Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30075 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato

BATTAGLIA DEMETRIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo;

rigetto degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.V. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato il 21 aprile 2008 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo civile introdotto innanzi al Tribunale di Reggio Calabria con atto del 28.2.1992, definito in primo grado con sentenza del 25.6.2003 ma ancora pendente in fase d’appello, accertato un eccesso di 5 anni rispetto alla ragionevole durata stimata in 3 anni in relazione al giudizio di primo grado avendo detratto un segmento di 3 anni pari alla durata dei rinvii chiesti dalle parti, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 1.000,00. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente col primo motivo del ricorso, che si conclude con adeguato e pertinente quesito di diritto, lamenta che la Corte del merito avrebbe erroneamente eseguito il computo della ragionevole durata ascrivendo il ritardo di tre anni nella celebrazione del processo presupposto al comportamento processuale delle parti, cui ha imputato l’intera durata del rinvii disposto a loro richiesta. Per l’effetto, la Corte del merito ha provveduto alla liquidazione del danno non patrimoniale disponendola in misura inadeguata. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Nell’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, la Corte d’Appello pur non avendo disatteso i criteri di valutazione elaborati dalla Corte EDU che fissano in tre anni la durata ragionevole del giudizio di primo grado, vi ha tuttavia apportato correttivo alla luce delle vicende del giudizio presupposto, caratterizzato da numerose richieste di rinvio che, disposti ad istanza di parte, ha ritenuto ne abbiano ritardato la definizione. Tale apprezzamento, che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione della misura, all’interno del complessivo arco temporale del processo, del segmento riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, si risolve in un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, che può essere sindacato in sede di legittimità solo per i profili attinenti alla motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (cfr. Cass. Sez. 1A 19 novembre 2009. n. 24399; 11 luglio 2006, n. 15750), non giustifica l’imputabilità della dilatazione dei tempi del processo alla mera richiesta di rinvio delle parti. Immotivato il vaglio critico circa l’intento dilatorio sottostante, il decreto effettua automatica detrazione dei tempi dei rinvii delle udienze, che può di certo assumere rilievo ai fini del superamento del termine di ragionevole durata del processo, ma solo se le richieste delle parti non siano risultate funzionali al contraddittorio ed al corretto svolgimento del processo.

A tale doveroso accertamento la Corte del merito non ha fatto cenno alcuno, nè risulta abbia tenuto conto del fatto che “l’accoglimento di tali richieste costituisce comunque espressione di inerzia o acquiescenza da parte del giudice istruttore, al quale competono tutti i poteri intesi ad un più sollecito e leale svolgimento del procedimento” Cass. n. 15258/2011-. La decisione impugnata collide col richiamato principio basandosi, giova ripetere, sulla mera detrazione dal ritardo irragionevole dei rinvii ad istanza di parte immotivatamente addebitati alle parti, senza considerare l’omesso esercizio dei poteri direttivi del giudice istruttore.

Inammissibile è invece il secondo motivo, in quanto la censura attiene alla valutazione del danno patrimoniale, che costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Il terzo motivo, che riguarda il governo delle spese, è assorbito.

Tutto ciò premesso, il decreto impugnato va cassato in riferimento al motivo accolto e non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., determinando l’indennizzo spettante al ricorrente in complessivi Euro 6.500,00 in relazione all’irragionevole durata di otto anni, oltre interessi legali dalla domanda. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si dispone la compensazione delle spese giudiziali di entrambe le fasi per la metà, condannando l’amministrazione intimata al pagamento del residuo liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il 1 motivo del ricorso, rigetta il 2 e dichiara assorbito il 3. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente S.V. dell’equo indennizzo in Euro 6.500, 00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Compensa per la metà le spese processuali di entrambi i giudizi e liquida la restante meta per la fase di merito in Euro 25,00 per esborsi, Euro 300,00 per diritti ed Euro 350,00 per onorario, e per il presente giudizio di legittimità in Euro 500,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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