Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30077 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 19/11/2019), n.30077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13956/2015 proposto da:

CII COMPAGNIA INVESTIMENTI IMMOBILIARE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CALABRIA, 56, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE TAGLIAFERRI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LIDL ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati UGO GIUSEPPE PROSPERO CARNEVALI, DIEGO

CARLO LIVIO MANGANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2483/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Mara CURTI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TAGLIAFERRI Davide, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato D’ACUNTI Stefano, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.I.I. Compagnia investimenti immobiliare s.r.l. – successore a titolo particolare, quale cessionaria del credito dedotto in giudizio, del Fallimento D.M.L. s.r.l., subentrato, nel corso del giudizio di secondo grado, all’appellante società D.M.L. s.r.l. (di seguito D.M.L. s.r.l.) – ricorre avverso la sentenza n. 2483/2014 della corte d’appello di Roma che, confermando la sentenza di primo grado del tribunale della medesima città, ha accolto solo in parte la domanda proposta dalla società D.M.L. s.r.l. in bonis nei confronti della società LIDL Italia s.r.l., avente ad oggetto la condanna di quest’ultima al pagamento dell’importo recato dalla fattura n. (OMISSIS), quale corrispettivo di lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 12.11.1999 per la realizzazione di un centro commerciale in Roma.

In particolare, la suddetta fattura riguardava le opere di scavo eseguite dalla società D.M.L. s.r.l. nella fase di ripresa dei lavori successiva alla sospensione dei medesimi disposta dalla Soprintendenza ai beni culturali di Roma a causa del rinvenimento, nel sottosuolo, di numerosi reperti archeologici.

Ai fini dell’intelligenza delle censure è opportuno precisare che l’appaltatrice D.M.L. – premesso che i lavori di scavo erano state da lei completati, dopo la suddetta sospensione, su disposizione della Direzione Lavori ed in conformità alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza ai beni culturali di Roma – aveva emesso la suddetta fattura n. (OMISSIS) applicando le tariffe previste dalla Soprintendenza di Roma per gli appalti dalla stessa affidati; la committente LIDL Italia, per contro, aveva contestato l’applicazione di tali tariffe, invocando il criterio di contabilizzazione a misura o in economia (con il calcolo, cioè, del costo ore/uomo e ore/macchina) già applicato per la precedente fattura n. (OMISSIS), dalla stessa regolarmente pagata; la committente sosteneva quindi la tesi, poi recepita tanto dal tribunale quanto dalla corte di appello, che l’importo da lei dovuto all’appaltatrice era diverso (e minore) di quello di cui alla ripetuta fattura n. (OMISSIS).

La corte capitolina – dopo aver rilevato che tutti i motivi di appello vertevano intorno al criterio da applicare, ai sensi dell’art. 1657 c.c., per la determinazione del compenso relativo ai lavori effettuati dopo la sospensione disposta per le “sorprese archeologiche” – ha affermato, in linea di diritto, che l’appaltatore il quale invochi l’applicazione di un meccanismo di liquidazione del compenso diverso da quello già di fatto praticato tra le parti (nella specie, il meccanismo della tariffa oraria applicato nella fattura n. (OMISSIS)) è gravato dell’onere di provare sia la congruità e adeguatezza della somma richiesta, in relazione alla natura dei lavori e alla entità dell’opera, sia l’incongruità dell’importo ritenuto dovuto dal committente; concludendo poi, in punto di fatto, che tale onere probatorio non era stato soddisfatto dall’appellante società D.M.L.. Inoltre la corte distrettuale, preso atto della statuizione del tribunale secondo cui il prezzario della Soprintendenza poteva essere applicato solo gli appalti da quest’ultima commissionati, rilevava come tale ratio decidendi non fosse stata specificamente censurata nell’appello della società D.M.L., le cui doglianze concernevano unicamente il mancato raggiungimento di un accordo contrattuale sul corrispettivo. La medesima corte argomentava altresì che la società D.M.L. non aveva supportato la propria pretesa di applicare il prezzario della Soprintendenza mediante specifiche allegazioni concernenti la peculiare natura dei lavori eseguiti dall’appaltatrice, nè aveva “mai dedotto la incongruità della tariffazione a misura, ovvero la inadeguatezza di questo criterio di contabilizzazione in relazione ai costi sostenuti ed alla adeguatezza della remunerazione del proprio lavoro” (pag. 11, terzultimo capoverso, della sentenza).

Il ricorso per cassazione si articola in sei motivi.

La società LIDL Italia s.r.l. ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 20.02.2019, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la C.I.I. s.r.l. denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla ritenuta mancanza di prova della congruità della somma richiesta, in relazione alla natura ed entità dei lavori, e dell’inadeguatezza del calcolo del corrispettivo secondo il criterio di contabilizzazione ore/uomo.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La motivazione della sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non può essere considerata apparente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, nella sentenza numero 22232/16 (recentemente ripresa in Cass. n. 13977/19) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Tanto premesso, il Collegio osserva che, nella sentenza gravata, il rigetto dell’appello della società D.M.L. viene giustificato, come sopra riportato, con il duplice rilievo che l’appellante, per un verso, non aveva dimostrato le ragioni che avrebbero imposto l’applicazione del prezzario della Soprintendenza ai beni culturali di Roma in luogo del meccanismo di liquidazione “a misura” già di fatto applicato dalle parti (“essendosi limitata, l’appellante, a riferire che si era trattato di lavori di scavo eseguiti in gran parte a mano, senza tuttavia spiegare per quale ragione il meccanismo di liquidazione utilizzato con il calcolo ore/uomo fosse da ritenersi non adeguato” pag. 11, quarto capoverso, della sentenza impugnata) e, per altro verso, non aveva specificamente censurato l’affermazione del primo giudice secondo cui il prezzario della Soprintendenza poteva essere applicato soltanto agli appalti da quest’ultima commissionati. Tali argomentazioni esplicitano adeguatamente l’iter logico-argomentativo seguito dalla corte capitolina per giungere alla propria decisione; donde l’infondatezza del mezzo di impugnazione in esame.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società ricorrente deduce l’omesso esame di sette fatti, partitamente elencati nelle pagg. 24-26 del ricorso, rappresentati nel materiale probatorio presente in atti.

Il motivo è inammissibile. Nessuno dei fatti dei quali nel mezzo di impugnazione in esame si lamenta l’omesso esame risulta, infatti, dotato del requisito della decisività (definito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 8053/14, come l’idoneità del fatto a determinare, se esaminato, un esito diverso della controversia), cosicchè la doglianza si risolve, in definitiva, nella sollecitazione ad un nuovo esame globale dei fatti di causa, vale a dire ad una rivalutazione del materiale istruttorio, notoriamente precluso in sede di legittimità. E’ infatti fermo insegnamento di questa Corte, fin da epoca anteriore alla modifica del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, recata dal D.L. n. 83 del 2012, che nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (cfr. sent. n. 7972/07).

Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 1657 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando testualmente che “la Corte territoriale è pervenuta alla decisione odiernamente impugnata assumendo, erroneamente, l’inesistenza delle prove partitamente indicate nei precedenti motivi di ricorso” (pagina 27 del ricorso).

Il motivo è inammissibile perchè, al pari del precedente, sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie non ammessa nel giudizio di cassazione. La corte territoriale ha espresso un giudizio di fatto di insufficienza delle prove dedotte dalla società D.M.L. ai fini della dimostrazione della congruità e adeguatezza della somma da queste richieste, nonchè della dimostrazione dell’incongruità dell’importo che la committente era disposto a corrispondere secondo il meccanismo di liquidazione praticato dalle parti prima dell’emissione della fattura n. (OMISSIS); tale giudizio rientra nei poteri del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo, e nei limiti, del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. E’ infatti costante insegnamento di questa Corte, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, che la violazione dell’art. 115 è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. 24434/16).

Con il quarto mezzo di impugnazione, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 2, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa ritenendo che nell’appello della società D.M.L. sarebbe mancata, in relazione ai lavori cui faceva riferimento la seconda fattura n. (OMISSIS), la censura dell’inadeguatezza del criterio ore-uomo; in proposito la ricorrente sottolinea come la L.D.M. s.r.l. avesse dedotto già in primo grado (nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5) che la contabilizzazione in economia rappresenta un criterio eccezionale rispetto quello della contabilizzazione a misura e avesse poi ribadito l’assunto nel settimo motivo di appello, là dove si deduce la necessaria marginalità delle opere in economia rispetto al complesso delle opere appaltate. Sotto altro aspetto, nel mezzo di impugnazione si denuncia la violazione dell’art. 1657 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando che, in difetto di accordo sul corrispettivo, il prezzario adottato dalla L.D.M. s.r.l. doveva considerarsi, alla luce della gerarchia delle fonti di integrazione contrattuale posta da tale articolo, prevalente su ogni altro metodo di contabilizzazione.

La censura è inidonea a minare l’impianto argomentativo della sentenza impugnata.

Al riguardo va rilevato, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., che “il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza” (così Cass. 1360/16) e, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., che le considerazioni svolte dalla ricorrente sulla ritenuta residualità del criterio della contabilizzazione in economia erano del tutto astratte rispetto alle risultanze processuali prese in considerazione dal primo giudice, che aveva valorizzato il regolare saldo della fattura (OMISSIS), redatta, appunto, secondo il criterio della contabilizzazione in economia. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1657 c.c., è sufficiente considerare che il mezzo di ricorso non si confronta con il rilievo della corte territoriale secondo cui l’impedimento all’applicabilità del prezzario della Soprintendenza discendeva, nella specie, dalla circostanza che l’appalto non era stato concesso dalla Soprintendenza, bensì dalla società privata LIDL s.r.l..

Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità del prezzario edito dalla Soprintendenza ai beni culturali di Roma.

Il motivo è infondato.

La motivazione della sentenza sul punto non può ritenersi apparente, alla stregua della nozione di “motivazione apparente” definita dalla giurisprudenza di legittimità nei precedenti sopra richiamati con riferimento al primo motivo di ricorso. Può peraltro aggiungersi che dagli stessi stralci dell’atto d’appello della società L.D.M. riportati nel motivo in esame risulta che, conformemente a quanto si legge nell’impugnata sentenza, la stessa L.D.M., lungi dal contrastare che l’esecuzione dei lavori per cui è causa le fosse stata ordinata (non dalla Soprintendenza, ma) dalla LIDL s.r.l., ha ammesso espressamente quest’ultima circostanza, affermando che i lavori per il cui pagamento si discute le erano stati ordinati con “l’ordine di servizio n. 01 formalmente impartitogli dalla LIDL per il tramite della D.L. 22 novembre 1999” (si veda lo stralcio dell’atto di appello della L.D.M. trascritto a pagina 33, penultimo capoverso, del ricorso per cassazione). La motivazione dell’impugnata sentenza, quindi, non soltanto non può giudicarsi apparente ma, anzi, risulta saldamente ancorata agli atti processuali.

Con il sesto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 2 e dell’art. 1657 c.c., in cui la corte d’appello sarebbe incorsa affermando che la società D.M.L. non avrebbe contrastato l’affermazione del primo giudice secondo cui il prezzario della Soprintendenza poteva essere applicato solo per gli appalti dalla stessa concessi. In proposito la ricorrente sottolinea come nel sesto motivo di appello della L.D.M. s.r.l. si deducesse che, in difetto di accordo contrattuale sul corrispettivo, il giudice avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 1657 c.c., utilizzare l’unica tariffa disponibile, vale a dire quello della Soprintendenza, a prescindere dalla natura privata della committente LIDL Italia s.r.l..

Il motivo non può trovare accoglimento. La corte territoriale, infatti, pur ritenendo non contestata l’affermazione del primo giudice concernente la inapplicabilità, nella specie, del prezzario della Soprintendenza, ha comunque implicitamente disatteso il sesto motivo di appello della L.D.M. s.r.l. – espressamente richiamato a pag. 8, primo capoverso, della sentenza – con l’affermazione (la quale, contrariamente a quanto argomentato nell’ultima parte del motivo in esame, non contrasta in alcun modo con il disposto dell’art. 1657 c.c.) che l’appellante non aveva nè sostenuto la pretesa di applicare il tariffario in uso presso lo Soprintendenza con “alcuna allegazione circa la peculiare natura dei lavori eseguiti”, nè spiegato per quale ragione, in relazione a tali lavori, “il meccanismo di liquidazione utilizzato con il calcolo ore/uomo fosse da ritenersi non adeguato” (pag. 11, quarto capoverso, della sentenza impugnata).

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-quater e comma 2 – dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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