Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30078 del 21/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30078
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Luigi – Presidente –
Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATO VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29481-2011 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Fincolor Group s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 28,
presso lo studio dell’avv. Porzio Antonio Hector , che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. Villa Lazzaro giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Emilia Romagna n. 81/07/10, depositata 1’11 ottobre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2018
dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.
Fatto
RILEVATO
che
1. con sentenza n. 81/07/10 dell’11 ottobre 2010 la CTR della Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 362/01/07 della CTP di Rimini, che aveva accolto il ricorso della Fincolor Group s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi solo Fincolor) avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2003;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso traeva origine da un processo verbale di costatazione con il quale venivano riscontrate differenze rispetto alla contabilità di magazzino (beni presenti in quantità superiore o inferiore rispetto alle giacenze contabili), sicchè, tenuto conto del prezzo medio di acquisto fornito dalla società, veniva determinato un maggior reddito d’impresa; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente sul presupposto che quest’ultima non era obbligata a tenere una formale contabilità di magazzino, sicchè trovavano giustificazione l’approssimazione delle scritture rinvenute; d) la sentenza della CTP era impugnata dall’Agenzia delle entrate;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) “la società non era obbligata alla tenuta, per il 2003, della contabilità di magazzino ed i dati utilizzati contabilmente si riferivano a scritturazioni effettuate nel mese di aprile dello stesso anno e certamente carenti dei requisiti della obbligatoria precisione ed esattezza tali da poter essere utilizzati per contestazioni da sanzionare legittimamente”; b) non risultava che i verificatori avessero “riscontrato le giacenze fisiche effettuate con la documentazione ufficiale di acquisto e di vendita della società”, sicchè le presunzioni adottate in sede di accertamento non erano “caratterizzate dai requisiti voluti dalla legge”;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, distinto in due submotivi;
3. la Fincolor resisteva con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che
1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53 e D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1,2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, indipendentemente da un obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, la differenza riscontrata dai verificatori sulla base della documentazione fornita dalla stessa Fincolor giustifica di per sè le presunzioni previste dalla legge in ordine agli acquisti e alle vendite effettuate dalla società contribuente, che non ha fornito alcun documento giustificativo in proposito; b) omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto di fatto decisivo della controversia, costituito dalla mancata prova fornita dalla Fincolor in ordine alle presunte cessioni e ai presunti acquisti, non essendo chiaro quale documentazione ufficiale i verificatori avrebbero dovuto esaminare nell’effettuare i riscontri;
2. il motivo di cui sub a) è infondato;
2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie esclude l’applicabilità della disciplina dettata dal D.P.R. n. 441 del 1997, in materia di presunzioni di cessione e di acquisto di beni, la quale presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria. Non sono tuttavia inapplicabili le disposizioni generali che consentono la rettifica delle dichiarazioni fiscali anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., in quanto queste possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori o spontaneamente esibita” (Cass. n. 12245 del 18/05/2018; Cass. n. 9628 del 13/06/2012);
2.2. nella specie, la CTR si è pienamente attenuta al superiore principio di diritto, escludendo l’operatività delle presunzioni applicate dall’Ufficio e desunte da una contabilità di magazzino non obbligatoria;
2.3. il motivo sub b) resta assorbito;
3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 135.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018