Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30076 del 14/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30076 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso 18023-2016 proposto da:
FERRI LUIGI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
COMUNE di RONCIGLIONE;
– intimato avverso la sentenza n. 4609/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata
il 27/07/2015;
RG n. 18023/2016
ric. Ferri Luigi Giuseppe c/ Comune Ronciglione
ns. est.
StefaTt1ivieri
Data pubblicazione: 14/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
IL COLLEGIO
La Corte d’appello di Roma con sentenza 27.7.2015 n. 4609 in totale
riforma della decisione di prime cure ha accolto l’appello proposto dal
Comune di Ronciglione e rigettato la domanda di condanna al
risarcimento dei danni proposta da Giuseppe Luigi Ferri che lamentava il
pregiudizio economico subito per riduzione della produttività del proprio
fondo agricolo, coltivato a noccioleto, a causa della omessa potatura di
piante di alto fusto, del bosco comunale, che protendendo i loro rami
oltre il confine della proprietà, determinavano con l’ombreggiannento un
ridotto sviluppo vegetativo ed un calo di produttività degli alberi da frutto
Il Giudice di appello rilevava che la c.t.u. espletata aveva permesso di
accertare che l’onnbreggiamento sul fondo del Ferri doveva ritenersi
“naturale”, in quanto determinato dalla conformazione morfologica del
terreno, essendo il noccioleto sovrastato dal bosco centenario posto
sulla confinante pendice di proprietà comunale
La sentenza, non notificata, è stata ritualmente impugnata per
cassazione dal Ferri che, con un unico motivo ha dedotto violazione e
falsa applicazione degli artt. 115, 116, 61 e 62 c.p.c. in relazione agli
artt. 360co1 nn. 3 e 4 c.p.c., nonché travisamento della prova
Ritenuto:
– che il ricorso è inammissibile.
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RG n. 18023/2016
ric. Ferri Luigi Giuseppe c/ Comune Ronciglione
Cons. est.
Stefano. Olivieri
Premesso
L’intero motivo è infatti incentrato sul vizio motivazionale ex art. 360 comma
1 n. 5) c.p.c., nel testo riformato dall’art. 54 DL n. 83/2012 conv. in legge n.
134/2012 (come interpretato da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014) applicabile
contenuto del motivo, le errate indicazioni in rubrica delle norme asseritamente
violate non assumono rilevanza impediente all’accesso del sindacato di
legittimità, dovendo ribadirsi al riguardo il principio di diritto secondo cui il
ricorso per cassazione < avendo ad oggetto censure espressamente e
tassativamente previste dall'art. 360, primo comm, cod. proc. civ. < deve
CEECrg Drticniatn in specifici mntivi ricnnriuGibilt tri maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata
disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o
l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; id. Sez. 1, Sentenza n.
24553 del 31/10/2013). Tanto premesso osserva il Collegio che costituisce principio consolidato
quello secondo cui, quando ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse
critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda
disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni
di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le
conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico
di esaminare e confutare i rilievi di parte (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza
n. 10668 del Sez. 3, Sentenza n. 20/05/2005; id. 10688 del 24/04/2008; id. Sez. 1, Sentenza n. 25862 del 02/12/2011).
Orbene il motivo di ricorso inteso a censurare la ratio decidendi della
sentenza impugnata fondata sulla adesione alle risultanze peritali, non
risponde al requisito di ammissibilità previsto dal paradigma normativo
3 RG n. 18023/2016
ric. Ferri Luigi Giuseppe c/ Comune Ronciglione Stefa est.
vieri "ratione temporis": emergendo inequivocamente tale critica di legittimità dal MV.
,,•:t ,../ dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (nuovo testo), atteso che la parte ricorrente,
trascrivendo la relazione del CTU e le osservazioni critiche svolte dal proprio
CTP non ha posto in evidenza "fatti decisivi" non indagati dal CTU od ai quali
non è stata data adeguata risposta dal Giudice di appello: come ripetutamente motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle
conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere
genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal
consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato
del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze
e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo
integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della
relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al
fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di
motivazione (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6753 del 05/05/2003;
id. Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007; id. Sez. 1, Sentenza n.
16368 del 17/07/2014). Nella specie la Corte territoriale ha esaminato le risultanze peritali e le
indagini svolte dall'ausiliario per individuare se e quanta parte del terreno fosse
in ombra per "naturale conformazione" ovvero per "mancato taglio dei rami
protesi" sul fondo agricolo (ricorso pag. 6), ritenendo con apprezzamento di
merito non censurabile in sede di legittimità che la conformazione morfologica
dei terreni confinanti fosse la causa assolutamente prevalente
dell'ombreggiamento del fondo di proprietà del Ferri, non assumendo rilevanza
causale apprezzabile, in ordine alla allegata diminuzione delle rese del
noccioleto, la mancata potatura di alcuni alberi al confine. 4 RG n. 18023/2016
ric. Ferri Luigi Giuseppe c/ Comune Ronciglione Stfano est.
ivieri affermato da questa Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione per vizio di Pertanto in mancanza di indicazione di uno specifico fatto, risultante dalla
istruttoria, pretermesso dalla Corte d'appello nel giudizio di comparazione degli
elementi probatori, e tale che se fosse stato valutato avrebbe con certezza
determinato una diversa decisione, il motivo di ricorso va dichiarato provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall'art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma il 27/ 09/2017 Il Presidente (Uliana Armano) Funzionario_Giudiz Iedo
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k-te inammissibile. In difetto di difese svolte dal Comune intimato, non occorre