Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3008 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. II, 07/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 07/02/2011), n.3008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.O., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati ROCCHI Pierluigi e Danilo

Giovannelli, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Vascello n.

6, presso lo studio dell’Avvocato Rocchi;

– ricorrenti –

contro

R.I.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato COLI Paolo

per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Panama n. 12, presso lo studio dell’Avvocato

Massimo Colarizi;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 882 del 2008,

depositata in data 31 marzo 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che è stata depositata, in data 2 agosto 2010, relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che di seguito si trascrive:

“Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 882 del 2008, depositata in data 1 luglio 2008, ha rigettato l’appello proposto da S.O. avverso la sentenza del Pretore di Castelnovo Monti che, in accoglimento della domanda di R.I.G., aveva disposto la manutenzione dell’attore nel possesso del terreno confinante con quello della S., ordinando a quest’ultima di demolire quanto costruito in violazione delle norme di legge e regolamenti in materia edilizia e di distanze nelle costruzioni.

Il giudice d’appello ha innanzitutto escluso la rilevanza del criterio della prevenzione in materia di distanze legali tra costruzioni, allorquando la disciplina urbanistica locale prescriva che le costruzioni stesse debbano essere tenute ad una certa distanza dal confine. Ha quindi ribadito che la violazione delle distanze legali integra una molestia al possesso del fondo finitimo contro il quale è data azione di manutenzione; ha poi rilevato che il possesso del terreno e dell’ immobile da parte del R. non era mai stato contestato nel corso del giudizio di primo grado, mentre la contestazione in appello era del tutto generica. Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, il Tribunale ha ritenuto provata la violazione denunciata in quanto la sopraelevazione non rispettava l’indice di visuale libera, il balcone era stato eseguito ex novo a distanza inferiore a quella legale, l’opera realizzata dall’appellante invadeva lo spazio aereo sovrastante il terreno di proprietà e in possesso del ricorrente.

S.O. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; resiste, con controricorso, R.I.G., il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1170 cod. civ., nonchè carenza e insufficienza di motivazione. Le violazioni denunciate in sede di manutenzione non avevano arrecato alcuna turbativa all’esercizio del possesso e quindi erano inidonee ad integrare il presupposto della tutela possessoria. Il Tribunale, anzichè indicare quali sarebbero state le limitazioni o le restrizioni derivate dall’opera edilizia, si sarebbe limitato ad affermare che la tutela possessoria compete anche se lo stato di possesso è posto in dubbio o in pericolo. Nel caso di specie, il Tribunale non ha indicato, neanche in via ipotetica, quali limitazioni all’esercizio del possesso o quali pericoli fossero in concreto configurabili. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Vero che nel caso in esame non sono stati applicati correttamente dai Giudici di merito, nel loro significato autentico, le norme giuridiche di cui all’art. 1170 e 873 cod. civ.?.

Il motivo appare inammissibile per inidoneità del quesito di diritto proposto. E’ noto, infatti, che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura cosi come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Il quesito di diritto, quindi, deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008).

Per quanto attiene poi al denunciato vizio di carenza e insufficienza della motivazione, deve rilevarsi che, pur volendosi ammettere la formulazione con un unico motivo di censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, ciò nondimeno è necessario che l’illustrazione del motivo si concluda con un quesito di diritto in ordine alla denunciata violazione di legge e contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione; non anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti.

Nella specie, nel mentre il quesito di diritto si risolve in un interpello circa l’avvenuta violazione, nel caso di specie, delle disposizioni censurate, difetta altresì la chiara indicazione del fatto controverso, e soprattutto delle ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e carente in relazione ai profili evidenziati nello svolgimento del motivo.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1170 e 873 cod. civ., nonchè carenza e insufficienza di motivazione. Il Tribunale, assume la ricorrente, avrebbe omesso la motivazione sia quanto alla esistenza dell’elemento soggettivo della condotta ritenuta lesiva del possesso, ignorando addirittura la conformità dell’opera realizzata alla concessione edilizia, sia quanto al fatto oggettivo e materiale, avendo omesso di verificare la tempestività della domanda, l’esistenza del diritto di controparte a pretendere il rispetto delle distanze legali e l’attribuzione di efficacia precettiva anche tra privati delle norme del piano di fabbricazione, che invece avevano natura meramente programmatica, vincolante solo per l’amministrazione. In conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Vero che per il riconoscimento della tutela possessoria non sono stati correttamente interpretati ed applicati i principi e i presupposti che disciplinano la relativa azione e non è stato accertato preventivamente nel suo significato autentico, il carattere integrativo delle norme del Piano di Fabbricazione rispetto alla disposizione dell’art. 873 cod. civ.?.

Anche il secondo motivo presenta un quesito non idoneo alla luce dei criteri prima richiamati, risolvendosi esso nell’interpello circa la violazione delle disposizioni indicate. Con riferimento, poi, alle denunciate carenze motivazionali, queste, per un verso (animas turbandi) appaiono genericamente formulate, poichè non tengono conto della specifica motivazione svolta sul punto dalla sentenza impugnata; per altro verso (tempestività dell’azione), non considerano che il tribunale ha affermato essere incontestata l’esistenza dei requisiti dell’azione possessoria proposta; per altro verso (natura delle norme del Piano di fabbricazione), infine, muovono da una premessa, quella della natura programmatica delle norme di detto piano, non dimostrata e motivatamente non recepita dal giudice di appello che, coerentemente alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto la natura integrativa di dette prescrizioni, affermando peraltro che non era contestato il fatto che il piano di fabbricazione rientrasse tra i regolamenti locali di cui all’art. 873 cod. civ..

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio.

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione;

che le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, non appaiono idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che è infatti consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con l’indicazione esplicita di un quesito di diritto; nè è ipotizzabile, al riguardo , una correzione o integrazione tardiva del ricorso, effettuata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la quale sarebbe; priva di effetti sananti poichè la causa di inammissibilità opera ab origine confermandosi con il primo ricorso il potere d’impugnazione (Cass., n. 22390 del 2008; Cass., S.U., n. 19444 del 2009); che appare inoltre opportuno ribadire che il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Cass., ord. n. 20409 del 2008);

che il ricorso va quindi rigettato;

che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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