Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30078 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 19/11/2019), n.30078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7480/2015 proposto da:

S.C.A., T.G.,

V.G.M.A., S.S.G., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Carlo Dossi, presso lo studio dell’avvocato Maria

Elisabetta Tabossi, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico

Galatà;

– ricorrenti –

contro

F.P.F.R., B.G.,

G.L.G., Associazione Italiana Per L’assistenza Degli Spastici Aias,

Silver Fox Srl, Ginnic Club Vanico Di R.C. E C Sas, Enel

Distribuzione Spa (OMISSIS), Sugheri B. Srl in Liquidazione,

B.V.;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 1424 della Corte d’appello di Palermo

depositata il 15 settembre 2014 oltre che l’ordinanza della Corte

d’appello di Palermo, depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 13 marzo 2015 da S.S.G., S.C.A. quali unici eredi di S.G. nonchè da T.G. e V.G.M.A. nei confronti di F.P.F.R., B.G., G.L.G., AIAS (Associazione Italiana per l’Assistenza degli Spastici), Silver Fox s.r.l., Ginnic Club Vanico di R.C. e C. s.a.s., ENEL Distribuzione s.p.a., Sugheri B. s.r.l. in liquidazione, B.V., avverso la sentenza resa tra le parti dalla Corte d’appello di Palermo n. 1424 e depositata il 15 settembre 2014 nonchè contro l’ordinanza del 9 dicembre 2014 con la quale è stata disposta la correzione parziale della predetta sentenza;

– con la gravata sentenza la corte palermitana decideva sull’appello principale e quello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Marsala depositata il 3 dicembre 2009;

– il giudice di prime cure accolse la domanda proposta con citazione del 1989 da S.G., T.G. e V.G.M.A., in qualità di proprietari del terreno sito in (OMISSIS), accatastato alla partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), nei confronti dei proprietari confinanti F.P.F.R., B.G. e G.L.G., nonchè degli aventi causa del F. (acquirenti di parte del terreno del predetto), Silver Fox s.r.l., Ginnic Club Vanico s.a.s, AIAS ed ENEL Distribuzione s.p.a., che, nella prospettazione attorea, vi avevano aperto tre varchi di passaggio;

– in particolare, il giudice di primo grado accertò l’inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi dei convenuti, ordinò a questi ultimi di eliminare le cause costituenti turbativa del possesso del fondo di proprietà attrice e li condannò al pagamento della somma di Euro 9122,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi e rivalutazione nonchè al pagamento delle spese processuali e di ctu;

– la pronuncia era stata impugnata con due separati atti di citazione in appello;

– il primo, contenente il gravame proposto in via principale dai convenuti F.P.F.R., B.G., G.L.G. ed in via incidentale da S., T. e V. nonchè da Enel Distribuzione S.p.A.;

– il secondo proposto da Ginnic Club Vanico s.a.s e Silver Fox s.r.l. nel quale si sono costituiti gli appellati S., T., V. resistendo allo stesso;

– riuniti i procedimenti, la corte territoriale aveva riformato la sentenza impugnata nei confronti del G. compensando le spese relative al primo grado tra gli attori e quest’ultimo;

– la corte palermitana, al contempo, aveva dichiarato inammissibili l’appello incidentale proposto da Silver Fox Srl, Ginnica Club Vanico s.a.s. nonchè da Enel Distribuzione s.p.a., disponendo l’integrale compensazione delle spese del giudizio d’appello e ponendo definitivamente a carico degli appellanti quelle di ctu;

– in particolare, la corte d’appello palermitana, e per quanto ancora qui di interesse, dopo aver ribadito l’incontestata proprietà degli attori sulla particella (OMISSIS), aveva accertato che, a seguito della ctu svolta nella fase di gravame, era emersa la prova dell’esercizio di fatto per più di un ventennio della servitù di passaggio da parte del G. e aveva riformato sul punto la sentenza impugnata;

– aveva altresì disatteso per ritenuta mancanza di interesse e per genericità la domanda di annullamento/nullità/inefficacia degli atti pubblici di trasferimento riproposta in appello dagli attori principali in via incidentale;

– inoltre, in riforma della sentenza aveva compensato le spese di lite del primo grado;

– a seguito di istanza di correzione dell’errore materiale con ordinanza del 9 dicembre 2014 la Corte d’appello di Palermo ha disposto la correzione della sentenza d’appello disponendo che la compensazione delle spese di primo grado, disposta in motivazione fra tutte le parti, venisse esplicitata anche nel dispositivo dove appariva riferita al solo G.;

– la cassazione della sentenza d’appello e dell’ordinanza di correzione è chiesta dagli originari attori sulla base di tre motivi, illustrati da memoria;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, l’illegittimità della sentenza e dell’ordinanza per avere violato gli artt. 112,113,115 e 132 c.p.c., nonchè per nullità della sentenza e del relativo procedimento e, ancora, l’omesso esame circa un fatto decisivo;

– contestano, cioè, i ricorrenti la decisione di rigettare la domanda nei confronti del G. con la conseguente generica pattuizione di eliminare tutte le pronunce – dichiarative, di condanna e risarcitoria – emesse dal primo giudice nei confronti di quest’ultimo;

– nel merito gli stessi deducono che il giudice d’appello avrebbe equivocato nella ricostruzione dello stato dei luoghi ed in particolare del passaggio realizzato arbitrariamente nel 1987 sulla particella (OMISSIS) dall’appellante G.;

– la censura appare fondata sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., poichè la motivazione della decisione risulta effettivamente apparente;

– è stato chiarito infatti che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. Sez. Un. 22232/23016);

– ritiene il collegio che detto vizio ricorra nel caso di specie perchè la corte d’appello si è limitata a richiamare le pag. 27 e 28 della ctu, senza dare altrimenti conto degli elementi ivi indicati al fine di rendere comprensibile il percorso argomentativo che sostiene la conclusione contraria a quella enunciata nella sentenza gravata;

– così procedendo, la corte palermitana ha omesso ogni esame critico delle censure dedotte nell’ambito dei motivi di appello, come quella trascritta a pagina 9 del ricorso dove sono richiamate la comparsa di costituzione e risposta nonchè le controdeduzioni sollevate dagli appellati ed appellanti incidentali in ordine all’esatta individuazione della stradella oggetto del possesso, erroneamente individuate in quella trasversale alla particella (OMISSIS) di cui alla sentenza del Pretore di Marsala numero 43 del 1973;

– con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,112,113,115,132 c.p.c., evidenziando l’illegittimità e nullità della sentenza e dell’ordinanza, oltre l’omesso esame di fatto decisivo, sotto più profili, come di seguito esaminati;

– in primo luogo, per quanto concerne il rigetto dell’appello incidentale dei ricorrenti e riguardante la domanda di condanna in solido dei terzi acquirenti;

– il profilo è infondato sotto il profilo dell’art. 112 c.p.c., perchè la pronuncia vi è stata a pag. 12 della sentenza (dove si dà conto dell’impugnazione dagli stessi proposta);

– in secondo luogo, con riferimento al rigetto della richiesta declaratoria di nullità dell’atto di compravendita di B.G.;

– il profilo è infondato atteso che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza l’accertamento fa stato anche sugli aventi causa ex 2909 c.c. e l’onere della trascrizione garantisce l’opponibilità dell’accertamento;

– in terzo luogo, per quanto riguarda la liquidazione

dell’indennità di occupazione della particella (OMISSIS) in misura riduttiva;

– il profilo è attinente al merito e pertanto è inammissibile;

– quanto alla censura sulle spese si rinvia al motivo che segue;

– con il terzo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, l’illegittimità della sentenza e dell’ordinanza per avere compensato tra tutte le parti costituite le spese del giudizio di primo e di secondo grado, in violazione e falsa applicazione degli art. 91,112,113,115 e 132 c.p.c. e determinato la nullità della sentenza d’appello e del procedimento, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti;

– la censura è assorbita nell’accoglimento del primo motivo;

– in conclusione, dunque, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo mentre va rigettato il secondo ed assorbito il terzo; la pronuncia va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, anche per le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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