione del riconoscimento della qualita’ di condomina dell’edificio di via (OMISSIS) (e quindi di litisconsorte necessaria) anche in capo a Co.Ca., avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dei soggetti ( C.A. ed altri) gia’ parti del giudizio di primo grado ma non destinatari dell’atto di impugnazione della sentenza.

3. – L’accoglimento del primo mezzo assorbe l’esame delle censure veicolate con gli altri motivi.

4. – La sentenza impugnata e’ cassata.

La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che la decidera’ in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, la sentenza impugnata e rinvia. la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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