Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30079 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M. G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22430-2010 proposto da:

P.D., domiciliato presso la cancelleria della Corte,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv.to Giovanni Di Santo;

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 224/10/2009,

depositata in data 11 agosto 2009, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

luglio 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido

di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 224/10/2009, depositata in data 11 agosto 2009, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di P.D., avverso la sentenza n. 21/03/2007 della Commissione tributaria provinciale di Chieti, dichiarando, in riforma di quest’ultima, la legittimità dell’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio di Vasto, per l’anno di imposta 2003, aveva contestato a carico del contribuente un maggiore reddito di impresa, ai fini Irpeg, Irap e Iva;

– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio di Vasto aveva contestato nei confronti di P.D. maggiore materia imponibile, ai fini Irpeg, Irap e Iva, per l’anno 2003, aveva proposto ricorso alla CTP di Chieti il contribuente deducendo la nullità dell’atto impositivo per omessa allegazione del provvedimento autorizzativo delle indagini bancarie nonchè, nel merito, la infondatezza della pretesa tributaria; 2) la CTP di Chieti aveva accolto il ricorso sul rilievo che la mancata allegazione del provvedimento autorizzativo delle indagini bancarie concretasse violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, come successivamente modificato; 3) avverso la sentenza della CTP aveva proposto appello l’Ufficio deducendo che la mancata allegazione del provvedimento autorizzativo delle indagini bancarie non aveva inciso sul diritto di difesa del contribuente, avendo quest’ultimo compiutamente esplicitato le proprie doglianze; nel merito, aveva insistito per la fondatezza della pretesa tributaria non avendo il contribuente fornito giustificazione delle movimentazioni sui conti correnti bancari oggetto di indagine; 4) il contribuente era rimasto contumace;

– la CTR, in punto di diritto – premessa la completa motivazione dell’Ufficio sui motivi di gravame – per quanto di interesse, ha osservato che era da confermare la ricostruzione reddituale operata dall’Ufficio, non avendo il contribuente fornito alcuna giustificazione dei versamenti e dei prelevamenti registrati sui conti correnti bancari oggetto di indagine;

– avverso la sentenza della CTR, P.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– a seguito di istanza del contribuente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, come convertito, con ordinanza del 20 giugno 2017, il processo dinanzi alla Corte di cassazione è stato sospeso;

– il ricorso è stato rifissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, per non avere la CTR rilevato la omessa comunicazione da parte della segreteria all’appellato, non costituitosi preventivamente, della data di fissazione della pubblica udienza, con conseguente preclusione da parte di quest’ultimo dell’esercizio del proprio diritto di difesa;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ha affermato che “In tema di contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per il giudizio innanzi la commissione tributaria provinciale e dall’art. 54, del cit. decreto per il giudizio innanzi alla commissione Tributaria regionale, non comporta la legittima esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell’avviso di trattazione previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. L’omissione dell’avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell’inderogabile principio del contraddittorio” (Cass. n. 4712 del 2013; n. 21059 del 2007);

– nella specie, il giudice a quo si è attenuto ai suddetti principi, per non essersi il contribuente, come si evince dalla sentenza impugnata, costituito in grado di appello;

– manifestamente infondata è, altresì, la questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo, per assunto contrasto dell’art. 31 cit., “nella parte in cui non prevede la comunicazione della data di trattazione alle parti che non si siano preventivamente costituite”, con gli artt. 3 e 24 Cost., rispettivamente, sotto il profilo del principio di eguaglianza e di difesa; infatti, questa Corte si è già espressa in tal senso, per cui “non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, sicchè i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e delle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all’epoca della disciplina e alle tradizioni storione di ciascun procedimento”(Corte cost. sent. 18/2000). Pertanto, la diversità di disciplina, se non risulta in contrasto con altri parametri costituzionali, di per sè non comporta la violazione dell’art. 3 Cost. Nella specie, il diritto di difesa della parte appellata è garantito dal fatto che, una volta che la stessa si sia costituita, avrà diritto alla comunicazione della data di trattazione. Se, invece, la parte sceglie, legittimamente, la strategia dell’inerzia, non si vede di cosa possa poi dolersi, atteso che non le è stato precluso il diritto alla “informazione”, anche se tale diritto è condizionato ad un atto di diligenza processuale, quale è quello della costituzione in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23″ (Cass. n. 24520 del 2005);

– pertanto, se, nella specie, il contribuente avesse avuto interesse a conoscere la data della trattazione dell’appello, non avrebbe dovuto fare altro che costituirsi in giudizio, nella forme di rito, e restare in attesa della comunicazione;

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per 1) non avere la CTR argomentato alcunchè in ordine all’accoglimento del motivo di appello dell’Ufficio circa la dedotta irrilevanza della mancata allegazione all’avviso di accertamento del provvedimento autorizzativo delle indagini bancarie; 2) non avere il giudice a quo effettuato, nel vagliare anche la questione di merito, peraltro non oggetto di esame da parte del primo giudice, alcun collegamento tra quanto sostenuto dall’Ufficio e il proprio decisum;

– il primo profilo di censura circa la questione pregiudiziale della irrilevanza del provvedimento autorizzativo delle indagini bancarie, è inammissibile e, comunque, nel merito non fondata;

– in primo luogo, la censura, in dispregio rispetto a quanto statuito da questa Corte (vedi, in particolare, Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152) risulta prospettata come riferita non già ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, ma bensì a “questioni” o “argomentazioni” della sentenza di primo grado che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate;

– il vizio di motivazione insufficiente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel regime antecedente alla riforma del 2012, è “configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento” (Cass. n. 987 del 2018; Cass., sez. un., n. 24148 del 2013);

– nella specie, dal raccordo tra la parte in fatto della sentenza impugnata – in cui la CTR ha riportato le argomentazioni poste dall’Ufficio a sostegno del detto motivo di appello, sostanziantesi nella dedotta irrilevanza della mancata allegazione del provvedimento autorizzativo delle indagini bancarie, per avere il contribuente, nell’esercizio del diritto di difesa, compiutamente esplicitato le proprie doglianze – e la parte in diritto della stessa – nella quale il giudice a quo ha fatto proprie le censure dell’Ufficio, reputate ampiamente motivate “con dovizia di argomenti” – risultano chiaramente evincibili gli elementi dai quali la CTR ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico seguito nella decisione;

– il secondo profilo di censura circa l’assunta insufficienza motivazionale della sentenza impugnata in ordine al secondo motivo di appello dell’Ufficio concernente la fondatezza della pretesa impositiva, per mancata giustificazione delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti bancari oggetto di indagine, è inammissibile;

– invero, in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. n. 22380 del 2014; Cass. n. 23635 del 2010; n. 15234 del 2007);

– nella sentenza impugnata, l’argomentazione della CTR circa la fondatezza nel merito della pretesa impositiva, è svolta ad abundantiam – non avendo costituito tale questione oggetto di esame da parte del giudice di primo grado – ed essendo la ratio decidendi ravvisabile nell’accoglimento del motivo di appello concernente la dedotta irrilevanza dell’allegazione del provvedimento autorizzativo delle indagini bancarie;

– peraltro, trattandosi di questione (quella di merito) rimasta assorbita nella sentenza della CTP – incentrata soltanto sull’accoglimento della questione pregiudiziale circa la mancata allegazione del provvedimento autorizzativo – avrebbe dovuto essere riproposta nel giudizio di appello in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, dovendo in caso contrario, intendersi rinunciata, a nulla rilevando la mancata costituzione dell’appellato in tale giudizio, “giacchè la condizione del contumace non è deteriore rispetto a quella dell’appellato costituito, che non richiami le ragioni svolte in primo grado, e neppure è aggravata dall’interpretazione letterale e rigorosa della norma, ma dalla scelta del legislatore di restringere l’ambito del giudizio di appello in mancanza di espressa sollecitazione di parte” (Cass. 4400 del 2018; n. 7316 del 2003);

– in conclusione il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna P.D. al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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