Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30075 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 26/10/2021), n.30075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34600-2019 proposto da:

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLGINATESE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, R.F.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPO VERNA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2740/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L’Unione Sportiva Dilettantistica Olginatese e R.F.E. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009 con i quale venivano contestate violazione in materia di Iva per l’emissione di fatture per operazioni asseritamente inesistenti.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso rilevando la mancata applicazione del raddoppio dei termini per la mancata produzione della denuncia penale.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la CTR della Lombardia accoglieva l’appello affermando che risultava provato dagli elementi forniti dall’Ufficio che il procedimento penale nei confronti R.G. era stato promosso anteriormente alla scadenza del termine di decadenza della potestà impositiva.

4. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo e secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), si sostiene che la motivazione della sentenza sia apparente e non intellegibile con riferimento alla rilevanza del processo penale citato ai fini del raddoppio dei termini e alla esistenza di reati che giustificassero il raddoppio dei termini.

1.1 Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla censura, mossa dai contribuenti in prime cure e riproposta in secondo grado, relativa alla mancata produzione in giudizio di copia della denuncia.

1.2 Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nonché della L. stabilità del 2016, art. 1, comma 132, per avere la CTR, in violazione delle norme citate, ritenuto applicabile il raddoppio dei termini in mancanza di produzione da parte dell’Ufficio della copia della denuncia.

1.3 Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di esamine le doglianze di merito mosse dai contribuenti del tutto diverse ed autonome rispetto a quelle attinenti alla tempestività dell’avviso.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante lo loro intima connessione, sono infondati.

2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

2.2 Nella specie la CTR ha enunciato le ragioni in fatto e diritto che sorreggono il decisum in modo da rispettare il parametro del “minimo costituzionale”. Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, la sentenza dà, infatti, conto dell’esistenza di elementi che provano l’esistenza di un procedimento penale per reati fiscali relativi al periodo 2005-2011 promosso anteriormente alla scadenza del termine di decadenza del potere impositivo.

3. Il terzo motivo è infondato.

3.1 Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155 del 2017).

3.2 La CTR non è incorsa nella dedotta omessa statuizione in quanto, ritenendo provata aliunde l’esistenza del procedimento penale a carico di R.F.E. per reati fiscali concernenti anche il periodo di imposta oggetto di accertamento, si è implicitamente pronunciata sulla doglianza dei contribuenti in ordine alla mancata produzione in giudizio della denuncia penale.

4. Il quarto motivo non merita accoglimento.

4.1 Va precisato che nel caso di specie, essendo stato l’avviso di accertamento notificato in data 25/12/2016 per l’annualità 2009, trova applicazione la disciplina di cui alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, a tenore del quale “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo”.

4.2 Come sopra precisato la CTR ha accertato, apprezzando plurime fonti di prova, la pendenza di un procedimento penale (n. rgnr 1546 del 2011) a carico di R.G. per i delitti di evasione di imposta sui redditi e sul valore aggiunto e emissione di fatture per operazioni parzialmente inesistenti, sin dal 2011, quando non erano ancora spirati i termini di decadenza dell’accertamento; ne consegue la superfluità della produzione della trasmissione della denuncia della Guardia di Finanza

5 E’, invece, fondato il quinto motivo.

5.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi del cit. cod. art. 360, comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).

5.2 Nella fattispecie la CTR ha completamente omesso di pronunciarsi, neanche implicitamente, sulle questioni inerenti al merito della pretesa tributaria (prescrizione del credito e assenza di responsabilità in capo a R.F.E.) oggetto dell’originario ricorso proposte dal contribuente e riproposte nelle controdeduzioni in appello, i cui estratti sono stati riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, all’interno del ricorso per Cassazione.

6. In accoglimento del quinto motivo del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il quinto motivo di ricorso rigettati i primi quattro motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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