Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30076 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27649/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

DEM Tours s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 99/07/11, depositata l’11 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio 2018

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 99/07/11 dell’11 luglio 2011 la CTR della Liguria respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane avverso la sentenza n. 83/04/10 della CTP di La Spezia, che aveva accolto il ricorso della DEM Tours s.r.l. avverso l’avviso di rettifica del maggior valore all’importazione di un natante, con conseguente evasione dell’IVA;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dal ricorso dell’Agenzia delle dogane: a) l’avviso di rettifica conseguiva all’importazione dell’imbarcazione (OMISSIS) da parte della Marenol Shipping Limited, società ritenuta di comodo dall’Ufficio e facente capo a D.M.G., socio accomandatario della DEM Tours di D.M.G. & C. s.a.s. poi trasformata in s.r.l.; b) l’importazione era avvenuta per un valore dichiarato di gran lunga inferiore a quello effettivo, con conseguente evasione dell’IVA, imputata a diversi soggetti tra i quali anche la DEM Tours s.r.l., avendo la stessa preso in locazione l’imbarcazione a scafo nudo da potere della società importatrice; c) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; d) la sentenza della CTP era impugnata dalla Agenzia delle dogane;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) nella vicenda la DEM Tours s.r.l. aveva unicamente locato il natante che aveva dato causa al procedimento di rettifica, ma non aveva assunto alcun altro ruolo, tanto che “agli atti non s’evince affatto la fonte della legittimazione passiva o della soggettività tributaria alla maggiore imposta doganale scaturente dall’atto impugnato”; b) le indagini penali non conducevano a diverse conclusioni e, infatti, “la società non risulta essere mai stata destinataria di atti di rilievo penale riguardanti l’importazione del natante”; c) in ogni caso, era preclusivo alla pretesa fiscale il maturarsi del termine di decadenza triennale: l’importazione risaliva al 06 maggio 2002 e l’avviso di rettifica era stato notificato al ricorrente solo in data 11 febbraio 2008, senza che nei suoi confronti fosse intervenuto “alcun atto di rilievo penale idoneo a interrompere il decorso del triennio”;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. la DEM Tours s.r.l. non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane contesta la motivazione apparente della sentenza della CTR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che dell’obbligazione doganale rispondono anche i soggetti per conto dei quali la merce è stata importata e tutti coloro che conoscevano o avrebbero dovuto conoscere la non veridicità della dichiarazione;

1.1. nel caso di specie, la CTR, indicando genericamente i fatti di causa, non avrebbe esaminato gli elementi di prova offerti dall’Ufficio, limitandosi ad escludere la responsabilità della DEM Tours s.r.l.;

2. il motivo è infondato;

2.1. com’è noto, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03 novembre 2016);

2.2. nel caso di specie, la sentenza della CTR non merita la censura formulata dalla ricorrente, avendo specificamente ritenuto che, in ragione della sua qualità di semplice locataria a scafo nudo del natante, la DEM Tours s.r.l. non dovesse rispondere dell’obbligazione doganale;

2.3. trattasi di motivazione sicuramente stringata e insufficiente, per come subito si evidenzierà, ma non certo apparente;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’interesse della società contribuente nell’operazione e sulla conoscibilità da parte della stessa della falsità del valore dichiarato, con conseguente suo coinvolgimento nelle operazioni di importazione del natante;

4. il motivo è fondato;

4.1. nell’escludere la responsabilità della DEM Tours s.r.l. la CTR si è fondata sulla semplice qualità di locataria a scafo nudo dell’imbarcazione, senza dimostrare di avere tenuto conto delle circostanze decisive dedotte dall’Amministrazione doganale (l’imbarcazione era di fatto di proprietà di D.M.G., altresì socio accomandatario della allora DEM Tours s.a.s.), nonchè delle ulteriori circostanze ricavabili dagli atti di causa in produzione della parte appellante (segnatamente della nota prot. n. 3348 del 07 dicembre 2007 della Guardia di finanza e del costituto in arrivo per il naviglio da diporto n. 12/2001 del 24 novembre 2001);

5. con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane denuncia la violazione del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico sulla legge doganale – TULD), art. 84, comma 3, e del Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario – CDC), art. 221, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che: a) l’intervenuta comunicazione della notizia di reato, prima con il verbale di sommarie informazioni testimoniali del 24 novembre 2004 e, successivamente, con la comunicazione dell’11 marzo 2005, comportava il raddoppio del termine triennale per la notifica dell’avviso di rettifica alla società contribuente, con conseguente tempestività di quest’ultima; b) era irrilevante la circostanza che la comunicazione della notitia criminis non riguardasse la DEM Tours s.r.l.;

6. il motivo è fondato nella misura in cui la questione è del tutto irrilevante;

6.1. l’Agenzia delle dogane contesta alla società contribuente il mancato pagamento della maggiore IVA all’importazione e non già di tributi doganali propriamente detti, tra cui la prima non può essere ricompresa;

6.2. invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte “posto che l’obbligazione doganale all’importazione non comprende l’Iva all’importazione e che l’autorità doganale è quella chiamata ad occuparsi dell’obbligazione doganale all’importazione, di modo che soltanto per economia di procedimenti l’agenzia delle dogane riscuote l’Iva all’importazione negli spazi doganali, spettano alla competenza dell’agenzia delle entrate e non già a quella dell’agenzia delle dogane l’accertamento e la riscossione dell’Iva intracomunitaria al di fuori degli spazi doganali, in particolare dell’Iva da assolvere all’atto dell’estrazione della merce dai depositi fiscali Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile” (così Cass. n. 16463 del 05 agosto 2016; in senso conforme si vedano altre similari decisioni nomofilattiche frutto della medesima camera di consiglio monotematica, Cass. 16466, 16465, 16464, 16456 del 5 agosto 2016, nonchè Cass. n. 18643 del 23 settembre 2016);

la stessa Corte di giustizia afferma la natura di tributo interno e non di dazio doganale dell’IVA all’importazione (CGUE 05 maggio 1982 in causa C-15/81, Gaston Schul; CGUE 25/02/1988 in causa C-299/86, Drexl; CGUE 17/05/2001 in cause riunite C-322/99 e C-323/99, Fischer Brandenstein; CGUE 29/07/2010 in causa C-248/09, Pakora Pluss; CGUE 17/07/2014 in causa C-272/13, Equoland);

6.3. ne consegue che non trovano applicazione in caso di IVA all’importazione i termini di notifica per l’avviso di rettifica previsti dal TULD, art. 84, comma 3, e CDC, art. 221, sicchè è errata la sentenza della CTR che esclude, nei confronti della società contribuente, il rispetto dei menzionati termini da parte dell’Amministrazione doganale;

7. in conclusione il ricorso va accolto con riferimento al secondo e al terzo motivo, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, perchè provveda a nuovo esame nonchè sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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