Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30076 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FRANCHI S.P.A. INDUSTRIE MECCANICHE (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 13, presso l’avvocato VERINO MARIO ETTORE, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FILIPPO FOCHI ENERGIA S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (c.f.

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso

l’avvocato CASTELLANI FILIPPO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SANTINI ANNA LISA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANNA LISA SANTINI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione Straordinaria di Filippo Fochi Energia s.r.l.

chiedeva revocarsi L. Fall., ex art. 67, comma 2, applicabile in virtù del richiamo alla L. Fall., artt. 195 e 203, ad opera del D.L. n. 26 del 1979, art. 1, comma 6, convertito nella L. n. 95 del 1979, tre pagamenti di complessive L. 540.910.157, effettuati dalla società alla convenuta Franchi s.p.a. Industrie Meccaniche nell’anno antecedente alla pronuncia che aveva portato all’apertura della procedura concorsuale; si trattava di pagamenti effettuati con ritardo, e quindi per i gravi ritardi e per il generale e notorio dissesto del Gruppo, evidenziato da articoli della stampa nazionale dal maggio 1994, doveva ritenersi che la convenuta conoscesse lo stato di insolvenza della controparte. Tale conoscenza del resto emergeva anche dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti.

La Franchi s.p.a. eccepiva la carenza del requisito soggettivo, che i ritardi erano giustificati con il corrispondente ritardo della committente Enel nel liquidare i Sal, e che nessun rilievo poteva attribuirsi alle formule di stile contenute nelle lettere di sollecito; deduceva che era intervenuto il 6/11/95 un accordo novativo, per effetto del quale l’Amministrazione Straordinaria aveva ottenuto la consegna ed il completamento delle opere commissionate da Enel saldando il corrispettivo, ed era ingiustificata la pretesa della Amministrazione Straordinaria, di ottenere la restituzione delle somme versate dalla Filippo Fochi antecedentemente alla dichiarazione di insolvenza. Il Tribunale accoglieva la domanda di revocatoria.

La Corte d’appello, con sentenza 3/1/2006, ha respinto l’appello e condannato alle spese l’appellante Franchi.

La Corte ha ritenuto irrilevante l’accordo del 6/11/95, che, come risulta dalla precisazione della prima parte del punto 1 del testo, atteneva alla definizione del rapporto relativo alla commessa (OMISSIS), Ripotenziamento della centrale Enel di Termini Imerese, mentre la revocatoria riguardava il diverso contratto (OMISSIS), relativo alla Centrale Enel di (OMISSIS); ha valutato altresì irrilevante l’erronea ammissione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria e successivamente al passivo della Filippo Fochi s.p.s., per somma neanche corrispondente a quella oggetto della revocatoria.

Quanto al requisito soggettivo, riscontrato dal Tribunale nelle affermazioni delle lettere di sollecito dei pagamenti, la Corte del merito ha ritenuto inequivoca la raccomandata A.R. del 10/5/94, ove la società appellante, dopo il rilievo che il mancato pagamento di una somma considerevole costituiva evidente indizio del mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte, comunicava ai sensi e per gli effetti dell’art. 1461 c.c., la sospensione cautelativa di ogni prestazione sino al completo pagamento ed alla prestazione di specifiche garanzie per i pagamenti a scadere; le espressioni adoperate e il dichiarato esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 1461 c.c. di sospendere la prestazione dovuta non si potevano giustificare come clausole di stile, nè poteva farsi di contro valere il sicuro affidamento sulla solvibilità della controparte come conseguente alla solvibilità del committente iniziale Enel.

in ogni caso, continua la Corte bolognese, sussistono elementi autonomi, idonei a giustificare il riconoscimento del requisito soggettivo, ricorrente anche con riferimento a figura di contraente astratto, attesi i notevoli ritardi, in relazione agli importi notevoli, alle notizie allarmanti in ordine all’andamento del Gruppo Fochi comparse anche nella stampa nazionale, nè vi era ragione di dare ingresso alle prove orali, vertenti su circostanze incontroverse e comunque irrilevanti, o da provarsi (in particolare, il capo 4) sulla base della documentazione in atti.

La Corte del merito ha infine escluso la ricorrenza di circostanze idonee a giustificare l’applicazione del normale criterio della soccombenza.

Ricorre la Franchi s.p.a. Industrie Meccaniche, sulla base di due articolati motivi.

La Filippo Fochi Energia s.r.l. in Amministrazione Straordinaria ha depositato controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, con riferimento ai presupposti soggettivi della conoscenza, ovvero della conoscibilità dello stato d’insolvenza.

Secondo la Franchi s.p.a., la Corte d’appello si è basata su meri indizi, ha omesso di valutare imprescindibili circostanze, quali la sicura consistenza economica della committente Enel,come emerge dalla lettera 10/5/94, avendo la Filippo Fochi attribuito il temporaneo inadempimento ai ritardi nella “salinizzazione con l’ente appaltante”, confermando contestualmente che il pagamento sarebbe avvenuto “…con la liquidazione di tali partite da parte dell’Ente stesso…”.

La Corte d’appello ha attribuito rilievo a generiche formule di stile, intese nella prassi commerciale ad ottenere il pagamento del dovuto, e nella revocatoria non rileva la semplice conoscibilità, ma la consapevolezza effettiva dello stato di insolvenza, da valutarsi nella peculiare posizione delle imprese in regime di subfornitura.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del difettose, insufficienza e della contraddittorietà della motivazione, in relazione all’interpretazione dell’accordo novativo del 6/11/95 ed ai conseguenti effetti giuridici e sostanziali in sede concorsuale e di accertamento del passivo; la condotta negoziale e la condizione psicologica delle parti avrebbero dovuto portare al rigetto della domanda, ed è irrilevante l’assunto secondo cui la novazione avrebbe riguardato solo la commessa (OMISSIS) e non anche la (OMISSIS), integrando e definendo l’accordo i pregressi rapporti tra le parti, a prescindere dal contenuto tecnico e dall’evidente fine descrittivo del richiamo ad una sola delle commesse.

Diversamente argomentando, sostiene la parte, non si comprenderebbe perchè i Commissari Governativi, in assoluta contraddizione con i più elementari principi regolanti la compensazione automatica delle partite contabili, avrebbero disatteso l’art. 1242 c.c., nonchè agito in violazione delle regole concorsuali, senza invocare alcun diritto per i debiti revocabili. Da ultimo, la ricorrente evidenzia l’assolta iniquità della sentenza impugnata, anche alla luce delle modifiche alla L.F. di cui al D.L. n. 35 del 2005, nonchè l’ingiustizia della condanna alle spese.

2.1.- Il primo motivo va disatteso.

Come tra le ultime affermato nelle pronunce 2557/08 e 8827/11 di questa Corte, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la “scientia decoctionis” in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale del l'”accipiens” e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati; l’apprezzamento degli indizi, aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, e consistenti in elementi di fatto plurimi ed idonei a permettere una valutazione globale della situazione economica del “solvens” ai fini della prova, per presunzioni della conoscenza effettiva, è pertanto incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato (così le pronunce 15939/07 e 10135/05).

Nel caso, la Corte d’appello, dopo avere valutato il tenore delle affermazioni ed il dichiarato esercizio, da parte della Franchi della facoltà di sospendere le prestazioni ex art.1461 e.e, di cui alla racc. A.R. del 10/5/94, ha riscontrato la sussistenza di elementi “autonomamente idonei a giustificare il riconoscimento dell’effettiva ricorrenza, in capo al creditore, del requisito soggettivo della scientia decoctionis”, valutando il notevole ritardo nei pagamenti, di entità consistente e le notizie allarmanti relative al Gruppo Fochi, apparse sulla stampa nazionale. Il Giudice del merito ha altresì valutato anche il dato dell’affidamento nella solvibilità della committente Enel, sminuendone la valenza a fronte dei robusti e plurimi elementi probatori di segno opposto riscontrati. Ne consegue che la ricorrente non può censurare sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 la valutazione di merito operata dalla Corte d’appello.

2.2.- Il secondo motivo è infondato.

La Corte del merito ha motivatamente escluso che l’accordo del 6/11/1995 si riferisse al diverso contratto (OMISSIS) al quale si riferivano i pagamenti oggetto della revocatoria, attesa la precisazione contenuta nella prima parte del punto 1 del testo e vista la precisazione contenuta nelle fatture relative ai pagamenti in oggetto; di contro a detti chiari ed argomentati rilievi, la ricorrente intenderebbe far valere una interpretazione diversa dell’accordo, non riportato nelle parti in tesi rilevanti, e quindi già in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, invocando del tutto genericamente e quindi inammissibilmente, una diversa valenza dello stesso, come relativo ai pregressi rapporti tra le parti, a prescindere dal “contenuto tecnico e dall’evidente fine descrittivo dei richiami ad una soltanto di esse (commesse)”.

Nel resto, le doglianze sulla irrevocabilità dei pagamenti ove fossero stati effettuati secondo la normativa successivamente intervenuta e sulla condanna alle spese, disposta secondo il principio della soccombenza (neppure rese oggetto di specifico motivo del ricorso, ma inserite nell’ultima parte del ricorso sotto l’intitolazione di “Profili di giustizia sostanziale”), sono palesemente inammissibili.

3.1.- Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per spese: oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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