Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30077 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28105/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Lamor s.a.s. di B.A. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Barnaba Tortolini n. 13, presso lo studio dell’avv. Mario Ettore

Verino, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Nicola

Bardino, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 41/26/11, depositata il 27 giugno 2011.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per

la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al primo giudice

per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2018

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 41/26/11 del 27 giugno 2011 la CTR del Veneto accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Lamor s.a.s. di B.A. & C. (d’ora in poi solo Lamor) avverso la sentenza n. 46/05/09 della CTP di Venezia, che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP in relazione all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’accertamento, operato con il metodo induttivo, traeva origine dalla omessa presentazione, da parte della società contribuente, della dichiarazione a fini IVA, avendo la stessa presentato la sola dichiarazione a fini IRPEG; b) la CTP di Venezia respingeva il ricorso proposto dalla Lamor; c) la sentenza della CTP era impugnata dalla società contribuente;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il parziale accoglimento dell’appello evidenziando che: a) il motivo relativo all’errata notifica dell’invito a comparire per il contraddittorio preventivo doveva ritenersi nuovo; b) la dichiarazione rettificata dalla società contribuente era stata presentata personalmente e non già attraverso intermediario autorizzato, sicchè la stessa non risultava; c) con riferimento al reddito a fini IRAP lo stesso poteva essere riconosciuto nella misura dell’uno per cento dei ricavi, riconoscendo costi per il novantanove per cento, in ragione del fatto che, avuto conto delle dichiarazioni degli anni precedenti, “mai la differenza tra costi e ricavi supera tale percentuale”; d) con riferimento all’IVA, “non essendo stati dimostrati acquisti di immobili, si ritiene di poter avvalorare l’aliquota del 4% supponendo che la società abbia costruito su terreno di terzi immobili poi ceduti come case di abitazione non di lusso”;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a otto motivi;

3. la Lamor resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente rilevato che l’avviso di accertamento per cui è controversia riguarda le imposte IRAP ed IVA relative all’anno 2004 ed è stato impugnato, fin dal primo grado davanti alla CTP, unicamente dalla Lamor, non avendo partecipato al giudizio i soci;

1.1. orbene, costituisce principio consolidato quello per il quale “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. n. n. 25300 del 28/11/2014; conf. Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 23096 del 14/12/2012);

1.2. è stato altresì precisato, da ultimo, con riferimento a fattispecie analoga a quella per cui è controversia, che “l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione” (Cass. n. 6303 del 14/03/2018);

2. l’evidenziata violazione del litisconsorzio necessario nei confronti dei soci della Lamor implica la cassazione delle sentenze di primo e secondo grado per nullità e il rinvio alla CTP di Venezia, in diversa composizione, perchè provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi, nonchè sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità delle sentenze di merito di primo e secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario tra la società ricorrente e i soci della stessa; cassa le menzionate sentenze e rinvia per la trattazione del giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, nonchè per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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