Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30075 del 14/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2017, (ud. 11/04/2017, dep.14/12/2017),  n. 30075

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

F.I. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 29 dicembre 2014 che, a modifica della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta per ottenere il risarcimento per le lesioni subite a causa della caduta sul ginocchio di una motocicletta, di proprietà della moglie N.M. ed assicurata con la Milano Assicurazioni, avvenuta mentre stava mettendola sul cavalletto per effettuare il parcheggio.

Resiste la Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., già Milano Assicurazioni. M.M. non ha presentato difese.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità del relatore.

Il Collegio ha invitato a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione della L. n. 990 del 1969, ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2054 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene il ricorrente che l’assicurazione RCA ha una copertura ampia che si estende a coprire tutti gli usi in linea con la funzione del veicolo stesso.

La Corte di appello, pur affermando di dover applicare la normativa sulla circolazione stradale,non ha applicato il principio estensivo di circolazione, escludendo la responsabilità del proprietario per difetto del mezzo. Sostiene il ricorrente che il vizio di manutenzione del mezzo onera il proprietario al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato ed esclude qualsiasi corresponsabilità del ricorrente inconsapevole.

Di conseguenza l’art. 2054 c.c., comma 4, statuisce che il proprietario è responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo ed è responsabile anche quando questi eventi dannosi si verificano durante la circolazione con conseguente obbligo dell’assicurazione di risarcire il danno.

2. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello,dopo aver affermato che si è in presenza di una ipotesi di danno da circolazione di veicoli, con la conseguente applicabilità della L. n. 99 del 1969, ha ritenuto che il F. risultava essere l’unico responsabile delle lesioni personali subite, poichè egli stesso aveva riconosciuto,con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, che mentre stava parcheggiando la motocicletta di proprietà della moglie, la stessa gli rovinava addosso,cadendogli dal cavalletto. Non si ravvisava quindi una ipotesi di responsabilità di terzi per il danno occorso.

A conclusioni diverse,prosegue la Corte di merito,non si giungerebbe anche in ipotesi si dovesse ritenere che l’indennizzo fosse stato invocato in base alla polizza infortuni intestata alla moglie, N.M..

Infatti detta polizza copriva solo i danni dell’assicurato o di terzi trasportati, ed il F. non ricopriva nessuna di tali qualità.

3. Il motivo formulato non è congruente con la motivazione in quanto il ricorrente non censura la sentenza della Corte di merito laddove ha affermato che egli è responsabile dei danni procuratisi durante la manovra di parcheggio del motociclo,non ravvisandosi alcuna responsabilità dei terzi.

La Corte di merito in tale decisione si è attenuta alla costante giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “una corretta lettura della norma di cui all’art. 2054 c.c., conduce a ritenere del tutto indifferente, affinchè lo si possa considerare “in circolazione”, che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come “scontro” qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo. Cass. sent n. 281 del 13/01/2015n. 281, Cass., 16 febbraio 2006, n. 3437.

Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a., la sosta può essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma – ivi compreso il fortuito – di per sè sufficiente a determinarlo. Cass. sentenza n. 5398 del 05/03/2013.

4. La Corte di merito, se pur con motivazione stringata, nella sostanza ha escluso l’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria individuando la causa del danno nella manovra di parcheggio sul cavalletto eseguita dallo stesso ricorrente.

5. Tale ratio decidendi non è stata impugnata dal ricorrente che non censura l’affermazione della Corte di merito che individua la causa eziologica del danno nello stesso comportamento del ricorrente con conseguente esclusione della garanzia dell’assicurazione obbligatoria.

6. Inoltre il ricorrente fa riferimento ad un danno conseguente ad un asserito vizio di costruzione o di manutenzione del veicolo, che è circostanza del tutto nuova, che non risulta dalla sentenza impugnata.

Nè il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, indica in quali atti processuali è stata introdotta la circostanza che la causa della caduta sia da individuare nei vizi di costruzione e di manutenzione del veicolo.

Nessuna censura è stata formulata in relazione alla esclusione della copertura assicurativa della polizza infortuni intestata alla moglie.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017

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